Testo
Si comunica che con delibera di Consiglio comunale n. 71 del 26/11/2009, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le modifiche allo Statuto comunale del Comune di Castelvetro di Modena, divenute esecutive a seguito della pubblicazione per trenta giorni all’albo pretorio del Comune.
Di seguito si riporta il testo delle modifiche introdotte:
- l’art. 1 dello statuto comunale viene modificato nei seguenti termini:
«Art.1 (La comunità)
1 - Il comune, ente costitutivo della Repubblica Italiana, è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dai principi generali in materia di organizzazione pubblica e dall’ordinamento della Comunità Europea.
2 - Si avvale della sua autonomia, nel rispetto dei principi della Carta Costituzionale, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3 - L’ordinamento e lo statuto assicurano l’effettiva partecipazione, libera e democratica, dei cittadini all’attività del comune.
4 - Nella cura degli interessi della comunità gli organi del comune assicurano la promozione dei valori civici, culturali, sociali, turistici ed economici che rappresentano il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinchè esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i livelli più elevati, esprimendo l’identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
5 - La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l’esercizio delle funzioni con le quali il comune persegue il conseguimento di tali finalità.»
- l’art. 2 dello statuto comunale viene modificato nei seguenti termini:
«Art.2 (L’autonomia del comune)
1 - Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo statuto ed i regolamenti che costituiscono l’ordinamento generale della comunità.
2 - L’esercizio dell’autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto dei principi della Costituzione e dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, rivendicando per se e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse.
3 - L’autonomia conferisce agli organi elettivi ed ai Responsabili dei settori, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo statuto ed i regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione, perseguendo con spirito di servizio verso la comunità dei cittadini le finalità enunciate nel presente articolo.
4 - Il comune collabora con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con lo Stato, con gli enti locali territoriali con le Comunità Montane e con altre forme Associative e di Unione tra enti locali, nel rispetto della reciproca autonomia.
5 - Il comune può scegliere di fare parte di Unione di Comuni nell’intento di favorire e promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, favorendo l’armonizzazione degli atti normativi e generali, con il fine precipuo e pregnante di migliorare e razionalizzare i servizi trasferiti e resi, garantendo l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa.
6 - In tale contesto l’Unione, nei servizi trasferiti, si farà carico di coordinare e sviluppare le peculiarità, le potenzialità e le caratteristiche di ciascun comune partecipante, in un contesto unitario, tenendo in debita considerazione gli obiettivi ed i risultati raggiunti all’interno di ciascun ente, nei vari ambiti di azione dell’Unione, intesa, quest’ultima, quale soggetto giuridico unitario, ma che nel contempo abbia quale fine fondamentale, quello di essere espressione delle diverse realtà comunali, che la compongono.»
- l’art. 5 dello statuto comunale viene modificato nei seguenti termini:
«Art. 5 (Ruolo e funzioni generali)
1 - Il comune è ente con competenza generale, rappresentativo di ogni interesse della comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
2 - Il comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, è, secondo questo stesso principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con legge statale e regionale. Nell’assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale.
3 - Il comune esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte dei cittadini e della comunità delle seguenti finalità:
a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l’evoluzione delle condizioni personali e sociali, intervenendo per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito,per creare condizioni di pari opportunità fra i cittadini, senza distinzione di sesso, credo politico, lingua, religione, concorrendo a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale della Comunità che rappresenta;
b) assunzione delle iniziative per migliorare la qualità della vita nella comunità locale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;
c) sostegno nell’ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all’istruzione ed alla formazione;
d) contribuire e garantire il rispetto del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale negli ambienti di lavoro e di vita, intervenendo nelle diverse manifestazioni di disagio sociale ed individuale;
e) attuare forme di intervento per garantire lo sviluppo economico della comunità, valorizzando la funzione sociale dell’iniziativa economica, pubblica e privata, ribadendo che essa non deve recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, anche attraverso lo sviluppo delle forme di associazionismo economico, di cooperazione e di autogestione, tutelando i diritti degli utenti e dei consumatori;
f) tutela e salvaguardia del territorio quale bene della comunità, con particolare riferimento al patrimonio storico, artistico, culturale,turistico ed ambientale, valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono, garantendone nel contempo l’integrità e la corretta utilizzazione, anche attraverso il patrimonio comunale;
g) promozione di tutte le iniziative, anche di rappresentanza, utili alla valorizzazione del territorio comunale e delle sue peculiarità, nell’ambito dei fini istituzionali perseguiti dall’ente, con particolare riferimento alla promozione turistica, culturale, artistica, sociale, del volontariato, ambientale ed economica, ed in generale di ogni attività utile per garantire il perseguimento dei fini indicati, nell’ambito dei principi stabiliti nel presente Statuto e delle norme regolamentari attuative;
h) riconoscere ai cittadini, singoli o associati, il diritto ad una convivenza fondata sulla solidarietà e la cooperazione fra le persone ed i popoli, sulla promozione e sulla difesa dei diritti umani fondamentali, sulla giustizia, la pace e l’abolizione della tortura e della pena di morte nel mondo;
i) promuovere e divulgare una cultura di pace, di non violenza, di solidarietà fra le persone, i gruppi, i popoli, di tutela dei diritti umani, di affermazione del principio di parità e pari opportunità fra i sessi e sviluppare iniziative che favoriscano il disarmo;
j) promuovere e partecipare attivamente a specifiche iniziative, proprie o di altri soggetti, volte a favorire la reciproca conoscenza fra comunità diverse, anche straniere, e ad intensificare gli scambi culturali, scientifici, economici e delle esperienze istituzionali, sociali e tecniche, nell’ambito dei principi di cooperazione e di solidarietà internazionale;
k) impegno alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori del rispetto della persona umana, di ogni forma di associazione di volontariato, per una più compiuta formazione dei cittadini, impegnandosi nel contempo a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell’ente;
l) riconoscere il ruolo del volontariato, come espressione libera ed autonoma della Comunità locale;
m) concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia, della Regione, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, quale organo di consultazione degli enti locali, dello Statuto e dell’Unione Europea, al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie.
Le iniziative e gli interventi sopra indicati, ed ogni altra promossa dal comune, si propongono di assicurare pari dignità ai cittadini nell’esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà.
4 - Il comune promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
5 - Il comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
6 - Il comune esercita le funzioni delegate dalla Regione di interesse della propria comunità, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione regionale.»
- Viene modificato l’art. 8 dello statuto comunale nei seguenti termini:
«Art. 8 (Partecipazione popolare)
1 - Il comune pone a base del processo di formazione delle proprie scelte programmatiche, la partecipazione della comunità, espressa in forme singole od associate e ne favorisce la massima espressione ponendo a disposizione la più ampia informazione possibile e garantendo il diritto di accesso ad atti e documenti, alle strutture ed ai servizi, anche attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), organizzato sulla base dei principi contenuti nella vigente legislazione in materia.
2 - Il comune predispone il bilancio sociale, considerato come strumento di partecipazione e di trasparenza, attraverso il quale il comune esplicita i risultati della sua attività, confrontandoli con gli obiettivi, dichiarati, in modo da permettere a tutti, oltre che allo stesso comune, di verificare se tali obiettivi siano stati raggiunti, o si renda necessario introdurre ulteriori interventi. Il comune predispone, altresì, nell’ambito degli strumenti di partecipazione e di trasparenza, il bilancio ambientale.
3 - Il comune promuove assemblee di consultazione e di coinvolgimento della cittadinanza, anche in singole frazioni o località del territorio comunale, prevedendo i Consigli di frazione, ammettendo istanze, petizioni e proposte anche di cittadini singoli o associati in ordine ad argomenti e programmi di rilevante interesse per la collettività, le modalità attuative verranno disciplinate in apposito regolamento.
