di prendere e dare atto che a seguito dell’avvenuto deposito a norma di legge della deliberazione C.C. 23.09.2009 n. 57, sono pervenute le osservazioni contraddistinte con i numeri da 1 a 8 elencate in premessa;
di controdedurre come segue alle osservazioni di cui al precedente punto 1:
Osservazione n. 1 presentata da Unione Commercianti di Piacenza (prot. n. 11159 del 13 dicembre 2009): Osservazione non accolta per le motivazioni espresse nella proposta di controdeduzione (Allegato “I”)
Osservazione n. 2 presentata dal Sig. Burgazzi Marco (prot. n. 11159 del 13 novembre 2009): Osservazione non accolta per le motivazioni espresse nella proposta di controdeduzione (Allegato “I”)
Osservazione n. 3 presentata dal Sig. Valla Pierluigi (prot. n. 11865 del 24 novembre2009): Osservazione non accolta per le motivazioni espresse nella proposta di controdeduzione (Allegato “I”)
Osservazione n. 4 presentata dalla Sig.ra Caleca Elisabetta (prot. n. 11866 del 24 novembre 2009): Osservazione non accolta per le motivazioni espresse nella proposta di controdeduzione (Allegato “I”)
Osservazione n. 5 presentata dal Sig. Belloni Paolo (prot. n. 11881 del 24 novembre 2009): Osservazione non accolta per le motivazioni espresse nella proposta di controdeduzione (Allegato “I”)
Osservazione n. 6 presentata dalla Sig.ra Carini Anna (prot. n. 11886 del 24 novembre 2009): Osservazione non accolta per le motivazioni espresse nella proposta di controdeduzione (Allegato “I”)
Osservazione n. 7 presentata dal Sig. Taravella Cesare (prot. n. 11888 del 24 novembre 2009): Osservazione non accolta per le motivazioni espresse nella proposta di controdeduzione (Allegato “I”)
Osservazione n. 8 presentata da Gruppo PD Ponte dell’Olio (prot. n. 12083 del 28 novembre 2009): Osservazione non accolta per le motivazioni espresse nella proposta di controdeduzione (Allegato “I”)
di approvare la correzione di errori materiali che determinano un disallineamento tra i contenuti negoziali della convenzione notarile stipulata in data 14.02.2006 e gli elaborati di progetto ad essa allegati, errori costituiti da:
la previsione riportata alla lettera m) dell’art. 2 della convenzione 14.02.2006 e concernente l’inserimento di un’attività commerciale medio – grande sull’area individuata con la sigla “lotto 2” della tavola di progetto numero “E.1” non trova riscontro nelle tavole di vista (inquadramento urbanistico, vista zenitale e viste da 1 a 5);
all’art. 1 della convenzione 14.02.2006 l’estensione dell’area a parcheggio pubblico viene indicata in mq. 1.853,55 laddove nell’elaborato cartografico denominato “Tavola N. E.1 – Individuazione e dimensionamento aree” tale estensione risulta correttamente quantificata in mq. 2.468,61;
all’art. 1 della convenzione 14.02.2006 l’estensione dell’area a verde pubblico viene indicata in mq. 6.219,47 laddove nell’elaborato cartografico denominato “Tavola N. E.1 – Individuazione e dimensionamento aree” tale estensione risulta correttamente quantificata in mq.5.598,83;
di disporre che, in accoglimento dell’istanza 16.09.2009 inoltrata dalle Società Morpho S.p.A. e “La Fornace” Srl e in esecuzione di quanto deliberato al precedente punto 3., le tavole di vista (inquadramento urbanistico, vista zenitale e viste da 1 a 5) allegate alla deliberazione consigliare 29.11.2005 n. 90 vengano sostituite dalle tavole di vista allegate all’istanza medesima e contraddistinte quali tavola 1bis “Inquadramento urbanistico – foto aerea”, nonché tavola 2bis “Vista zenitale del progetto”, tavola 3bis “Vista 1”, tavola 4bis “Vista 2”, tavola 5bis “Vista 3”, tavola 6bis “Vista 4” e tavola 7bis “Vista 5”;
di dare atto che le corrette superfici del parcheggio pubblico e delle aree verdi di pertinenza del comparto corrispondono rispettivamente a mq. 2.468,61 e a mq. 5.598,83, così come già correttamente riportato nella tavola N. “E1 – Individuazione dimensione delle aree” facente parte degli elaborati approvati dal Consiglio Comunale con la deliberazione 29.11.2005 n. 90 ed allegata alla relativa convenzione notarile stipulata in data 14.02.2006;
di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la stipula della nuova convenzione, corretta come descritto nei precedenti punti nn. 4 e 5;
di dare atto infine che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.