Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", che ha trasferito alle Regioni funzioni e compiti in materia di controlli funzionali del bestiame e di sostegno alle associazioni allevatori operanti a livello locale;

Visto altresì il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 47, come modificato dal D. Lgs. n. 443/1999, che rispettivamente prevedono:

  • al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali, in conformità con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali;
  • compete al Ministero per le politiche agricole e forestali il finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente;
  • compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale;

Richiamati:

  • il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e successive modifiche;
  • il Regolamento (UE) n. 1012/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il Regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;
  • il Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, ed in particolare l'art. 27 “Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti”;
  • la Legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare, l’articolo 15, recante delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell’assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale;
  • il D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 52 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154” concernente tra l’altro:

a) il riconoscimento degli Enti selezionatori per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina;

b) l’approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi;

c) la raccolta dei dati in allevamento del bestiame delle specie di cui alla lettera a);

d) lo svolgimento dei programmi genetici per le specie di cui alla lettera a);

Visti in particolare del suddetto Decreto:

  • l’art. 4 comma 1, ai sensi del quale le attività inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione;
  • l’art. 6 che stabilisce i requisiti e le condizioni per il finanziamento dei programmi genetici;

Visti altresì i decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

  • prot. n. 0639850 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dei criteri per la determinazione della spesa preventiva e del relativo riparto tra le Regioni per il «Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici»”, con il quale è stato, inoltre, abrogato il precedente “Manuale forfait per il finanziamento dell’attività di tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali delle Associazioni Provinciali Allevatori”;
  • prot. n. 318374 del 19 giugno 2023 recante “Aiuti per la costituzione e la tenuta dei libri genealogici, per la determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame” con il quale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione di tali aiuti, che prevede il finanziamento dei seguenti costi:

a) costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici del bestiame di interesse zootecnico; per tali costi l’intensità dell’aiuto è fissata al 100%;

b) test di determinazione della qualità genetica o delle rese del bestiame, effettuati da o per conto terzi, esclusi i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte; per tali costi l’intensità dell’aiuto è fissata al 70%;

Preso atto che il suddetto Decreto MASAF prot. n. 318374 del 19 giugno 2023 prevede altresì:

  • che i beneficiari delle agevolazioni siano le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 2472/2022, attive nella produzione agricola primaria, quali beneficiari indiretti dei servizi oggetto di finanziamento, forniti attraverso le Associazioni degli allevatori o Enti che svolgono servizi relativi a libri genealogici nazionali per le razze di interesse zootecnico;
  • che sono esclusi dalle agevolazioni le grandi imprese, le imprese in difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, punto 59 del Regolamento ed i soggetti destinatari di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (art. 1, paragrafo 4 del Regolamento);
  • che nei menzionati casi di esclusione, al fine di consentire la più ampia efficacia della misura di agevolazione, l’aiuto potrà essere concesso ai sensi del regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013;

Dato atto che la Commissione Europea ha registrato l’aiuto relativo al predetto Decreto prot. n. 318374/2023 con il n. SA. 108147, con decorrenza dal 21 giugno 2023 e avente durata fino al 31 dicembre 2029;

Preso atto che il MASAF ha individuato, sulla base delle deleghe presentate dagli Enti selezionatori, l’Associazione Italiana Allevatori (AIA) quale soggetto terzo riconosciuto per l’effettuazione delle attività ricomprese nel Programma di raccolta dati in allevamento, che lo realizza attraverso le Associazioni Regionali Allevatori, ove presenti e operative;

Ritenuto, pertanto, di approvare, nella formulazione di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, le disposizioni regionali per l’erogazione degli aiuti nell’ambito del Programma annuale di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, in attuazione del Decreto MASAF prot. n. 318374/2023;

Ritenuto altresì di demandare al Responsabile dell’Area dirigenziale “Settore animale” del Settore Organizzazione di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, che vi provvederà con apposito atto:

  • la definizione di precisazioni tecnico/amministrative che si rendessero necessarie per l’esecuzione dell’attività oggetto di finanziamento o in fase di istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento;
  • l’adozione di eventuali modifiche alle tempistiche definite nelle disposizioni approvate;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
  • la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;
  • la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
  • n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
  • n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera
1) di approvare, nella formulazione di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, le disposizioni regionali per l’erogazione degli aiuti nell’ambito del Programma annuale di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei programmi genetici, in attuazione del Decreto MASAF prot. n. 318374/2023;
2) di demandare al Responsabile dell’area dirigenziale “Settore animale” del Settore Organizzazione di mercato qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, che vi provvederà con apposito atto:
  • la definizione di precisazioni tecnico/amministrative che si rendessero necessarie per      l’esecuzione dell’attività oggetto di finanziamento o in fase di istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento;
  • l’adozione di eventuali modifiche alle tempistiche definite nelle disposizioni approvate;

3) di stabilire che le disposizioni approvate con il presente atto si applichino a partire dalla domanda di aiuto relativa al Programma di raccolta dati 2024;

4) di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

5) di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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ultima modifica 2024-01-12T09:41:41+02:00

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