4 - Il comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni economiche e sociali e le organizzazioni della cooperazione e del volontariato.»
- viene introdotto all’art. 9 dello statuto comunale, un terzo comma, pertanto l’intero articolo, integrato con tale nuovo comma, viene di seguito riportato:
«Art. 9 (Forme associative e sussidiarietà)
1 - Il comune favorisce e valorizza la formazione di liberi gruppi e forme cooperative ed associative con fini sociali, culturali, sportivi, ricreativi, di assistenza, e di tutela ambientale, e comunque espressione di interesse generale, riconoscendoli come interlocutori nei processi di formazione delle decisioni politiche e amministrative dell’ente e come gestori di attività di interesse pubblico.
2 - Il comune potrà chiedere a detti gruppi e associazioni interventi collaborativi ed integrativi per la realizzazione di specifici programmi e progetti, definendone, con i medesimi, compiti e modalità, nel rispetto della normativa sull’affidamento di servizi o di incarichi.
3 - Il comune può istituire una commissione agricola, al fine di garantire il confronto con associazioni ed operatori del settore coinvolto per la determinazione delle scelte programmatiche riguardanti il settore. A tal fine con apposita norma regolamentare, dovranno essere determinati i criteri generali della composizione di tale commissione e della nomina dei componenti.»
- Viene previsto un nuovo articolo, di seguito all’art. 10, dedicato alla costituzione di enti per la promozione del territorio, dando atto che a seguito di tale previsione tutta la numerazione degli articoli dello Statuto viene di conseguenza modificata, di seguito si riporta il nuovo articolo inserito:
«Art. 11 (Costituzione di enti per la promozione del territorio)
1- Il comune di Castelvetro di Modena, al quale è stato riconosciuto dalla Regione il titolo di comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte, favorisce e sviluppa tutte le azioni e gli interventi (anche con la costituzione di consorzi o enti, dei quali faccia parte lo stesso comune, oltre che soggetti privati e/o pubblici) per la promozione del territorio e dei relativi prodotti.
2 - Il comune può concedere particolari contributi a tali organismi, nell’ambito dei limiti delle proprie risorse finanziarie e per le attività di promozione d’interesse pubblico indicati nel comma precedente, stipulando, a tal fine, appositi atti di convenzione, che regolamentino i rapporti tra lo stesso comune ed i consorzi o enti, di cui faccia parte.»
- Viene modificato il secondo comma dell’art.12 (in precedenza art. 11) dedicato alla partecipazione dei ragazzi, ed in forza di tale modifica, si riporta integralmente tale articolo:
«Art. 12 (Partecipazione dei ragazzi)»
1 - Il comune assicura ai ragazzi adeguate forme di libertà di riunione, riconoscendo alle relative manifestazioni il giusto peso in rapporto alla loro età e maturità.
2 - In particolare, il comune può istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi, ed in generale promuove tutte le iniziative, che siano espressione di educazione civica attiva e di partecipazione democratica diretta.»
- Viene modificato l’art. 17 (in precedenza art.16) aggiungendo al titolo la seguente frase “ e pubblicazione informatica degli atti”, eliminando al comma 2, lettera c) la parola “organizzatorie” sostituendola con la parola “organizzative”, introducendo, inoltre, il comma 3, dedicato alla pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale, osservando in tal modo quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla vigente normativa in materia di riservatezza, di seguito si riporta integralmente l’art. 17, con le modifiche apportate:
«Art. 17 (Accesso agli atti ed alle informazioni e pubblicazione informatica degli atti)
1 - Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il comune garantisce ai cittadini, singoli o associati, e a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall’ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali. Tutti i diritti di accesso agli atti, o relativi all’informazione e alla trasparenza dei procedimenti, trovano il loro limite giuridico nella normativa vigente relativa alla riservatezza, di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196.
