Testo
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
Visti:
- il “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022, come modificato dal PSP 2023-2027 e successive modifiche;
- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 2.1. approvata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 (CCI: 2023IT06AFSP001);
- la propria deliberazione n. 2171 del 12 dicembre 2023 avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 2021/2115 e CoPSR 2023-2027: approvazione delle "Disposizioni comuni per gli interventi strutturali di investimento"”;
- la propria deliberazione n. 151 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto “Reg. (UE) n. 2115/2021 – P.S.P. 2023/2027 - Interventi SRE01 "Insediamento giovani agricoltori" e SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole in pacchetto giovani" - Approvazione Avviso pubblico regionale anno 2024.”;
Atteso che al punto 1.3.1.6 dell’avviso pubblico di cui trattasi sono specificate le condizioni da soddisfare per il riconoscimento del primo insediamento;
Atteso altresì che, in particolare, in relazione alle diverse tipologie societarie sono previste le seguenti condizioni:
“1.3.1.6.2 Se il giovane agricoltore o i giovani agricoltori si insediano in una società di persone, il premio viene corrisposto solo se il giovane o i giovani stessi acquisiscono la qualifica di soci e rivestono un ruolo di responsabilità nella conduzione dell’impresa tale per cui le loro decisioni non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il giovane agricoltore dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili ed essere amministratore unico della società. Nel caso in cui siano due o più giovani agricoltori, gli stessi dovranno avere cumulativamente la maggioranza di quote di ripartizione degli utili ed avere l’amministrazione congiunta della società. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.), il giovane agricoltore dovrà avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché ricoprire la posizione di unico socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore. Nel caso in cui siano due o più giovani agricoltori, gli stessi dovranno avere cumulativamente la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché entrambi ricoprire la posizione di soci accomandatari ed avere l’amministrazione congiunta della società.
1.3.1.6.3 Se il giovane agricoltore o i giovani agricoltori si insediano in una società di capitali o cooperativa, il premio viene corrisposto solo se il giovane o i giovani stessi acquisiscono la qualifica di soci e rivestono un ruolo di responsabilità nella conduzione dell’impresa tale per cui le loro decisioni non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il giovane agricoltore dovrà essere socio di maggioranza e ricoprire il ruolo di amministratore unico; ovvero, in presenza di un consiglio di amministrazione, il ruolo di amministratore delegato alla gestione aziendale. Nel caso in cui siano due o più giovani agricoltori, gli stessi dovranno possedere quote di capitale sociale che ne rappresentino cumulativamente la maggioranza ed avere l’amministrazione congiunta della società; ovvero, in presenza di un consiglio di amministrazione, ricoprire entrambi il ruolo di amministratori delegati alla gestione aziendale. Nella società per azioni (s.p.a.) il giovane agricoltore dovrà essere socio di maggioranza e ricoprire il ruolo di amministratore delegato alla gestione aziendale. Nel caso in cui siano due o più giovani agricoltori, gli stessi dovranno possedere quote di capitale sociale che ne rappresentino cumulativamente la maggioranza e ricoprire entrambi il ruolo di amministratori delegati alla gestione aziendale. Nelle società cooperative il giovane agricoltore dovrà essere socio e ricoprire il ruolo di amministratore delegato alla gestione aziendale. Nel caso in cui siano due o più giovani agricoltori, gli stessi dovranno essere soci e ricoprire entrambi il ruolo di amministratori delegati alla gestione aziendale. Nella società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), il giovane agricoltore dovrà essere, oltre che socio di maggioranza, unico socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore; ovvero, in presenza di un consiglio di amministrazione, ricoprire il ruolo di amministratore delegato alla gestione aziendale. Nel caso in cui siano due o più giovani agricoltori, gli stessi dovranno, oltre che possedere quote di capitale sociale che ne rappresentino cumulativamente la maggioranza, essere entrambi soci accomandatari ed esercitare l’ufficio di amministratore; ovvero, in presenza di un consiglio di amministrazione, ricoprire entrambi il ruolo di amministratori delegati alla gestione aziendale.
Considerato opportuno, a seguito di più attenta disamina, allineare quanto disposto dall’avviso pubblico a quanto previsto testualmente al riguardo dalla scheda del tipo di intervento SRE01 nel Programma Strategico della PAC (PSP) nazionale;
Ritenuto necessario, a tal fine, sostituire per chiarezza il testo dei punti 1.3.1.6.2 e 1.3.1.6.3 dell’avviso pubblico di cui trattasi con la seguente formulazione:
- 1.3.1.6.2 se il/i giovani agricoltori si insediano in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto, nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il/i soci giovani agricoltori dovranno essere anche amministratori della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà inoltre avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa, inclusi gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, in materia di collocamento, contributivi, previdenziali, fiscali. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il/i soci giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa.
Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.
- 1.3.1.6.3 se il/i giovani agricoltori si insediano in una società di capitali o cooperativa, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell’azienda medesima (esempio: amministratore delegato o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il/i giovani agricoltori dovranno essere soci di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l’amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella Società per azioni (s.p.a.) il/i giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di amministratore ed avere la rappresentanza della società. In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società cooperativa il/i giovani agricoltori dovranno essere soci e componenti del C.d.A. In C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società in accomandita per azioni, il/i giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie). In presenza di C.d.A. i giovani accomandatari dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.
Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.
Preso atto, inoltre, che il punto 1.3.1.5 dell’avviso pubblico di cui trattasi prevede che:
“al fine di limitare il frazionamento fondiario, la costituzione della nuova azienda agricola da parte del giovane non deve derivare dalla suddivisione di un’azienda agricola preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti fino al 1° grado o di società in cui siano presenti soggetti parenti e affini fino al 1°grado. Tale limitazione sussiste anche nel caso in cui la nuova azienda derivi da cessione di parte dei terreni, condotti in affitto da società, di proprietà anche per quota di soggetti parenti/affini del richiedente fino al 1°grado”;
Rilevato che, per mero errore materiale, nel caso di azienda agricola preesistente in ambito familiare di proprietà di soggetti parenti fino al 1° grado non è stato precisato che la limitazione riguarda anche le aziende preesistenti in ambito familiare, di proprietà di affini e risulta, pertanto, opportuno correggere il punto 1.3.1.5 dell’avviso pubblico, sostituendolo per chiarezza con la seguente formulazione:
“1.3.1.5 al fine di limitare il frazionamento fondiario, la costituzione della nuova azienda agricola da parte del giovane non deve derivare dalla suddivisione di un’azienda agricola preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti e affini fino al 1° grado o di società in cui siano presenti soggetti parenti e affini fino al 1°grado. Tale limitazione sussiste anche nel caso in cui la nuova azienda derivi da cessione di parte dei terreni, condotti in affitto da società, di proprietà anche per quota di soggetti parenti/affini del richiedente fino al 1°grado;”
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale avente ad oggetto, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia”;
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
Viste, infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della predetta deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
1) di modificare l’avviso pubblico regionale che dà attuazione per l’annualità 2024 agli interventi SRE01 “Insediamento giovani agricoltori” e SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole in pacchetto giovani” di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale alla deliberazione di Giunta regionale n. 151/2024, sostituendo i punti 1.3.1.6.2 e 1.3.1.6.3 con la seguente formulazione:
1.3.1.6.2 se il/i giovani agricoltori si insediano in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Pertanto, nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il/i soci giovani agricoltori dovranno essere anche amministratori della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà inoltre avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa, inclusi gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, in materia di collocamento, contributivi, previdenziali, fiscali. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il/i soci giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa.
Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.
1.3.1.6.3 se il/i giovani agricoltori si insediano in una società di capitali o cooperativa, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell’azienda medesima (esempio: amministratore delegato o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dagli ulteriori soci. Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il/i giovani agricoltori dovranno essere soci di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l’amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella Società per azioni (s.p.a.) il/i giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di amministratore ed avere la rappresentanza della società. In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società cooperativa il/i giovani agricoltori dovranno essere soci e componenti del C.d.A. In C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società in accomandita per azioni, il/i giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie). In presenza di C.d.A. i giovani accomandatari dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.
Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.”
2) di modificare inoltre il punto 1.3.1.5 dell’avviso pubblico regionale di cui al precedente punto 1), sostituendolo integralmente con la seguente formulazione:
1.3.1.5 al fine di limitare il frazionamento fondiario, la costituzione della nuova azienda agricola da parte del giovane non deve derivare dalla suddivisione di un’azienda agricola preesistente in ambito familiare, di proprietà di soggetti parenti e affini fino al 1° grado o di società in cui siano presenti soggetti parenti e affini fino al 1°grado. Tale limitazione sussiste anche nel caso in cui la nuova azienda derivi da cessione di parte dei terreni, condotti in affitto da società, di proprietà anche per quota di soggetti parenti/affini del richiedente fino al 1°grado;
3) di confermare quant’altro stabilito dalla deliberazione n. 151/2024;
4) di stabilire inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;
5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.