n.21 del 29.01.2025 periodico (Parte Seconda)

Strutture sanitarie private Synlab, sedi di Faenza (RA), Rimini, Bellaria Igea Marina (RN) - rinnovo dell'accreditamento istituzionale con variazioni

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

-   dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

-   dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

-   dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

-   dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

-   dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

-   dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

-   n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

-   n. 1056/2015, n. 603/2019, n. 620/2024, relativamente alle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

-   n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

-   n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;

-   n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

-   n. 990/2024 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

Richiamata inoltre la determinazione del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta n. 27212/2023 con cui si conferisce l’incarico di Responsabile del Settore Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare;

Viste le proprie determinazioni:

-   n. 6961 del 23/05/2014 con cui è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento istituzionale alla struttura sanitaria privata Synlab Faenza, ubicata in Faenza (RA), Via Case Nuove 44, con presa atto della variazione di titolarità e di denominazione della struttura;

-   n. 6960 del 23/05/2014 con cui si è preso atto della variazione di titolarità e di denominazione della struttura sanitaria privata Synlab Cattolica, ubicata in Cattolica (RN), Piazza della Repubblica n. 6, accreditata con proprio atto n. 3308 del 15/3/2012;

-   n. 16656 del 23/10/2017 con cui è stato revocato alla struttura sanitaria privata Synlab Rimini, sita in Rimini, Via Giovanni XXIII n. 114, l’accreditamento istituzionale per l’attività di Laboratorio analisi, con mantenimento dell’attività accreditata di Punto prelievi, accreditamento concesso con propri atti n. 15467 del 22/11/2013 e n. 6360 del 21/05/2015;

-   n. 16657 del 23/10/2017 con cui è stato revocato alla struttura sanitaria privata Synlab Igea Marina, sita in Bellaria Igea Marina (RN), Piazza Falcone e Borsellino n. 17, l’accreditamento istituzionale per l’attività di Laboratorio analisi con mantenimento dell’attività accreditata di Punto prelievi, accreditamento concesso con propri atti n. 6718 del 29/05/2015 e n. 6063 del 26/04/2017;

-   n. 6064 del 26/04/2017 con cui si è preso atto della variazione di titolarità e di denominazione della struttura sanitaria privata Synlab Bellaria, ubicata in Bellaria Igea Marina (RN), Via De Gasperi n. 29, accreditata con propri atti n. 1829 del 12/03/2009 e n. 6717 del 29/05/2015;

Considerato che gli accreditamenti concessi sono stati poi prorogati nella loro validità fino al 31/07/2018, a seguito di quanto disposto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1311/2014 e n. 1604/2015;

Viste inoltre:

-   la domanda di rinnovo e variazioni dell’accreditamento, pervenuta il 16/03/2018, presentata dal Legale rappresentante dell’allora Società titolare Synlab Emilia Romagna S.r.l., con sede legale in Faenza (RA), per tutte e cinque le strutture di cui trattasi;

-   la nota PG/2018/0454847 del 21/06/2018 dell’allora Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione di comunicazione della validità formale della domanda di rinnovo dell’accreditamento presentata, che ha permesso alle cinque strutture citate, ai sensi della DGR 1943/2017, di continuare a svolgere, in regime di accreditamento, le medesime attività già accreditate, nelle more dell’adozione dell’atto di rinnovo, disposizione confermata con la l.r. 22/2019, art. 18, comma 4;

-   la nota PG/2019/0908457 del 13/12/2019 dell’allora Servizio Assistenza territoriale di questa Direzione di presa d’atto di variazione della denominazione sociale, che passa da Synlab Emilia Romagna s.r.l. a Synlab Med S.r.l., della Società gestore delle strutture sanitarie accreditate di cui trattasi;

-   la propria determinazione n. 4055 del 27/02/2023 di variazione dell’accreditamento della struttura sanitaria privata Synlab Rimini per variazione della sede erogativa, ora in Viale Principe Amedeo n. 11, Rimini, e per variazione di denominazione, ora Synlab Rimini Grattacielo;

-   la propria determinazione n. 5295 del 14/03/2024 di presa d’atto della rinuncia, presentata dal Legale rappresentante della Società Synlab Med S.r.l., con sede legale in Faenza (RA), all’accreditamento già concesso alla struttura sanitaria privata denominata Synlab Cattolica, sita in Cattolica (RN), Piazza della Repubblica n. 6, a far data dal 22/12/2023;