2 - Inoltre il comune assicura la più ampia informazione circa l’attività svolta e i servizi offerti dall’ente, dai suoi organismi strumentali e dai gestori di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, di cui al comma l, secondo i seguenti criteri:
a) disciplina l’oggetto dell’accesso e individua i casi in cui esso e’ escluso, differito o soggettivamente limitato. Per quanto riguarda gli atti preparatori, l’accesso e’ ammesso anche nel corso dei procedimenti, se questi esprimono la determinazione definitiva dell’unità organizzativa competente ad emanarli;
b) determina le modalità dell’accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l’accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati solo al previo pagamento dei costi;
c) prevede le misure organizzative e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l’effettività dell’esercizio dell’accesso;
d) stabilisce la costituzione di apposito organo con compiti di vigilanza sull’attuazione della normativa dell’accesso. Tali funzioni possono essere attribuite dal regolamento all’ufficio del Difensore Civico, quando e’ istituito ai sensi degli articoli 18 e 19 dello statuto;
e) l’informazione sugli atti d’interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
f) l’informazione sui servizi in generale;
g) promozione della realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni degli organismi associativi cui partecipa il comune, di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso, e per l’attività ed i servizi svolti dalle proprie strutture.
3 - Verrà effettuata la pubblicazione delle deliberazioni, sul sito istituzionale, nel pieno rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.
La pubblicazione, sul sito istituzionale, di altri atti e documenti amministrativi, sarà specificamente prevista dal regolamento di organizzazione degli uffici, nel pieno rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.»
- Viene modificato l’art. 18 (in precedenza art.17) inerente l’istituzione del Difensore Civico, onde prevedere le possibilità di gestione di tale istituto, articolo che viene riportato di seguito integralmente con le modifiche inserite:
«Art. 18 (Istituzione)
1- Nell’ambito delle azioni positive dirette a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire, imparzialità, trasparenza, informazione, buon andamento dell’Amministrazione, il comune istituisce l’ufficio del Difensore Civico.
2 - Apposito regolamento disciplina il funzionamento di tale istituto.
3 - Il Difensore Civico è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
4 - Il Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al comune, computando, a tal fine anche il Presidente del Consiglio, può deliberare di istituire il difensore civico, attraverso un accordo con altri enti locali e Amministrazioni Pubbliche della Provincia, o anche attraverso l’istituto dell’Unione dei Comuni, delle istituzioni, aziende, società partecipate ed enti dipendenti, consorzi ed attività convenzionate ai quali l’Unione e i Comuni convenzionati partecipano, nonché per l’espletamento dei controlli eventuali sulle deliberazioni della Giunta e dei Consigli ai sensi della normativa vigente. In tal caso l’accordo o lo Statuto dell’Unione e i regolamenti a cui lo stesso faccia riferimento disciplinano le funzioni, i poteri, i requisiti per l’elezione, l’organizzazione e i rapporti del Difensore Civico con l’Unione dei Comuni, gli enti associati, nonché le ulteriori disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico, onde garantire il corretto svolgimento delle funzioni assegnate a tale figura.»
- Viene modificato, parzialmente, l’art. 19 (in precedenza art.18) inerente le funzioni ed i poteri del Difensore Civico, onde prevedere le possibilità di gestione di tale istituto, articolo che viene riportato di seguito integralmente con le modifiche inserite:
«Art. 19 (Funzioni e poteri)
1 - Il Difensore Civico interviene per la tutela da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi o uffici dell’Amministrazione Comunale. Al Difensore Civico può essere attribuito anche il ruolo di mediatore sociale con la finalità di garantire un utile servizio alla collettività, con funzioni di supporto utili per contribuire a fornire un servizio utile al cittadino per la risoluzione delle problematiche sottoposte, nelle forme e secondo le modalità indicate nel regolamento (o comunque, nel caso di gestione associata, negli atti che ne disciplinano il funzionamento).
2 - Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni d’ufficio o su istanza di qualsiasi interessato, singolo o associato, presentata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento. Il Difensore Civico fornisce sempre una motivata risposta alle richieste pervenute nelle forme prescritte.
