Testo

La Provincia di Modena, in qualità di autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 50MW (L.R. 26/2004), comunica quanto segue.

Con determinazione n. 67 del 14/05/2010, il Dirigente el Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, Ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli espressi dalla Conferenza di Servizi e dal Consiglio comunale di Finale Emilia, determina:

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/2003, la Società Domus Energia Srl, con sede legale in Via Ceresa n.11, in comune di Finale Emilia (MO), a costruire ed esercire la centrale termoelettrica a biomasse, localizzata in Via Ceresa n.11, presso l’area dell’ex zuccherificio di Finale Emilia (MO), in conformità con le soluzioni tecniche descritte nel progetto composto dagli elaborati tecnici elencati in premessa, a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate negli Allegati A, B, C e D al presente atto [….];

2) di stabilire che dovranno essere inoltre rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

1. entro 30 giorni dal termine dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà comunicare alla Provincia di Modena ed al Comune di Finale Emilia, l’ultimazione degli stessi, certificando contestualmente:

- che l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle soluzioni progettuali approvate e di tutte le prescrizioni individuate con il presente atto autorizzativo;

- che la potenza nominale dell’impianto di combustione installato non è superiore alla soglia di 50 MW termici, allegando i dati di targa indicati dal costruttore.

Elettrodotto

2. il rilascio del nulla osta alla costruzione previsto dal DLgs 259/2003, art. 95, è subordinato all’approvazione del progetto dettagliato relativo agli attraversamenti e avvicinamenti redatti in conformità alle norme per l’esecuzione delle linee elettriche aeree esterne o sotterranee, dall’organo competente al rilascio di detto Nulla Osta, attualmente la Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico Ufficio III del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Viale America 201 Roma;

3. nelle eventuali interferenze con linee di trasporto ed impianti fissi dovranno essere osservate le disposizioni di cui all’art. 58 del DPR 11/07/1980, n. 753 e le ulteriori disposizioni disposte in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3) di stabilire che i seguenti documenti sono allegati alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale:

- Istruttoria del progetto di Centrale Termoelettrica a Biomasse presso l’area dell’ex Zuccherificio di Finale Emilia (MO) – Allegato A;

- Determinazione n. 476/2009 – Allegato B;><p>

- Determinazione n. 478/2009 – Allegato C;><p>

- Autorizzazione prot. 18733 del 30/10/2009 – Allegato D;><p>

4) di dare atto che la presente autorizzazione unica comprende e sostituisce, ai sensi dell’art. 12, del DLgs 387/2003 le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art.12 Dlgs. 387/2003);

- Permesso di Costruire (LR. 31/2002);

- Variante al vigente strumento urbanistico comunale (L.R. 20/2000 e art. 12 DLgs 387/03);

- Verifica di Assoggettabilità per la Variante Urbanistica;

- Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un elettrodotto (L.R. 10/1993);

- Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali (Determinazione n. 476/2009) Allegato B;

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Determinazione n. 478/2009) Allegato C;

- Autorizzazione agli scarichi civili in acque superficiali (Autorizzazione prot. 18733 del 30/10/2009) Allegato D;

5) di dare atto che l’impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio, ai sensi dell’art 12 del DLgs 387/2003, sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

6) di dare atto che per poter esercire l’impianto, il gestore dovrà ottenere, da parte del competente comando dei Vigili del Fuoco, i necessari nulla osta ai fini della Prevenzione Incendi;

7) di stabilire che, ai sensi dell’art. 12, comma 4 del DLgs 387/2003, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;

8) di subordinare l’efficacia dell’autorizzazione ad esercire l’impianto al perfezionamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

9) di dare atto che alla scadenza della “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera” e delle “Autorizzazioni allo scarico delle acque”, qualora non siano realizzate varianti al progetto, il rinnovo potrà essere richiesto direttamente all’Ente/Servizio competente, senza la necessità di avviare nuovamente il procedimento unico;

10) di trasmettere copia del presente atto ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna.

A norma dell’art. 3, quarto comma della Legge n. 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.

Il testo completo dell’atto autorizzativo è consultabile sul sito web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it seguendo il seguente percorso:

Ambiente - Autorizzazione UNICA impianti per la produzione di energia elettrica (<50MW) – Procedimenti conclusi.

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ultima modifica 2023-05-21T18:53:43+01:00

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