Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 

Richiamate:

-               la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili;

-               la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;

-               la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e successive modificazioni ed integrazioni ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati, in particolare, della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

-               l’art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;

-               l’art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 1 dispone che la gestione faunistico-venatoria degli ungulati sia finalizzata alla conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con l’ambiente e al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta delle Vocazioni Faunistiche regionale e dal Piano Faunistico-venatorio regionale;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare l'art. 11 del medesimo il quale dispone:

-               al comma 1 che i piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati per l’approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell’ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;

-               al comma 2 che sui piani di abbattimento venga acquisito il parere dell’ISPRA anche attraverso appositi protocolli di intesa;

-               al comma 4 che l'Amministrazione competente approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti ed istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione;

Richiamato il “Piano Faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018, con il quale, tra l’altro, sono state definite densità obiettivo per ciascuna specie di ungulato così da garantire una presenza compatibile con le attività antropiche e che tali densità vengono raggiunte prevalentemente attraverso il prelievo venatorio;

Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del sopracitato “Piano Faunistico-venatorio regionale”, con deliberazione di Giunta regionale n. 748 del 13 maggio 2019 si è provveduto all’approvazione di un Protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna ed ISPRA relativamente al prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino, definendo le modalità operative di attuazione, i metodi di censimento delle popolazioni interessate, le relative elaborazioni dei dati di consistenza ottenuti e la conseguente predisposizione dei piani di prelievo selettivo annuali, la cui approvazione compete alla Regione;

Considerato altresì che il suddetto Protocollo prevede espressamente all’art. 3 “Durata del Protocollo” che la validità temporale dello stesso fosse coincidente con quella del Piano Faunistico-venatorio regionale 2018 – 2023;

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023, con la quale è stata approvata, sulla base della proposta della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 1866 del 30 ottobre 2023, la proroga del “Piano Faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” fino a definizione di un nuovo strumento di pianificazione e, comunque, fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;

Vista la nota Protocollo 27.11.2023.1183090 con la quale il Settore Attività Faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura ha inviato ad ISPRA la proposta di proroga del Protocollo di Intesa sugli ungulati di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 748/2019, considerata l’intenzione di procedere alla proroga del Piano Faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023, nelle more della predisposizione di un nuovo strumento di pianificazione e considerata la necessità di avviare un percorso di confronto con ISPRA per addivenire a un nuovo Protocollo per il prelievo in selezione di capriolo e daino ed, eventualmente, altre specie di ungulati;

Preso atto dell’assenso di ISPRA espresso con nota Prot. (ISPRA) n. 0068598/2023 del 14 dicembre 2023, acquisito agli atti del sopracitato Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con nota Prot. 14/12/2023.1241094.E, relativamente alla proroga di 24 mesi e all’avvio di un confronto tecnico per l’aggiornamento del Protocollo sopra indicato;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

-           il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

-           la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;

-           la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

-               n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-               n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

-               n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

-               n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1)    di prendere atto dell’assenso di ISPRA in ordine alla proroga di 24 mesi della validità temporale del protocollo di cui alla deliberazione n. 748/2019 recante “Approvazione di un Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l’ISPRA per il prelievo in caccia di selezione delle specie capriolo e daino”, ferma restando la possibilità di un aggiornamento di detto protocollo a seguito del confronto tecnico avviato con ISPRA per una migliore gestione degli ungulati sul territorio regionale;

2)    di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

3)    di disporre, infine, la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2024-01-10T13:41:16+02:00

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