3 - Il Difensore Civico esprime il proprio parere sull’ammissibilità dei quesiti referendari secondo quanto disposto dall’art.15.
4 - Il regolamento (o gli atti che ne disciplinano l’istituto), stabilisce, i requisiti per la nomina, le condizioni di eleggibilità, il compenso, la durata, i poteri e le funzioni, la revoca e le ulteriori disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Difensore Civico.”
- Viene inserito un nuovo articolo di seguito all’art. 20 (in precedenza articolo 19) dedicato alla previsione della figura del Presidente del Consiglio Comunale, e di conseguenza viene mutata la numerazione degli articoli seguenti, di seguito si riporta integralmente il nuovo articolo inserito:
«Art. 21 (Presidenza del Consiglio)
1 - Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale.
2 - Il Presidente è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza in seduta pubblica, mediante votazione a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta, dei consiglieri assegnati al comune (computando, a tal fine, anche il Sindaco).
Fino alla nomina del Presidente ilConsiglio è presieduto dal consigliere anziano.
3 - Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l’elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta.
4 - Con votazione successiva e con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente il Consiglio elegge un Vicepresidente che deve appartenere allo schieramento opposto a quello del Presidente.
5 - Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, il Presidente assente è sostituito dal consigliere anziano.
6 - Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, cura, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell’ordine del giorno delle riunioni, assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco e i Gruppi consiliari, convoca e presiede eventuali Conferenze di programmazione e di servizio, sovrintende e coordina l’attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.
7 - Su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio, il presidente o il vice presidente possono essere revocati dalla carica con le modalità di voto di cui al comma 2.
8 - Chi presiede il Consiglio Comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e sciogliere motivatamente la seduta.»
- Con la previsione della figura del Presidente del consiglio di conseguenza viene eliminata nell’articolo 23 (in precedenza articolo 21) la parola “sindaco” e viene sostituita dalla parola “Presidente”, nell’articolo 24 (in precedenza articolo 22) viene eliminata la parola “sindaco” e viene sostituita dalla parola “Presidente del Consiglio.».
- Viene modificato l’art. 26 (in precedenza articolo 24) onde renderlo più conforme alle disposizioni legislative vigenti, di seguito si riporta integralmente l’articolo modificato:
«Art. 26 (Commissione Pari Opportunità)
1 - Il comune, al fine di meglio programmare le politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra i sessi, istituisce la Commissione permanente per le Pari Opportunità.
2 - La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale, ed è composta da esperti (che possono essere anche Consiglieri Comunali) di accertata competenza e/o esperienza in modo che siano rappresentati i sessi garantendo, nella sua composizione, pari opportunità.
3 - Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale determina il numero dei componenti, poteri, ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.»
- Vengono introdotte alcune modifiche all’interno dell’art. 28 (in precedenza articolo 26) a seguito della previsione della figura del Presidente del consiglio, pertanto di seguito si riporta integralmente l’articolo così come modificato:
«Art. 28 (Convocazione del Consiglio comunale)
1 - Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione dello stesso Presidente.
2 - Il Presidente riunisce il Consiglio comunale in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
3 - Sono definite sedute ordinarie esclusivamente quelle destinate alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica e straordinaria dell’attuazione delle linee programmatiche presentate dal
Sindaco, all’approvazione dei bilanci e del rendiconto della gestione. Tutte le altre convocazioni hanno carattere straordinario.
4 - È prevista la convocazione d’urgenza quando ciò risulti giustificato dall’esigenza dell’esame immediato di determinati argomenti.
5 - Le modalità di convocazione del Consiglio comunale, per tutti i casi previsti, sono stabiliti dal regolamento consigliare.»
- Viene eliminata la parola “Sindaco” dall’art. 29 (in precedenza articolo 27) al comma 2, lettera e) e sostituita da “Presidente”.
- Viene modificato il secondo comma dell’articolo 30 (in precedenza articolo 28) prevedendo il numero massimo di assessori in cinque unità.
- Viene modificato parzialmente l’art. 34 (in precedenza articolo 32), modificando il comma 3, ed introducendo il comma 8, di seguito si riporta integralmente l’articolo modificato:
«Art.34 (Funzionamento)
1 - L’attività della Giunta è collegiale, nessun Assessore può svolgere le funzioni individualmente se non dietro delega o incarico del Sindaco.
2 - La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o da chi ne fa le veci.
3 - La Giunta delibera con l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4 - Le sedute non sono pubbliche. La Giunta può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.
5 - Le votazioni sono palesi, salvo che riguardino persone o diversa disposizione di legge.
6 - Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza, impedimento o vacanza, il Vice Segretario Generale, che ha il compito di stendere il processo verbale della seduta.
7 - La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione, (bozza di delibera), che non sia mero atto d’indirizzo, è accompagnata dai pareri richiesti dalla legge e da ogni altro parere richiesto dalla Giunta. I pareri contrari debbono essere motivati ed evidenziati nell’atto. Tutti i pareri sono comunque inseriti ed allegati alla deliberazione.
8 - Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, consiglieri delegati, dirigenti, funzionari ed esperti, nonché i sindaci revisori, con diritto di parola, ma non di voto.»
- Viene modificato, in alcune parti l’art. 35 (in precedenza articolo 33) viene modificato in alcune parti, in funzione dell’introduzione della figura del consigliere delegato e del presidente del Consiglio, di seguito si riporta integralmente l’articolo con inserite le modifiche apportate:
«Art. 35 (Ruolo e funzioni)
1 - Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del comune, é il capo dell’Amministrazione e la rappresenta, ed esercita le funzioni di ufficiale del governo.
2 - Nomina e revoca gli altri componenti della Giunta Comunale, ed attribuisce deleghe agli assessori. Ha inoltre facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all’esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l’espletamento di compiti di rappresentanza.
3 - Il Sindaco promuove e coordina l’azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonchè quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell’ente. Sovraintende in via generale al funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune e all’esecuzione degli atti, impartendo, a tal fine, direttive ai Responsabili di unità organizzative.
4 - Il Sindaco oltre alle funzioni di ufficiale del governo e quale rappresentante della comunità locale:
a) convoca e presiede la Giunta comunale;
b) partecipa alle sedute delle commissioni consiliari e di indagine, con le diverse modalità stabilite dal presente statuto e dagli atti conseguenti;
c) predispone il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e, sentita la Giunta, lo presenta al Consiglio;
d) dà comunicazione al Consiglio Comunale, degli Assessori da lui nominati e delle eventuali dimissioni, revoche e surrogazioni degli stessi;
e) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, ed alla nomina ed alla revoca dei componenti degli organi di amministrazione e gestione delle istituzioni, delle aziende del comune e degli enti ed organismi sottoposti alla sua vigilanza;
f) nomina e revoca i Responsabili di unità organizzative, attribuendo gli incarichi di direzione, di alta specializzazione anche esterni;
g) rappresenta il comune in giudizio e promuove davanti all’autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, fatti salvi i successivi provvedimenti da parte degli organi competenti;
h) rappresenta il comune nell’assemblea dei consorzi, costituiti per la gestione associata, con altri enti, di uno o più servizi;
i) assume l’iniziativa e partecipa alla conferenza per gli accordi di programma e li approva per quanto di competenza;
j) indice i referendum e le consultazioni popolari previste dal presente statuto, con le modalità indicate dal regolamento;
k) coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
l) emana le direttive ai Responsabili delle unità organizzative comunali, agli organi di gestione delle istituzioni, delle aziende comunali e degli enti dipendenti o controllati dal comune, operanti nel territorio del medesimo, al fine di coordinarli con gli orari indicati alla lettera k);
m) concede il patrocinio dell’Amministrazione comunale a manifestazioni ed iniziative culturali, sportive o di altro genere;
n) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti attribuibili dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
5 - Salvo quanto disposto dall’art. 41, le funzioni indicate al comma 4, lettere g) e i), limitatamente alla partecipazione alle conferenze per gli accordi di programma, possono essere delegate ai Responsabili di unità organizzative.
