Testo

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

  • dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;
  • dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;
  • dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;
  • dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;
  • dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;
  • dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
  • n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
  • n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
  • n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;
  • n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;
  • n. 1023/2023 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

Richiamata inoltre la determinazione del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta n. 6248/2022 con cui si conferisce l’incarico di Responsabile del Settore Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare;

Vista la propria determinazione n. 18129 del 09/12/2014 di superamento delle prescrizioni di cui alla propria determinazione n. 4040 del 27/03/2014, con cui è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria privata Centro Emiliano Ricerche Biomediche Prof. A. Tardini, allora ubicato in Via Università n. 4, Parma;

Considerato che l’accreditamento concesso è stato poi prorogato nella sua validità fino al 31/07/2018, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

Viste inoltre:

  • la domanda di rinnovo dell’accreditamento, pervenuta il 1/02/2018, presentata dal Legale rappresentante della Società E.R.B. - Centro Emiliano Ricerche Biomediche - Prof. Armando Tardini - S.r.l., con sede legale in Parma, per la struttura di cui trattasi;
  • la nota PG/2018/0489522 del 10/07/2018 dell’allora Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione di comunicazione della validità formale della domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata, che ha permesso alla struttura sanitaria privata Centro Emiliano Ricerche Biomediche Prof. A. Tardini di Parma, ai sensi della DGR 1943/2017, di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate, nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo;
  • la propria determinazione n. 14847 del 29/07/2022 di variazione dell’accreditamento per trasferimento della sede erogativa delle prestazioni da Via Università n. 4 a Borgo Masnovo n. 2, sempre in Parma, e ampliamento attività;

Dato atto che il Servizio regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della suddetta struttura, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) a seguito di visita di verifica del 13/12/2022, trasmessa con Prot. 18/08/2023.0815504.I;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica, applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili alle attività richieste in accreditamento, è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo con variazioni e prescrizioni dell'accreditamento della struttura sanitaria in parola;

Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche effettuate, al rinnovo dell’accreditamento con variazioni e prescrizioni della struttura sanitaria privata Centro Emiliano Ricerche Biomediche Prof. A. Tardini, Borgo Masnovo n. 2, Parma;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamato:

  • l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
  • l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;
  • il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
  • la DGR n. 380/2023 “Approvazione Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e s.m.;
  • la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che i responsabili del procedimento hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria privata Centro Emiliano Ricerche Biomediche Prof. A. Tardini, Borgo Masnovo n. 2, Parma, il rinnovo dell’accreditamento con variazioni e con le prescrizioni di cui al successivo punto 2., con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, per l’attività di:

  • Laboratorio di analisi con Area prelievo e Area produzione esami nei settori di biochimica clinica, emocoagulazione, immunologia, immunometria, istologia, citologia, microbiologia, con esclusione POCT;

e la Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. di concedere l’accreditamento di cui al punto 1. con le seguenti prescrizioni a cui il Centro dovrà adempiere entro il 1/12/2023 e i cui esiti saranno sottoposti ad una ulteriore valutazione dell’OTA:

  • Acquisto di un carrello per l’emergenza/urgenza con DAE con evidenza documentata;
  • Dare evidenza della formazione BLSD, agli operatori sanitari operanti nel punto prelievi (infermiera, come dichiarato in sede di intervista in verifica) e garantirne il mantenimento;
  • Dare evidenza della formazione BLSD dell’ostetrica che, come dichiarato nelle controdeduzioni, è figura professionale con competenza, in questo caso per l’esecuzione di prelievi, solo se connessa alla propria attività professionale di assistenza alle gestanti, alle partorienti, alle puerpere e al neonato (DM 14/09/1996, L. 42/99, L. 10/08/2000 n. 251 art. 1, DM 2/04/2001) e necessita pertanto di formazione BLS-D e del suo mantenimento;

3. che è fatto obbligo al legale rappresentante delle strutture di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

4. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dall’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 380/2023 e s.m.;

5. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2024-01-16T12:39:41+02:00

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