Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il Codice della navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  • il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 105, comma 2, lett. l) che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
  • la legge regionale 31 maggio 2002, n. 9, recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" ed in particolare l’art. 3, comma 1, che pone in capo alla Regione le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate;

Viste altresì, le proprie deliberazioni:

  • n. 682 dell’8 giugno 2015 Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - Divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp nella sacca di Goro , con la quale si è previsto un divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per allevamenti di tapes spp nella Sacca di Goro fino al 31 dicembre 2017, al fine di permettere l’elaborazione di uno studio ed una analisi sulla produttività della Sacca di Goro, che ne consentisse la suddivisione in aree omogeneamente caratterizzate, in relazione alla loro produttività e ai rischi ambientali e sanitari;
  • n. 2149 del 20 dicembre 2017 “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - Proroga del divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp nella Sacca di Goro, previsto dalla deliberazione n. 682/2015”, con la quale si è provveduto a prorogare il divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per allevamenti di tapes spp nella Sacca di Goro fino al 31 dicembre 2020;
  • n. 1969 del 21 dicembre 2020 “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - proroga del divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp. nella Sacca di Goro, previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2149/2017”, con la quale si è stabilito di prorogare il divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per allevamenti di tapes spp. nella Sacca di Goro fino al 30 giugno 2022, al fine di realizzare la mappatura delle zone vocate all'acquacoltura (AZA) nelle acque della Sacca di Goro e del Po di Volano e dei Canali adduttori delle Valli di Comacchio e le Aree di Tutela Biologica e adottare i relativi atti di pianificazione nonché quelli di revisione delle disposizioni regionali conseguenti al riordino nazionale;
  • n. 49 del 18 gennaio 2021 “Integrazioni alla deliberazione n. 1969/2020 recante disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - Proroga del divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura di tapes spp. nella Sacca di Goro, previsto dalla deliberazione di giunta regionale n. 2149/2017”, con la quale si è previsto di estendere il divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni demaniali, nella Sacca di Goro, di cui alla deliberazione n. 1969/2020, a tutte le attività di acquacoltura, fino al 30 giugno 2022, al fine di realizzare la mappatura delle zone vocate all'acquacoltura (AZA) nelle acque della Sacca di Goro e del Po di Volano e dei Canali adduttori delle Valli di Comacchio e le Aree di Tutela Biologica ed adottare i relativi atti di pianificazione nonché quelli di revisione delle disposizioni regionali conseguenti al riordino nazionale;
  • n. 875 del 30 maggio 2022 “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – proroga del divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura nella Sacca di Goro, previsto dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 1969/2020 e n. 49/2021”, con la quale si è previsto di estendere il divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni demaniali, nella Sacca di Goro, a tutte le attività di acquacoltura, molluschicoltura e venericoltura fino al 31 dicembre 2023;

Richiamata la propria deliberazione n. 2285 del 27 dicembre 2021 recante "Modifiche ed integrazioni delle “Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 31/05/2002 n. 9", con la quale, sulla base della disciplina prevista dal Codice della navigazione e dal suo Regolamento di esecuzione, sono state riviste le procedure per il rilascio, sul territorio regionale, di concessioni demaniali marittime per le attività di pesca, di acquacoltura e per le attività produttive ad esse correlate;

Richiamato, in particolare, quanto previsto dal Capo I, Art. 3, delle direttive di cui alla citata deliberazione n. 2285/2021, ove si stabilisce che tra i criteri e le finalità che devono orientare l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo con finalità di pesca e acquacoltura, deve essere perseguito l’obiettivo di garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra la qualità dell’habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti oltre che armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse ed accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità ambientale;

Vista, infine, la propria deliberazione n. 260 del 28 febbraio 2022 “Accordo ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. tra Regione Emilia-Romagna, Università di Ferrara e Università di Parma, per la definizione di una strategia e una mappatura delle zone vocate all'acquacoltura (AZA) nelle acque della Sacca di Goro e nelle aree marine e di acque interne limitrofe, in attuazione del FEAMP 2014/2020 - Regolamento (UE) n. 508/2014 - Misura 2.51 "Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura" con la quale è stato affidato uno studio con l’obiettivo di fornire un quadro generale della situazione dell’area e dare una valutazione complessiva sulle potenzialità produttive ai fini della venericoltura della Sacca di Goro e del tratto costiero compreso tra la punta di Volano e la prima barriera frangiflutti del Lido delle Nazioni. Lo studio ha preso in considerazione le attuali aree già adibite all’allevamento della vongola verace, nonché quelle ancora libere e le zone “nursery” con lo scopo di produrre una serie di indicazioni che avranno l’utilità di migliorare la gestione del territorio nel suo complesso, non solo per gli aspetti puramente legati all’attività di acquacoltura, ma anche per quelli legati alla pesca tradizionale e sportiva, alla nautica e al turismo;

Preso atto, altresì, che in data 6 aprile 2022 Rep. RPI 06/04/2022.0000162.U è stato sottoscritto il predetto accordo avente gli obiettivi di:

  1. identificare e mappare le zone più idonee per lo sviluppo dell’acquacoltura e le zone in cui dovrebbero essere escluse attività di acquacoltura intensiva affinché si conservi il ruolo di tali zone nel funzionamento dell’ecosistema;
  2. definire un piano di zone allocate all’acquacoltura (Allocated Zone for Aquacolture, AZA) dandovi seguito per stralci parziali sul territorio regionale;
  3. fornire una valutazione complessiva delle potenzialità produttive ai fini della venericoltura della Sacca di Goro e del tratto costiero compreso tra la punta di Volano e la prima barriera frangiflutti del Lido delle Nazioni, considerando sia le attuali aree già adibite all’allevamento della vongola verace, nonché quelle ancora libere e le zone “nursery”;
  4. mettere a disposizione indicazioni e parametri che avranno l’utilità di migliorare la gestione del territorio nel suo complesso;

Considerato che le attività dell’Università di Ferrara e dell’Università di Parma si sono concluse e che i risultati dello Studio sono stati raccolti nella relazione finale recante “Valutazione e mappatura della produttività ai fini dell’acquacoltura di molluschi bivalvi della Sacca di Goro e del tratto di costa dal Lido di Volano al Lido delle Nazioni” pervenuta in data 27 ottobre 2023 e assunta al prot. n. 30/10/2023.1074919.E che ha evidenziato quanto segue:

  • le aree lagunari sono ambienti particolarmente fragili, interessati in modo importante dal cambiamento climatico e da un elevato rischio di perdita di ecosistemi e biodiversità a causa di diversi fenomeni: erosione, subsidenza, inondazione, oltre che per possibili inquinamenti. I processi geomorfologici ed ecologici, associati a disturbi di origine sia naturale sia antropica, possono determinare una frammentazione del sistema naturale e determinare la riduzione degli habitat, la perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici;
  • la Sacca di Goro è per definizione un ambiente dinamico, in continuo cambiamento, la gestione di questo ambiente deve e dovrà essere sempre adattiva e quindi definita in modo dinamico e non conservativo in relazione ai cambiamenti in atto, di tipo fisico-chimico e biologico. Gli estremi biologici, le ondate di calore, i periodi di siccità prolungati e intervallati da precipitazioni intense saranno sempre più frequenti e influenzeranno parametri come temperatura, salinità, ossigeno, fioriture algali, trasporto solido e tempi di residenza delle acque. Questi parametri sono centrali in qualsiasi valutazione relativa alla sostenibilità e alla produttività dell’attività di acquacoltura e di molluschicoltura, in particolare. I cambiamenti climatici in atto supportano ulteriormente la necessità di una gestione adattiva, flessibile e rapidamente implementabile;
  • la Sacca di Goro e le aree dei canali adduttori delle Valli di Comacchio e le aree limitrofe di costa costituiscono un distretto produttivo regionale con caratteristiche di contiguità ambientale e produttive per l’allevamento di molluschi;
  • le invasioni biologiche (n.d.r. “granchio blu” e macroalghe) sono state sottovalutate nella loro rilevanza e nelle implicazioni di medio termine;
  • i calcoli e le misure presentati evidenziano quanto la molluschicoltura influenzi il metabolismo e lo stato ecologico dell’intera laguna. È stato dimostrato, su base quantitativa, come espandere le zone di allevamento in aree marginali esterne all’attuale area di distribuzione delle concessioni, rappresenti più che un azzardo. Anche a basse densità di prodotto, le concessioni consumano, infatti, enormi quantità di ossigeno rispetto ai sedimenti non coltivati. Per gli stessi motivi ulteriori concessioni porterebbero ad un aumento della mortalità nelle concessioni attualmente attive;
  • l’assegnazione di nuove aree in concessione per la venericoltura e la molluschicoltura nella Sacca di Goro deve essere evitata in relazione agli aspetti ecologici e con pari importanza relativamente alle specie target e alla sostenibilità zootecnica e sociale;
  • i ripascimenti non sempre rappresentano un intervento risolutivo tale da consentire ad un’area non produttiva di diventarlo, in quanto in generale, le opere di ripascimento artificiale non sono pianificate secondo una logica di miglioramento idraulico;
  • la stretta dipendenza degli allevatori dalle quantità di novellame disponibile nelle aree “nursery” e la progressiva riduzione della presenza di novellame in tali aree, ha costretto i produttori a rifornirsi sempre più frequentemente in schiuditoi perlopiù esteri con un aumento dei costi e una riduzione delle performance di allevamento;
  • nella marineria di Goro, l’intera economia locale dipende quasi esclusivamente dalla venericoltura. La monocoltura espone l’area a diversi rischi sia di ordine economico che ambientale. Pertanto, è consigliata una diversificazione produttiva e una maggiore valorizzazione della produzione, mediante innovazione, ricerca e valorizzazione della filiera produttiva;

Ritenuto, infine, che:

  • la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita mediante una adeguata azione preventiva informata ai principi della precauzione dei danni causati all'ambiente;
  • la risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane;

Valutato, per le ampie considerazioni sopra-esposte relative ai profili di carattere ambientale e socio economico, di stabilire che nella Sacca di Goro non sia possibile aumentare la superficie complessiva oggetto di concessione demaniale marittima per attività di acquacoltura, vietando il rilascio di nuove concessioni demaniali e/o l’autorizzazione ad ampliamenti delle concessioni esistenti e precisando, al fine di garantire il contemperamento degli interessi in gioco, che, previo rilascio di apposito atto di autorizzazione:

  • sia consentita la modifica/integrazione/sostituzione delle specie allevate nelle concessioni, fermo quanto stabilito dalle “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” approvate con deliberazione n. 2285/2021, mediante l’introduzione dell’allevamento di ulteriori specie, purché sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale e compatibili con le disposizioni europee, in particolare il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell’11 giugno 2007 relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive e il regolamento delegato (UE) n. 2018/968 che integra il regolamento (UE) n. 1143/2014;
  • sia consentita la traslazione di aree già in concessione, che non comporti ampliamento delle stesse, purché motivata da una situazione di moria/anossia ripetuta e/o altre cause determinanti la scarsa produzione dello specchio acqueo in concessione, purché, a modifica dell’art. 16 comma 2 delle Direttive approvate con deliberazione n. 2285/2021, siano trascorsi almeno due (2) anni dal rilascio della precedente Licenza di concessione e che la richiesta sia supportata da una relazione scientifico-biologica redatta da biologo o Istituto scientifico riconosciuto ai sensi del D.P.R. n. 1639/1968, che attesti l’effettiva situazione di moria/anossia ripetuta e/o altre cause determinanti la scarsa produzione;
  • sia consentito soltanto il subingresso totale, per l’intera superficie in concessione, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione. L’affidamento ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della navigazione non può in alcun modo dare luogo a subingresso parziale nella Licenza di concessione, indipendentemente dal tempo trascorso dall’autorizzazione all’affidamento ex art. 45 bis del Cod. nav., fatta eccezione per gli affidamenti già autorizzati alla data di pubblicazione della presente deliberazione per i quali il subingresso è consentito a condizione che sia fatta domanda entro 120 giorni dalla suddetta data, ancorché non siano decorsi cinque anni dall’affidamento;
  • sia segnalata, in conformità alla normativa vigente e a quanto previsto nel Protocollo di intesa per una gestione sostenibile della Sacca di Goro (Rep. n. 101 del 07/02/2023 – Prot. n. 07/02/2023.0113404.U), l’opportunità che tutte le opere e lavori di scavo/ripascimento all’interno della Sacca di Goro, in particolare i lavori all’interno delle aree in concessione attuati dai concessionari stessi, siano oggetto di pianificazione e che le opere attuate siano monitorate nel tempo al fine di valutarne gli esiti e le ricadute ambientali e produttive, al fine di ridurre la vulnerabilità dell’intera area, a tutela del comparto della venericoltura;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
  • la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante “Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025”, e successive modifiche e integrazioni;
  • la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
  • n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
  • n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca;

A voti unanimi e palesi
delibera

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di disporre il divieto di rilascio di nuove concessioni demaniali, per tutte le attività di acquacoltura, molluschicoltura e venericoltura, nella Sacca di Goro, con esclusione delle attività pertinenziali, nonché il divieto di rilascio di autorizzazioni di ampliamenti di superficie delle concessioni esistenti, precisando, previo rilascio di apposito atto di autorizzazione, che:

  • è consentita la modifica/integrazione/sostituzione delle specie allevate nelle concessioni, fermo quanto stabilito dalle “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” approvate con deliberazione n. 2285/2021, mediante l’introduzione dell’allevamento di ulteriori specie, purché sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale e compatibili con le disposizioni europee, in particolare il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell’11 giugno 2007 relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive e il regolamento delegato (UE) n.2018/968 che integra il regolamento (UE) n. 1143/2014;
  • è consentita la traslazione di aree già in concessione, che non comporti ampliamento delle stesse, purché motivata da una situazione di moria/anossia ripetuta e/o altre cause determinanti la scarsa produzione dello specchio acqueo in concessione, purché, a modifica dell’art. 16 comma 2 delle Direttive approvate con deliberazione n. 2285/2021, siano trascorsi almeno due (2) anni dal rilascio della precedente Licenza di concessione e che la richiesta sia supportata da una relazione scientifico-biologica redatta da biologo o Istituto scientifico riconosciuto ai sensi del D.P.R. n. 1639/1968, che attesti l’effettiva situazione di moria/anossia ripetuta e/o altre cause determinanti la scarsa produzione;
  • è consentito soltanto il subingresso totale, per l’intera superficie in concessione, ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione. L’affidamento ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della navigazione non può in alcun modo dare luogo a subingresso parziale nella Licenza di concessione, indipendentemente dal tempo trascorso dall’autorizzazione all’affidamento ex art. 45 bis del Cod. nav., fatta eccezione per gli affidamenti già autorizzati alla data di pubblicazione della presente deliberazione per i quali il subingresso è consentito a condizione che sia fatta domanda entro 120 giorni dalla suddetta data, ancorché non siano decorsi cinque anni dall’affidamento;

2) di prevedere, in conformità alla normativa vigente e a quanto previsto nel Protocollo di intesa per una gestione sostenibile della Sacca di Goro (Rep. n. 101 del 07/02/2023 – Prot. n. 07/02/2023.0113404.U), che tutte le opere e lavori di scavo/ripascimento all’interno della Sacca di Goro, in particolare i lavori all’interno delle aree in concessione attuati dai concessionari stessi, siano oggetto di pianificazione e che le opere attuate siano monitorate nel tempo al fine di valutarne gli esiti e le ricadute ambientali e produttive, al fine di ridurre la vulnerabilità dell’intera area, a tutela del comparto della venericoltura;

3) di prevedere, pertanto, il rigetto delle istanze tese al rilascio di nuove concessioni o ampliamento di concessioni esistenti nella Sacca di Goro per acquacoltura;

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di disporre, inoltre, la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, Caccia e Pesca;

6) di precisare che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di legale conoscibilità dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

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ultima modifica 2023-12-21T14:57:06+02:00

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