Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il DLgs 22/6/99, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell’art. 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419”, ai sensi del quale i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati dal Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali e richiamato in particolare l’art. 3 che attribuisce le competenze in materia sanitaria al Ministero della Salute, in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del SSN negli Istituti penitenziari, alle Regioni le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali negli Istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi e alle Aziende Sanitarie sono affidati la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari;
- il DPR 30/6/2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, a norma del quale i detenuti e gli internati usufruiscono dell’assistenza sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa;
- l’Accordo Conferenza permanente rapporti Stato Regioni del 22/11/2001 tra Governo, Regioni e Province autonome sui livelli essenziali di assistenza sanitaria, ai sensi dell’art. 1 del DLgs 502/92 e s.m.i.;
- la L.R. 29/04 “Norme generali sull’organizzazione e sul funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”;
- la delibera di Giunta regionale n. 746 del 21/5/2007 “Approvazione dell’Atto di Intesa tra la RER ed il Ministero di Giustizia e dell’Accordo di collaborazione per il triennio 2007–2009 tra la RER e il DAP – PRAP, in materia di assistenza sanitaria erogata a favore delle persone detenute negli istituti penitenziari del territorio regionale”;
- la L.R. 19/2/2008, n. 3 “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 175 del 22 maggio 2008, “Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 (Proposta dalla G.R. 1 ottobre 2007, n. 1448)”, parte IV, capitolo 6;
- il DPCM 1/4/2008 concernente le “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 126 del 30/5/2008 ed entrato in vigore il 14/6/2008;
- in particolare, l’art. 4, c. 2 del citato DPCM 1 aprile 2008 che recita: «I locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie così come elencate in apposito inventario alla data del 31 dicembre 2007 redatto dal Ministero della Giustizia e trasmesso alle singole Regioni, e dalle stesse convalidato con apposito atto formale, sono concessi in uso a titolo gratuito, per l’utilizzo da parte delle aziende sanitarie locali del Servizio Sanitario nazionale nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari di riferimento, sulla base di convenzioni stipulate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo schemi tipo approvati in sede di Conferenza Unificata. Gli interventi dovranno includere anche i locali già utilizzati gratuitamente dalle Aziende sanitarie per attività connesse alle patologie da dipendenza»;
- l’atto rep. n. 102/CU con cui in data 20 novembre 2008 la Conferenza Unificata, ha sancito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali “Strumenti di collaborazione interistituzionale. Collegamento tra le funzioni riguardante la salute e le funzioni di sicurezza e trattamento”, in attuazione dell’art. 7 del DPCM 1/4/2008, poi recepito da codesta D.G. con DGR 2001/09;
- l’atto rep. n. 29/CU, con cui in data 29 aprile 2009 la Conferenza Unificata, ha sancito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie Locali in merito allo “Schema di convenzione tipo per l’utilizzo da parte delle Aziende Sanitarie Locali nel cui territorio sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari di riferimento, dei locali adibiti all’esercizio delle funzioni sanitarie ai sensi dell’art. 4, c. 2 del citato DPCM, poi recepito da codesta D.G. con DGR 2001/09;
Premesso che:
- dal punto di vista operativo già nell’ottobre del 2008, con nota PG n. 252278 del 27/10/2008, a firma del Direttore generale della D.G. “Sanità e Politiche Sociali”, si procedeva fra l’altro alla richiesta di referenti alle AUSL per individuare, su iniziativa dei Responsabili dei Servizi “Struttura sanitarie e socio-sanitarie” e “Sanità pubblica”, gruppi aziendali di riferimento composti da esperti in materia di Sanità pubblica, Attività tecniche, Ingegneria clinica e Prevenzione e Protezione. Detti gruppi, coordinati a livello regionale, nel corso del tempo e in sinergia con i referenti dell’Amministrazione Penitenziaria, hanno condotto rilevazioni strutturate, attraverso sopralluoghi congiunti su locali, attrezzature, arredi e beni strumentali;
- il provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria, secondo quanto previsto dal citato DPCM, ha inviato gli inventari dei locali unitamente alle relative planimetrie, con nota a firma del Direttore della sede di Bologna prot. n. 42132/09/ST del 18/9/2009, aggiornata in un secondo momento con nota Prot. n. 10099/10/ST del 24/2/2010;
- i Responsabili dei Servizi “Strutture sanitarie e socio-sanitarie” e “Sanità pubblica” in data 6 ottobre 2009 inviavano a ciascuna AUSL, con note conservate agli atti dei servizi competenti, i vari inventari e planimetrie ricevute dal PRAP chiedendo tra l’altro di “verificare la rispondenza dell’elenco dei locali destinati alla sanità penitenziaria con quanto già riscontrato nei sopralluoghi effettuati”;
- le Aziende USL hanno risposto inviando il materiale richiesto con note che sono conservate agli atti della scrivente D.G. inviando documentazione eterogenea e talvolta incompleta;
Considerato che al fine di adottare correttamente e tempestivamente l’atto previsto dal DPCM citato, si è richiesto ai Direttori sanitari delle AUSL interessate, con lettera PG 2010/193459 del 28/7/2010 a firma della Responsabile del Servizio “Salute mentale, dipendenze patologiche e salute nelle carceri” di convalidare, previa verifica ed eventuale modifica e/o integrazione, lo specifico inventario dei locali allegato a ciascuna delle lettere, attraverso un riscontro formale firmato congiuntamente con il Direttore dell’Istituto Penitenziario;
Dato atto che la documentazione richiesta, consistente negli inventari dei locali adibiti ad uso sanitario da cedere in uso gratuito alla AUSL di competenza così come specificato nel citato atto della Conferenza Unificata CU. N. 29 del 29 aprile 2009, è pervenuta convalidata secondo le modalità richieste ed è allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante
Visti:
il DLgs 502/92 e successive modificazioni;
Viste le proprie deliberazioni:
n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;
n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1173 del 27/7/2009 e 1377/10;
Dato atto del parere allegato
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di convalidare, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del DPCM 1 aprile 2008, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la documentazione, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante, che consiste in un inventario dei locali adibiti ad uso sanitario da cedere in uso gratuito alla AUSL di competenza così come specificato nel citato atto della Conferenza Unificata CU. N. 29 del 29 aprile 2009,per ognuno degli Istituti penitenziari della Regione;
2. di dare atto che ciascuna AUSL, nel cui territorio sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari, stipulerà una convenzione secondo lo schema contenuto nell’atto della Conferenza Unificata citato nel precedente punto 1. e già recepito dalla scrivente D.G. con DGR 2001/09, con la Direzione del o degli II.PP. ubicati nel proprio territorio entro 6 mesi dall’adozione del presente atto;
3. di stabilire che il presente atto non comporterà alcun onere a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.