Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

  • la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e mm.ii.;
  • la Legge 29 marzo 1985, n. 113: “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”;
  • la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”, che prevede, tra gli altri, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;

Viste inoltre:

  • la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ed in particolare l’articolo 5 “Soluzioni ragionevoli per i disabili”;
  • la Legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a new York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
  • il Pilastro Europeo dei diritti sociali, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2017)0250 final, del 26 aprile 2017, ed in particolare il principio 17 del pilastro che afferma che le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca una vita dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze;
  • la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, che, tra le altre cose, mira a garantire l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, promuovendo l’accesso al mercato del lavoro e la creazione di posti di lavoro adeguati alle esigenze delle persone con disabilità;

Richiamate le Leggi regionali:

  • n. 29 del 21 agosto 1997, “Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili”;
  • n. 17 del 1° agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.ii.;
  • n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, ed in particolare il capo V “Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani” ed in particolare l'art. 54, il quale, integrando la legge regionale n. 17 del 2005, prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e ne definisce i molteplici compiti in materia di coordinamento e gestione delle politiche del lavoro e dei Centri per l'Impiego, di accreditamento e autorizzazione dei servizi privati per il lavoro, di raccordo con l'Agenzia Nazionale per l'Occupazione;

Richiamata la propria deliberazione n.1215/2020 “Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH) Emilia-Romagna e Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) Emilia-Romagna”;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

  • n. 485/2018 “Approvazione Piano 2018 per la programmazione annuale delle risorse Fondo regionale disabili e delle prime procedure di attuazione”;
  • n. 426/2019 “Programmazione anno 2019 delle risorse Fondo regionale persone con disabilità: approvazione del Programma annuale, degli interventi pluriennali per la transizione scuola-lavoro e delle prime procedure di attuazione”;
  • n. 333/2020 “Programmazione anno 2020 delle risorse Fondo regionale persone con disabilità. Approvazione del Programma annuale”;
  • n. 715/2021 “Programmazione anno 2021 delle risorse Fondo regionale persone con disabilità. Approvazione del programma annuale”;
  • n. 2326/2022 “Programmazione delle risorse Fondo regionale persone con disabilità. Approvazione del Programma annuale”;

Dato atto che il Piano annuale 2018 di programmazione delle risorse del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, approvato con la propria sopra citata deliberazione n. 485/2018, ha:

  • previsto tra le azioni finalizzate al supporto e alla qualificazione degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità “gli interventi sui luoghi di lavoro con ricadute dirette sulle persone con disabilità e gli incentivi all’assunzione”;
  • introdotto, nell’ambito di tali interventi, la misura “c.2 Adattamento dei posti di lavoro” in attuazione del quadro normativo in materia di “accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro“;
  • disposto che, con propri successivi atti, sarebbero stati definiti i criteri e le modalità per l’erogazione di tali contributi tenuto conto delle competenze dell’Agenzia regionale per il lavoro ai sensi di quanto previsto dalla Legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Dato atto in particolare che con la propria deliberazione n. 1978/2018 “Piano delle attività fondo regionale disabili 2018 - Adattamento postazioni di lavoro a favore di persone con disabilità: approvazione criteri e modalità per l'erogazione dei contributi e trasferimento risorse all'agenzia regionale per il lavoro” al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla sopra citata propria deliberazione n. 485/2018:

  • sono stati approvati i “Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi finalizzati all’adattamento dei posti di lavoro” come da allegato 1) parte integrante e sostanziale dello stesso atto;
  • è stato disposto che all’attuazione degli interventi provvederà l’Agenzia regionale per il lavoro in quanto, ai sensi delle leggi regionali vigenti, è l’agenzia operativa che provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro e ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri l’Impiego provinciali e del Collocamento Mirato ivi compresi l’attuazione di servizi integrati rivolti alle persone con disabilità, da realizzarsi ai sensi della citata L. 68/99 e dei successivi Decreti legislativi che l’hanno modificata e integrata;

Dato atto inoltre che, al fine di dare continuità e consolidare gli interventi finalizzati a sostenere l’integrazione lavorativa della persona con disabilità, le programmazioni annuali per gli anni 2019, 2020, 2021, e 2022 delle risorse del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, approvati che le proprie sopra citate deliberazioni, hanno previsto, tra le misure di intervento, gli interventi sui luoghi di lavoro con ricadute dirette sulle persone con disabilità ed in particolare gli incentivi per l’adattamento dei posti di lavoro, confermando altresì che all’attuazione avrebbe provveduto l’Agenzia regionale per il lavoro;

Richiamate le determinazioni dell’Agenzia regionale per il lavoro:

  • n. 1342/2018 “Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per adattamento posti di lavoro a favore di persone con disabilità - Fondo regionale disabili - in attuazione della DGR 1978/2018”;
  • n. 786/2020 “Adattamento posti di lavoro in favore di persone con disabilità: chiusura anticipata dell'avviso pubblico approvato con determinazione n. 1342 del 19/12/2018 e contestuale approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo, anche in risposta alla emergenza sanitaria covid-19 - Fondo regionale disabili - in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2290 del 22 novembre 2019 e a seguito della deliberazione di Giunta regionale n. 333 del 14 aprile 2020”;

Visto in particolare che con le sopra citate determinazioni l’Agenzia regionale per il lavoro ha approvato le procedure “just in time” finalizzate a dare attuazione a quanto previsto dalle programmazioni annuali delle risorse del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, provvedendo inoltre, con propri atti, al fine di garantire la continuità degli interventi a:

