Testo

La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell’art. 16 comma 3 della Legge Regionale 9/99, comunica la deliberazione relativa alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) concernente il progetto di “realizzazione impianto di gestione rifiuti pericolosi (deposito preliminare D15 in cassone chiuso e coperto, di stracci sporchi di olio e solvente)” da realizzarsi in Comune di Reggio Emilia presentato dalla ditta COGI S.r.l.

Ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 9/99 e s.m.i. la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Autorità competente, con atto della Giunta Provinciale n. 115 del 20.04.2010, ha deliberato:

la Valutazione d’Impatto Ambientale positiva, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 16 della L.R. n.9/99 e s.m.i., sul progetto di “realizzazione impianto di gestione rifiuti pericolosi (deposito preliminare D15 in cassone chiuso e coperto, di stracci sporchi di olio e solvente)”, da realizzarsi in Comune di Reggio Emilia, Proponente COGI s.r.l., in quanto gli interventi previsti, nel complesso, risultano ambientalmente compatibili, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel “Rapporto sull’Impatto Ambientale”, che di seguito si riportano integralmente:

  • l’opera in progetto dovrà essere realizzata e gestita secondo le modalità descritte nel progetto, nel SIA e nel verbale della Conferenza di Servizi del 17/03/2009; si chiede inoltre di prevedere, ai fini della mitigazione visiva, un’apposita schermatura perimetrale lungo il lato sud;
  • il cassone dovrà essere a tenuta; in particolare dovrà essere dotato di copertura strutturalmente collegata, azionata idraulicamente con dispositivi automatici ed accessoriata con dispositivo di chiusura a tempo e dotato di guarnizioni mantenute in perfetta efficienza in tutte le parti apribili. Il cassone non dovrà disporre di sistemi di drenaggio e scolo;
  • dovrà essere istallato idoneo sistema di pesatura o in alternativa dovrà essere adottato un disciplinare nel quale vengono delineate puntualmente le operazioni per accertare, e non semplicemente stimare, i rifiuti in ingresso e in uscita;
  • lo stoccaggio istantaneo dovrà essere coerente con Ia effettiva capacità volumetrica del cassone che si intende adottare. In particolare lo stoccaggio istantaneo non dovrà superare il volume di 10 mc, corrispondente al volume del cassone;
  • a valle della conclusione della procedura di VIA, ma prima dell’inizio dell’attività, la ditta dovrà elaborare e presentare a Provincia, Comune, ARPA e AUSL un documento che contenga:
    • un disciplinare nel quale dovranno essere descritte dettagliatamente le modalità di gestione operativa dei rifiuti (ingresso dell’automezzo che conferisce i rifiuti, modalità di pesatura, conferimento dei rifiuti all’interno del cassone, le modalità di recupero del cassone stesso, le modalità di manutenzione ecc...);
    • copia del Certificato di Prevenzione Incendi, se dovuto, oppure dichiarazione di non assoggettabilità al CPI, unitamente ad una relazione contenente la descrizione dei presidi antincendio adottati;
    • descrizione delle procedure operative da adottare in caso di incidenti, ad esempio incendio, con particolare riferimento alla protezione della rete delle acque meteoriche;

l’esercizio dell’attività è subordinato ad un parere positivo di ARPA e AUSL relativo al documento sopra descritto;

  • durante la movimentazione dei rifiuti i lavoratori incaricati dovranno indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (es. guanti) per evitare il contatto diretto con i rifiuti stessi;
  • l’attività dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle normative riguardanti la tutela dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro;
  • in riferimento al parere dell’AUSL prot. n. 29949 del 17/03/2009, si precisa che:
    • quanto espresso dal citato parere non esonera l’imprenditore dagli obblighi e dalle responsabilità previste dall’art. 216 del RD 1265/34 (T.U.LL.SS.), per i quali si rimanda in particolare al V° comma, e dall’art. 18 comma 1 lett. q) del Dlgs n. 81 del 09/04/2008 (pubblicato sul S.O. n. 108 L GU n. 101 del 30/04/2008);
    • si rammenta che il quinto comma dell’art. 216 del RD 1265/34, c.d. TULLSS, dispone che «... una industria o manifattura la qua/e sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute»;
    • ricordando, inoltre, che il Dlgs n. 81 del 09/04/08, (pubblicato sul S.O. n. 108 L GU n. 101deI 30/04/2008), all’art. 18, al comma 1 let. q, impone al datore di lavoro l’obbligo cogente di «prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio.», si rimettono all’imprenditore tutte le responsabilità definite dalla legislazione nazionale vigente;
    • ai fini di tutelare la salute pubblica, lo scrivente Servizio si riserva, anche in futuro, di proporre eventuali prescrizioni qualora fosse segnalato un potenziale rischio verso la popolazione limitrofa;
  • dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione allo smaltimento di rifiuti, a cui integralmente si rimanda, che verrà rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Azioni sul documento

ultima modifica 2010-06-07T12:29:31+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina