Testo

ATTO ISTITUTIVO DELLA RISERVA NATURALE GENERALE “GHIRARDI”

1.Perimetrazione

È istituita la Riserva naturale generale "Ghirardi" in Provincia di Parma, ricompresa nei Comuni di Borgo Val di Taro e Albareto, secondo il perimetro di cui all'allegata planimetria CTR, Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Finalità

Con l’istituzione della suddetta Riserva naturale generale si perseguono le seguenti finalità:

  • assicurare la protezione e la conservazione della diversità biologica;
  • garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di interesse comunitario, indicati come caratterizzanti il sito di importanza comunitaria “SIC IT4020026 Bosco dei Ghirardi”;
  • garantire la tutela del paesaggio tipico della bassa montagna della Val Taro, quale mosaico di aree coltivate e boscate, dei nuclei rurali di interesse storico, delle alberature di roverella, dei frutteti antichi e degli altri elementi minori;
  • assicurare l’aggiornamento delle conoscenze relative alla biodiversità naturale (specie selvatiche) e di quella colturale (varietà antiche domestiche sia animali che vegetali) e delle relazioni tra il patrimonio naturale e le attività antropiche;
  • promuovere attività di informazione, divulgazione e di educazione ambientale basate sulla conoscenza e sul rispetto della biodiversità e del paesaggio della riserva;
  • promuovere forme di gestione delle risorse naturali compatibili con le finalità di tutela della riserva.

3. Obiettivi gestionali

- Promuovere progetti di ricerca scientifica dedicati allo studio della biodiversità e al monitoraggio di specie e gruppi di specie identificate come parametri per controllare l’evolversi dell’ambiente e delle comunità viventi;

- promuovere interventi di recupero e di tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico, azioni volte alla tutela dei prati stabili e al contenimento dell’evoluzione degli incolti cespugliati, al recupero dei castagneti, all’evoluzione in senso naturale dei boschi ed alla creazione di habitat acquatici per anfibi;

- attuare interventi gestionali degli ungulati in soprannumero, in particolare del cinghiale;

- garantire la regolamentazione della fruizione del territorio nelle forme e nei modi tali da non arrecare disturbo alle diverse componenti degli ecosistemi presenti;

- promuovere l’accoglienza dei visitatori presso il centro visite in località Pradelle, favorendone anche l’accessibilità ai diversamente abili;

- realizzare programmi di educazione ambientale rivolti al mondo scolastico e organizzare visite guidate per bambini ed adulti.

4. Misure di incentivazione, di sostegno, di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio”

- Incentivare il mantenimento dei prati stabili e le pratiche colturali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie legati ai prati aridi;

- promuovere la conservazione di alberi senescenti e morti nel bosco ai fini della tutela di Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Certhia familiaris ed altre specie legate al legno morto o senescente;

- incentivare la conservazione degli alberi recanti nidi di rapaci;

- realizzare interventi di tutela degli esemplari monumentali di querce;

- concludere accordi con gli agricoltori affinché ritardino lo sfalcio dei prati consentendo la tutela delle covate di uccelli terricoli;

- promuovere il recupero della viabilità storica poderale e forestale, delle fontane e delle sorgenti;

- promuovere il recupero e la protezione delle pozze forestali esistenti e la creazione di nuove ai fini della tutela degli Anfibi e degli invertebrati acquatici;

- incentivare i proprietari privati alla conduzione di attività economiche compatibili con le finalità istitutive della riserva.

5. Norme di attuazione di tutela

5.1 Sull’intero territorio della Riserva naturale generale dei Ghirardi, sono consentiti:

a) il proseguimento delle attività agricole e zootecniche in essere in quanto compatibili con le finalità istitutive della riserva;

b) l’utilizzo e la gestione del bosco e del sottobosco secondo le modalità previste dal Regolamento della Riserva e fatte salve le altre normative vigenti in materia; fino all’approvazione del Regolamento, l’utilizzo del bosco e del sottobosco é consentito secondo le modalità stabilite dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale;

c) la raccolta dei tartufi e dei prodotti del sottobosco da parte dei proprietari dei fondi secondo i limiti stabiliti dalle leggi regionali n. 2 del 24 gennaio 1977 e n. 24 del 2 settembre 1991 come modificata dalla legge regionale n. 20 del 25 giugno 1996;

d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ripristino tipologico degli edifici esistenti;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità esistente;

f) l’accesso all’area con mezzi motorizzati da parte dei residenti, degli ospiti delle strutture ricettive, dei mezzi di vigilanza, di soccorso, dei mezzi agricoli e del personale delle associazioni ambientaliste autorizzato;

5.2 Nel territorio della riserva sono vietati:

a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica, fatte salve le operazioni di controllo di specie alloctone o di ungulati in soprannumero;

b) la raccolta, il danneggiamento e l’asportazione, in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;

c) la raccolta dei funghi;

d) l’introduzione di specie vegetali o animali estranee al patrimonio naturale locale e agli ecosistemi esistenti;

e) l’apertura e l’esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse, nonché il prelievo di inerti dagli alvei dei corsi d’acqua;

f) l’apposizione di nuova cartellonistica pubblicitaria, nonché il rinnovo delle relative concessioni esistenti;

g) l’attività di campeggio, bivacco e accensione di fuochi;

h) le attività di pesca e di caccia;

i) qualsiasi intervento di nuova costruzione e di apertura di nuove strade;

j) l’esercizio di attività sportive ad eccezione di quelle disciplinate dal Regolamento della Riserva ed autorizzate dall’Ente di gestione;

k) il sorvolo a bassa quota di mezzi aerei, l’uso di parapendio e deltaplano, salvo eventuali autorizzazioni da parte dell’ente di gestione della Riserva naturale per le finalità istitutive della Riserva stessa;

6. Modalità di gestione

La gestione della Riserva naturale generale dei Ghirardi è di competenza della Provincia di Parma; per alcune delle attività gestionali la Provincia può avvalersi dei soggetti indicati all’art. 44 commi 3 e 4 della L.R. 6/2005.

7. Strumenti di programmazione, regolamentazione e gestione

La Provincia di Parma provvede alla redazione del Regolamento e del Programma triennale di tutela e di valorizzazione della Riserva nel rispetto degli artt.46 e 47 della L.R. 6/2005.

8. Strumenti di controllo

Sono strumenti di controllo della Riserva naturale il “parere di conformità” e il “nulla osta” disciplinati rispettivamente dagli artt. 48 e 49 della L.R. 6/2005.

9. Valutazione d’incidenza

Tutti i piani, i programmi, i progetti gli interventi e le attività da effettuarsi nella Riserva sono sottoposti a valutazione d’incidenza rispetto alle specie ed agli habitat di interesse comunitario caratterizzanti il Sito d’Importanza Comunitaria, ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e delle LL.RR. n.7/2004 e 6/2005 e s.m. nonché delle direttive regionali emanate (del. G.R. 1191 del 30/7/2007).

D. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’atto deliberativo dell’Assemblea legislativa corredato dell’Allegato 1 riportante la perimetrazione della Riserva naturale generale “Ghirardi”.

Azioni sul documento

ultima modifica 2011-01-03T09:59:00+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina