Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la legge 24 giugno 1997 n. 196, “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
  • il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;
  • il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144”;
  • la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”;
  • la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”;

Visti in particolare:

  • l’art. 1, commi 1180 - 1185 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede l’obbligo di comunicazione dei tirocini di formazione e di orientamento ai servizi competenti;
  • il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale emanato di concerto con il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 30/10/2007, che definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni obbligatorie dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti;
  • l’art. 5 della legge regionale n. 12 del 2003, che sancisce il diritto per ciascuno al riconoscimento formale e alla certificazione delle competenze acquisite anche nel mondo del lavoro;
  • l’art. 26, comma 1 della legge regionale n. 17 del 2005, che stabilisce che la Giunta regionale definisce i criteri per l’attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite.

Richiamate le proprie deliberazioni:

  • n. 810 del 5 maggio 2003, avente ad oggetto ”Indirizzi operativi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego delle Province dei principi fissati nel DLgs del 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni di cui al DLgs 297/02 e del DPR 7 luglio 2000, n.442” e successive modificazioni;
  • n. 936 del 17 maggio 2004, avente ad oggetto “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche”;
  • nn. 2212/2004, 265/2005- Allegato E, 788/2005,1476/2005, 1719/2006, 335/2007, 1347/2007, 1825/2008, 141/2009, 191/2009, 581/2009, 1010/2009, con cui si approvano le qualifiche che fanno parte del Repertorio regionale delle Qualifiche;
  • n. 1434 del 12 settembre 2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;
  • n. 530 del 19 aprile 2006, avente ad oggetto: “Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze” e ss.mm., con cui si approva l’impianto del Sistema regionale di Formalizzazione e Certificazione;
  • n. 2126 del 20 dicembre 2007, avente ad oggetto “Definizione modalità di accreditamento al Servizio SARE dei datori di lavoro pubblici e privati o dei soggetti da essi abilitati (L.R. 17/2005, art. 38)”;
  • n. 655 del 12 maggio 2008, avente ad oggetto “Obbligo di invio telematico tramite il sistema S.A.RE. di convenzione e progetto formativo di tirocinio di cui all’art. 5 del decreto ministeriale 25 marzo 1998 n. 142”; 
  • n. 1988 del 14 dicembre 2009 avente ad oggetto”Definizione delle prestazioni, standard e indicatori dei Servizi per l’Impiego ai sensi dell’art. 34 della L.R. 17/2005”;

Considerato che la sopracitata deliberazione n. 655/2008 prescrive che l’obbligo di invio di progetto e convenzione di tirocinio, di cui all’art. 5 del DM 142/98, debba essere adempiuto esclusivamente tramite il sistema SARE;

Valutato che la predetta deliberazione n. 936/2004 individua nel Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) lo strumento per dare attuazione al diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite, in quanto:

  • fornisce il quadro di riferimento che rende possibile la certificazione degli esiti del tirocinio secondo gli standard del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione;
  • definendo e descrivendo qualifiche che costituiscono comune riferimento per il mondo del lavoro, per il sistema dell’istruzione e della formazione, rende possibile la costruzione di percorsi di apprendimento integrati tra sistemi e la definizione di modalità di passaggio tra un sistema e l’altro;
  • esplicitando e certificando le competenze possedute dal singolo ne rafforza le capacità di orientamento, collocazione e negoziazione nel mondo del lavoro, capacità tutte di particolare rilevanza in epoca di riduzione del tempo di permanenza medio in un impresa e di diversificazione delle forme di rapporto di lavoro;
  • articolandosi per aree, figure ed unità di competenza favorisce la progettazione individuale, eventualmente assistita da apposite strutture di servizio, di percorsi di sviluppo professionale;

Ritenuto opportuno di stabilire che:

  • le comunicazioni obbligatorie dei tirocini di formazione e di orientamento ai servizi competenti di cui alla sopracitata legge 296/2006 debbano contenere, oltre ai dati previsti dal D.M. 30/10/2007 e relativi allegati, e dalla deliberazione n. 655/2008, anche il riferimento ad una qualifica del SRQ;
  • il progetto di tirocinio debba essere strutturato secondo il modello allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, e in particolare, debba:
  • prendere a riferimento una qualifica del repertorio del SRQ;
  • indicare, tra gli obiettivi del tirocinio, capacità e conoscenze della qualifica presa a riferimento;
  • consentire l’acquisizione di conoscenze e capacità “formalizzabili”, secondo quanto previsto dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze di cui alla sopracitata deliberazione 530/2006”;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 10 dicembre 2009;

Richiamate:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
  • le deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006;
  • n. 1173/2009 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)
  • la deliberazione di G.R. n. 2416 del 29/12/2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

  1. che dal 1 febbraio 2010 le comunicazioni obbligatorie dei tirocini di formazione e di orientamento ai servizi competenti di cui alla sopracitata legge 296/2006 dovranno contenere, oltre ai dati previsti dal D.M. 30/10/2007 e relativi allegati, e dalla deliberazione n. 655/2008, anche il riferimento a una qualifica del Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ);
  2. che dal 1 febbraio 2010 il progetto di tirocinio dovrà essere strutturato secondo il modello allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di rinviare a un proprio atto successivo la definizione delle modalità di formalizzazione delle conoscenze e capacità acquisite al termine dei tirocini;
  4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2010-02-02T17:18:07+01:00

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