Testo

IL RESPONSABILE

(omissis) 

determina:

1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali la costruzione di quanto previsto in fascia di rispetto ferroviaria dal piano di iniziativa privata – Comparto 6, Bertola Giardini – previsto in Comune di Formigine via Giardini (fg. 14 mapp. nn.ri 178, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700), presentato da SUAP del Comune di Formigine, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall’art. 49 dello stesso DPR;

2. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

3. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione, è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

  1. la recinzione sul lato ovest, prevista a protezione dell’area ferroviaria, dovrà essere posizionata nel rispetto dell’art. 52 del DPR 753/80 come pure l’eventuale piantumazione di alberi ed arbusti;
  2. la piena accessibilità e fruibilità della fermata ferroviaria dovrà essere garantita anche ai portatori di handicap;
  3. dovranno essere previsti, in attestamento alla suddetta fermata, percorsi di tipo pedonale/ciclabile distinti e protetti dalla viabilità carrabile dei parcheggi;
  4. la luce dei pali d’illuminazione pubblica dovrà essere rivolta verso il basso, al fine di evitare abbagliamenti ai conducenti dei convogli ferroviari;
  5. le condotte convoglianti liquidi e gas dovranno essere posizionate nel rispetto del D.P.R. n. 2445 del 23/2/1971;
  6. prima dell’avvio della fase realizzativa dovrà essere fornito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –U.S.T.I.F. di Bologna, al Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna e a F.E.R. s.r.l., un elaborato più dettagliato dell’area adiacente la ferrovia, dal quale risulti l’esecuzione delle opere in conformità alle suddette prescrizioni;

4. di stabilire inoltre quanto segue;

a) entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Denuncia d’Inizio Attività, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;

b) qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;

«E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art.49 e 60 del DPR 753/80»; 

  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Denuncia d’Inizio Attività (DIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima; 
  • il richiedente dovrà dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi; 
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione; 
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto; 
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge e l’obbligo della rimozione delle opere arbitrarie a cura e spese della proprietà o aventi causa della costruzione in opera; 
  • all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori; 

5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi; 

6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Azioni sul documento

ultima modifica 2011-02-14T17:12:06+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina