Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:
stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione;
pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;
la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso;
la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche Sociali n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l’accreditamento delle strutture di cui all’art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;
il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche;
Visto che, a seguito di domanda presentata dal legale rappresentante della Cooperativa CIDAS con sede legale a Copparo (FE), con decreto dell’Assessore alle Politiche per la salute n. 45/2007 si è provveduto all’accreditamento istituzionale della struttura Centro di osservazione e diagnosi L’Airone, ubicata in via Crocetta 18, Argenta (FE), per una ricettività di 15 posti letto nella tipologia struttura residenziale per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica dei soggetti dipendenti da sostanze d’abuso;
Vista la nota del legale rappresentante della Cooperativa Cento fiori di Rimini, pervenuta a questa Amministrazione in data 21/7/2010 con la quale si comunica l’avvenuta cessione del ramo di azienda relativo alla struttura Centro di osservazione e diagnosi L’Airone, ubicata in via Crocetta 18 Argenta (FE), dalla Cooperativa CIDAS con sede legale a Copparo (FE) alla Cooperativa Cento fiori con sede legale a Rimini;
Preso atto che:
il subentro della Cooperativa Cento fiori nella gestione della struttura residenziale Centro di osservazione e diagnosi L’Airone non modifica l’attività svolta precedentemente dalla Cooperativa CIDAS;
la Cooperativa Cento fiori è stata autorizzata dal Comune di Argenta (FE) a subentrare nell’autorizzazione all’esercizio della struttura Centro di osservazione e diagnosi L’Airone.
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del nuovo soggetto titolare di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Richiamato il DPR 252/98;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, dott.ssa Mila Ferri;
determina:
1) di prendere atto che la Cooperativa Cento fiori con sede legale a Rimini è il nuovo ente gestore della struttura Centro di osservazione e diagnosi L’Airone, ubicata in via Crocetta 18 Argenta (FE), e accreditata con decreto dell’Assessore alle Politiche per la salute 45/07 nella tipologia struttura residenziale per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica per persone dipendenti da sostanze d’abuso, per una ricettività di 15 posti letto;
2) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della L.R. 4/08 la durata dell’accreditamento della struttura Centro di osservazione e diagnosi L’Airone, concesso con il citato decreto 45/07, è di quattro anni decorrenti dalla data di concessione;
3) di confermare le altre disposizioni contenute nel citato decreto 45/07;
4) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.