6 - Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori, ai Responsabili di unità organizzative la firma degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento.
Non sono comunque delegabili le funzioni attinenti a:
- attribuzione e revoca delle funzioni di direzione;
- convocazione e presidenza della Giunta;
- nomina e revoca degli Assessori;
- nomina designazione e revoca, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- approvazione degli accordi di programma ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
7 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco che lo sostituisce nei modi e nei termini indicati dalla legge.
8 - In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall’Assessore individuato dal Sindaco o dall’Assessore più anziano d’età.»
- Vengono modificati parzialmente, rispettivamente l’art. 55 (in precedenza articolo 53) e l’art. 56 (in precedenza articolo 54), di seguito si riportano i due articoli con inserite le modifiche apportate, ed in particolare:
«Art. 55 (Segretario generale)
1 - Il Segretario Generale risponde dei compiti attribuiti dall’ordinamento delle autonomie locali e dal presente statuto comunale, ed in particolare sono attribuite le seguenti funzioni:
a) partecipa, con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
c) fornisce consulenze giuridiche su particolari questioni, richieste dall’Amministrazione, emettendo i relativi pareri, ed esercita ogni altra funzione richiestagli dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.»
«Art. 56 (Vice Segretario generale)
1 - Oltre alle funzioni di direzione di unità organizzative, il Vice Segretario Generale svolge le funzioni previste dalla legge per tale figura e collabora con il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce automaticamente nel caso di assenza, impedimento o vacanza, entro i termini temporali stabiliti dall’ordinamento.»
- Viene modificato l’art. 58 (in precedenza art. 56), introducendo la previsione del bilancio sociale ed ambientale, di seguito si riporta integralmente l’articolo così come modificato:
«Art.58 (Bilancio finanziario)
1 - I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio economica del comune e sono deliberati contestualmente agli atti della programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l’impiego delle risorse ed i risultati da conseguire. Dovrà essere redatto il bilancio sociale per le finalità indicate all’art. 8, secondo comma, ed entro il termine indicato all’art. 61, secondo comma, del presente statuto. Verrà redatto, inoltre, il bilancio ambientale.
2 - Il bilancio è approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti.
3 - Trascorso il termine indicato dal Testo Unico degli Enti locali per l’approvazione del bilancio comunale, senza che sia stato predisposto dalla Giunta Comunale il relativo schema, il Collegio dei Revisori dei Conti, non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l’approvazione del bilancio stesso, nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all’Amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.»
- Viene modificato l’art. 61 (in precedenza art. 59), modificando l’ultima parte del secondo comma ed introducendo un terzo comma, di seguito si riporta integralmente l’articolo così come modificato:
«Art. 61 (Disposizioni transitorie)
1 - Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con questo compatibili.
2 - Le disposizioni del presente statuto, relative alla definizione, all’adeguamento, alla verifica ed al rendiconto delle linee programmatiche di mandato, contenute negli artt. 36 e 37, si applicano dalle prime elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale successive all’entrata in vigore del presente Statuto, mentre le disposizioni contenute all’art. 8 del presente statuto relative alla redazione ed adozione del bilancio sociale, verranno applicate a partire dall’esercizio finanziario dell’anno 2011.
3 - Le disposizioni contenute all’art. 21, secondo comma, inerenti l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, si applicano a decorrere dal mese di Aprile 2010, fino a quel momento il Consiglio Comunale sarà convocato e presieduto dal Sindaco con i relativi poteri.»
La numerazione dei restanti articoli dello Statuto comunale viene modificata in forza delle modifiche introdotte.