Testo

Si rende noto che ai sensi dell’art. 54 dello Statuto del Comune di Tredozio, con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 29/11/2010 si è introdotta una modifica allo Statuto inserendo al Titolo IV Servizi Pubblici Locali – Capo II – Norme Comuni dopo l’art. 36, il seguente:

“Art. 36 bis

(Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica)

Il Comune di Tredozio dichiara di:

a) riconoscere il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico;

b) confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;

c) riconoscere che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale che deve essere esercitato senza scopo di lucro, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.”

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ultima modifica 2011-01-17T11:30:05+02:00

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