Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione di un invaso ad uso irriguo ed agrituristico in Via Colombara n. 309 nel comune di Roncofreddo in provincia di Forlì-Cesena dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. una attenta progettazione esecutiva della fase di cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l’ambiente, le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per quanto riguarda l’area di cantiere;

2. per quanto riguarda le operazioni di ripristino e di mitigazione dell’impatto paesaggistico e visivo dell’opera si dovranno utilizzare per la piantumazione specie autoctone che garantiscono un maggior successo di impianto (facilità di attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo) e in modo tale che creino una corona arboreo-arbustiva ai fini di migliorare l’inserimento paesaggistico dello specchio d’acqua;

3. assolutamente da evitare sono le specie ricono­sciute come invadenti (Robinia, Ailanto, etc.);

4. a tutela della pubblica incolumità dovranno essere messe in opera 2 scalette di sicurezza ancorate al suolo che giungono fino a fondo invaso; saranno posizionati dei cartelli monitori a segnalazione;

5. devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza tra gli strati impermeabile di argilla nel corso della cantierizzazione;

6. resta fermo che tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) di trasmettere la presente delibera al proponente sig. Bartolucci Cristian, al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, alla Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, al Comune di Roncofreddo, all’ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena;

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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ultima modifica 2011-02-01T17:26:05+02:00

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