Dato atto che il Servizio regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle seguenti strutture sanitarie private:

-   Synlab Faenza, Via Case Nuove 44, Faenza (RA);

-   Synlab Rimini Grattacielo, Viale Principe Amedeo n. 11, Rimini;

-   Synlab Igea Marina, Piazza Falcone e Borsellino n. 17, Bellaria Igea Marina (RN);

-   Synlab Bellaria, Via De Gasperi n. 29, Bellaria Igea Marina (RN);

redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) a seguito di visita di verifica del 6 e 7/02/2024, trasmessa con Prot. 30/10/2024.1221352.I;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione alle attività richieste in accreditamento e a quanto emerso in corso di verifica, applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili alle seguenti attività oggetto della verifica:

Synlab Faenza

-  Attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

-   Allergologia;

-  Attività di diagnostica per immagini, limitatamente all’attività di Ecografia;

-  Laboratorio analisi con settori di chimica clinica, ematologia, immunoematologia, microbiologia, genetica medica;

-  Punto prelievi;

-  Funzione di governo aziendale della formazione continua;

Synlab Rimini Grattacielo

-  Punto prelievi;

-  Funzione di governo aziendale della formazione continua;

Synlab Igea Marina

-  Punto prelievi;

-  Funzione di governo aziendale della formazione continua;

Synlab Bellaria

-  Attività di diagnostica per immagini, limitatamente all’attività di Ecografia;

-  Punto prelievi;

-  Funzione di governo aziendale della formazione continua;

è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo con variazioni dell'accreditamento delle strutture sanitarie private in parola;

Considerato che nella stessa relazione motivata si precisa che, per quanto riguarda la struttura Synlab Faenza, non sono state oggetto di verifica le attività già accreditate di Cardiologia, Chirurgia Vascolare/Angiologia e Gastroenterologia, non avendo la struttura all’atto della domanda richiesto il loro rinnovo;

Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche effettuate, al rinnovo dell’accreditamento con variazioni delle seguenti strutture sanitarie private:

-   Synlab Faenza, Via Case Nuove 44, Faenza (RA);

-   Synlab Rimini Grattacielo, Viale Principe Amedeo n. 11, Rimini;

-   Synlab Igea Marina, Piazza Falcone e Borsellino n. 17, Bellaria Igea Marina (RN);

-   Synlab Bellaria, Via De Gasperi n. 29, Bellaria Igea Marina (RN);

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamati:

-   l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

-   l’art. 23, comma 4, della l.r. n. 22/2019, che stabilisce che i procedimenti di accreditamento non conclusi alla data di entrata in vigore della legge si svolgono nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla legge regionale n. 34 del 1998;

-   il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

-   il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-   la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

-   la DGR n. 1453/2024 “Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026 - Primo aggiornamento”;

-   la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che i responsabili del procedimento hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, il rinnovo dell’accreditamento con variazioni, con validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, alle seguenti strutture sanitarie private per le attività qui riepilogate:

Synlab Faenza, Via Case Nuove 44, Faenza (RA)

-  Attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

-   Allergologia;

-  Attività di diagnostica per immagini, limitatamente all’attività di Ecografia;

-  Laboratorio analisi con settori di chimica clinica, ematologia, immunoematologia, microbiologia, genetica medica;

-  Punto prelievi;

-  Funzione di governo aziendale della formazione continua;

Synlab Rimini Grattacielo, Viale Principe Amedeo n. 11, Rimini

-  Punto prelievi;

-  Funzione di governo aziendale della formazione continua;

Synlab Igea Marina, Piazza Falcone e Borsellino n. 17, Bellaria Igea Marina (RN)

-  Punto prelievi;

-  Funzione di governo aziendale della formazione continua;

Synlab Bellaria, Via De Gasperi n. 29, Bellaria Igea Marina (RN)

-  Attività di diagnostica per immagini, limitatamente all’attività di Ecografia;

-  Punto prelievi;

-  Funzione di governo aziendale della formazione continua;

2. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

3. di disporre la ulteriore pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013, così come previsto dal PIAO regionale 2024-2026;

4. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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