  • prorogare le scadenze dei termini di presentazione al fine di garantire la continuità degli interventi a fronte delle successive assegnazioni e impegni delle risorse a proprio favore;
  • attivare le procedure di istruttoria e approvazione delle richieste pervenute da parte delle imprese;

Visto in particolare che i “Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi finalizzati all’adattamento dei posti di lavoro”, di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale della propria citata deliberazione n. 1978/2018, specificano, con riferimento all’entità dei contributi che “Il contributo a carico del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità non potrà superare un importo massimo di Euro 25.000,00 per ogni lavoratore”;

Ritenuto opportuno, tenuto conto della necessità di garantire a favore dei lavoratori le migliori condizioni per una permanenza stabile nel proprio posto di lavoro e per garantire che le misure di adeguamento possano corrispondere a nuovi, differenti e aggiuntivi bisogni delle persone, in termini di adeguamento del posto di lavoro, con il presente atto:

  • di rivalutare il suddetto importo di euro 25.000,00, come disposto dalla deliberazione n. 1978 del 19/11/2018, in euro 29.000,00 in applicazione dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati - novembre 2018 – novembre 2023 pari a 1,161;
  • di specificare che il suddetto importo massimo pari a euro 29.000,00 ha a riferimento il contributo massimo richiedibile dall’impresa per ciascun lavoratore in risposta alle procedure approvate con propri atti dall’Agenzia regionale per il lavoro;
  • di specificare che, per un singolo lavoratore, la stessa impresa potrà richiedere eventuali successivi contributi, ciascuno nel limite massimo di euro 29.000,00, finalizzati a corrispondere a nuove/aggiuntive/differenti esigenze, solo decorsi 12 mesi dalla data di richiesta di concessione del precedente contributo da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro;
  • di specificare infine che il limite di cui al precedente alinea, con riferimento alle successive richieste, si riferisce unicamente alle richieste presentate dallo stesso datore di lavoro e per lo stesso lavoratore;
  • di prevedere che tutti gli interventi di adeguamento dovranno riferirsi ad assunzioni di lavoratori, già individuati e disponibili all’assunzione, o a lavoratori già in forza, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata non inferiore a 12 mesi dalla data di richiesta di concessione dell’ultimo contributo da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro;

Dato atto che sono state informate nel merito le Associazioni regionali di rappresentanza delle persone con disabilità FAND e FISH e la Commissione Regionale Tripartita ai sensi della L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii.;

Visti:

  • il Decreto Legislativo n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 2077/2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”;
  • la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013” e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 43/2001 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Viste, altresì, le proprie deliberazioni:

  • n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
  • n. 426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
  • n. 2360/2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti.”;
  • n. 80/2023 “Assunzione della vincitrice della selezione pubblica per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii., presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese;
  • n. 380/2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025”, per brevità PIAO 2023-2025, così come da ultimo aggiornato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1097/2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023 - 2025. Secondo adeguamento a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023”;
  • n. 2317/2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
  • n. 2319/2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

Richiamate le determinazioni dirigenziali:

  • n. 5595/2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
  • n. 25436/2022 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
  • n. 1633/2023 “Modifica della micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese. Conferimento di incarichi dirigenziali”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi
delibera

per le motivazioni espresse in premessa:

1. con riferimento all’entità del contributo a carico del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, come determinato dai “Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi finalizzati all’adattamento dei posti di lavoro” di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 1978/2018, di:

  • rivalutare il suddetto importo di euro 25.000,00, come disposto dalla propria deliberazione n. 1978 del 19/11/2018, in euro 29.000,00 in applicazione dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - novembre 2018 – novembre 2023 pari a 1,161;
  • specificare che il suddetto importo massimo pari a euro 29.000,00 ha a riferimento il contributo massimo richiedibile dall’impresa per ciascun lavoratore in risposta alle procedure approvate con propri atti dall’Agenzia regionale per il lavoro;
  • specificare che, per un singolo lavoratore, la stessa impresa potrà richiedere eventuali successivi contributi, ciascuno nel limite massimo di euro 29.000,00, finalizzati a corrispondere a nuove/aggiuntive/differenti esigenze, solo decorsi 12 mesi dalla data di richiesta di concessione del precedente contributo da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro;
  • specificare che il limite di cui al precedente alinea, con riferimento alle successive richieste, si riferisce unicamente alle richieste presentate dallo stesso datore di lavoro e per lo stesso lavoratore;
  • prevedere che tutti gli interventi di adeguamento dovranno riferirsi ad assunzioni di lavoratori, già individuati e disponibili all’assunzione, o a lavoratori già in forza, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata non inferiore a 12 mesi dalla data di richiesta di concessione dell’ultimo contributo da parte dell’Agenzia regionale per il lavoro;

2. di confermare, per ogni altra parte, quanto già disposto con la propria deliberazione n. 1978/2018 ed in particolare di confermare che all’attuazione degli interventi provvederà l’Agenzia regionale per il lavoro in quanto, ai sensi delle leggi regionali vigenti, è l’agenzia operativa che provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro e ha assunto, a partire dal 1° agosto 2016, le competenze dei Centri l’Impiego provinciali e del Collocamento Mirato ivi compresi l’attuazione di servizi integrati rivolti alle persone con disabilità, da realizzarsi ai sensi della citata L. n. 68/99 e dei successivi Decreti legislativi che l’hanno modificata e integrata;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dal PIAO 2023-2025 e nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto.

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ultima modifica 2024-02-09T11:14:20+01:00

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