Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 e succ. mod. “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” ed in particolare il Capo I “Principi generali” ed il Capo III “Polizia amministrativa locale”; 

Richiamato in particolare l’art. 15 della suddetta legge regionale il quale prevede al comma 1, lettera b), che «la Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni per la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale ai sensi dell’art. 14» e al comma 2 che «i contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 12 della Legge regionale n. 11 del 2001, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili»; 

Considerato che l’art. 15, al comma 3, prevede che i contributi sopraddetti siano concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale; 

Richiamata la propria deliberazione n. 1321 del 13 settembre 2010 con la quale sono stati determinati i criteri e le modalità, per l’anno 2010, per la concessione dei contributi previsti all’art. 15, comma 1 lettera b), della L.R. 24/03 e succ. mod.; 

Rilevato: 

- che i destinatari dei contributi, indicati al punto 1) dell’Allegato Quadro della citata deliberazione 1321/10, risultano essere gli Enti locali e loro associazioni che realizzano progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale ai sensi dell’art. 14 della L.R. 24/03; 

- che per i Comuni, la condizione per poter accedere ai contributi è che il servizio o la funzione di polizia locale non siano state conferite ad altra forma associativa con convenzione (Unioni, Associazioni intercomunali e Comunità Montane); 

- che per le Unioni e le Associazioni intercomunali la condizione per poter accedere ai contributi è che il servizio o la funzione di polizia locale siano stati conferiti alla forma associativa con convenzioni sottoscritte entro la data di presentazione delle domande di contributo; 

- che per le Comunità Montane si precisa che la concessione dei contributi è subordinata alla conclusione di convenzioni fra la Comunità Montana ed i Comuni che ne fanno parte o all’adozione di atti di delega della funzione/servizio di polizia locale da parte dei Comuni aderenti, o di quelli appartenenti a una zona della Comunità Montana, entro la data di presentazione delle domande di contributo; 

Considerato: 

- che ogni Ente locale o forma associativa non poteva presentare più di un progetto riferito alla medesima struttura di polizia locale e che i progetti presentati potevano essere, in alternativa: 

  • di tipo A: qualora il progetto di qualificazione del servizio di polizia locale riguardi esclusivamente interventi di costruzione di una o più nuove sedi/presidi, o di ristrutturazione totale o parziale delle stesse, di cui all’Allegato A1 della delibera di Giunta 1321/10; 
  • di tipo B: qualora il progetto riguardi ogni tipo di intervento e attività di qualificazione del servizio di polizia locale, di cui all’Allegato B1 della delibera di Giunta 1321/10; 

- che le domande per la concessione dei contributi in oggetto dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 15 ottobre 2010 se inviate tramite raccomandata postale (per queste faceva fede il timbro di spedizione) o consegnate direttamente al Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, ed entro il 22 ottobre 2010 se inviate tramite posta certificata; 

Preso atto: 

- delle 47 domande di contributo per l’anno 2010 pervenute da parte degli Enti locali e loro associazioni, di cui n. 19 progetti contraddistinti come di “tipo A” e n. 28 progetti contraddistinti come di “tipo B”, complete della documentazione richiesta dalla propria delibera 1321/10 ed elencate nell’allegato prospetto A facente parte integrante della presente deliberazione; 

- che il Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale ha esaminato ed istruito le domande presentate, di cui all’allegato A facente parte integrante della presente deliberazione, secondo i criteri e le modalità determinate con propria delibera 1321/10 per la concessione dei contributi per l’anno 2010 e ai sensi delle citate disposizioni di legge; 

- dei verbali redatti dal Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, conservati agli atti del Servizio medesimo, a disposizione degli organi di controllo, in cui si stabilisce: 

  • che, a conclusione dell’istruttoria effettuata, tra i 19 progetti di “tipo A” presentati dagli Enti locali e loro associazioni emerge un gruppo di 9 progetti che risultano ampiamente rispondenti ai criteri di priorità elencati nella tabella di cui all’Allegato A1 della delibera di Giunta 1321/10, poiché raggiungono la soglia minima individuata quale limite per stabilire la corrispondenza a tali criteri; 
  • che si ritiene opportuno, anche in considerazione del massimale delle risorse riservato al suddetto tipo di progetti sul Capitolo 2698 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010, determinato in Euro 1.000.000,00 al punto 7) dell’Allegato Quadro della delibera di Giunta 1321/10, ammettere a finanziamento i 9 progetti presentati dagli Enti locali e loro associazioni che raggiungono la soglia minima individuata, riconoscendo ad essi una percentuale di contribuzione pari al 44% delle spese di investimento ritenute ammissibili, come risulta dall’allegato prospetto B1 facente parte integrante della presente deliberazione; 
  • che n. 10 progetti di “tipo A”, elencati nell’allegato prospetto C parte integrante del presente atto, non sono stati ammessi a contributo in quanto non raggiungono il punteggio minimo di ammissibilità; 
  • che nel caso di presentazione di più di un progetto da parte di uno stesso Ente o forma associativa riferito alla medesima struttura di polizia locale (possibilità non ammessa dalla delibera di Giunta 1321/10), si è richiesto alla Amministrazione proponente di dichiarare quale dei progetti presentati dovesse essere preso in considerazione e quindi valutato ai fini dell’istruttoria; 
  • che, a conclusione dell’istruttoria, tra i 28 progetti di “tipo B” presentati dagli Enti locali e loro associazioni emerge un gruppo di 15 progetti che risultano ampiamente rispondenti ai criteri di priorità elencati nella tabella di cui all’Allegato B1 della delibera di Giunta 1321/10, poiché raggiungono la soglia minima individuata quale limite per stabilire la corrispondenza a tali criteri; 
  • che si ritiene opportuno, con le risorse disponibili per questo tipo di progetti sul Capitolo 2698 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010, ammettere a finanziamento i 15 progetti presentati dagli Enti locali e loro associazioni che raggiungono la soglia minima individuata, riconoscendo ad essi una percentuale di contribuzione pari al 49% delle spese di investimento ritenute ammissibili, come risulta dall’allegato prospetto B2 facente parte integrante della presente deliberazione; 
  • che n. 12 progetti di “tipo B”, elencati nell’allegato prospetto C1 parte integrante del presente atto, non sono stati ammessi a contributo in quanto non raggiungono il punteggio minimo di ammissibilità; 
  • che n. 1 progetto di “tipo B”, indicato nell’allegato Prospetto C2 parte integrante del presente atto, non è stato ammesso a contributo per mancanza del requisito di ammissibilità previsto al punto 2) dell’Allegato Quadro della delibera di Giunta 1321/10, in cui è precisato che «Ogni Ente locale o forma associativa non potrà presentare più di un progetto riferito alla medesima struttura di polizia locale»; 

Richiamati integralmente i requisiti ed i criteri per l’accesso ai contributi contenuti nella propria deliberazione 1321/10; 

Visto l’art. 3, comma 18, lett. g), della L. 24 dicembre 2003, n. 350; 

Verificato che, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle domande di concessione dei contributi di cui all’art. 15, comma 1, della L.R. 24/03, presentate dagli Enti locali ammessi a contributo di cui agli allegati prospetti B1 e B2, acquisite agli atti dal Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le spese per la realizzazione dei progetti a loro relativi e che si ammettono a contribuzione con il presente atto, rientrano nell’ambito delle spese di investimento ammissibili ai sensi dell’art. 3, comma 18), lettera g), della Legge 350/03, in quanto si riferiscono a opere/lavori e acquisti/forniture di beni inerenti al patrimonio pubblico; 

Dato atto altresì che dall’esame istruttorio condotto dal Servizio regionale competente sulle schede progettuali presentate, si evince la natura di investimento degli interventi da realizzare, e che tali progetti sono riportati in sintesi nei sopra richiamati prospetti B1 e B2; 

Viste: 

- le LL.RR. n. 24 ed in particolare l’art. 45, e n. 25 del 22 dicembre 2009; 

- le LL.RR. n. 7 ed in particolare l’art. 26, e n. 8 del 23 luglio 2010; 

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40; 

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.; 

- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 concernente “Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali” e successive modifiche e integrazioni; 

- la L.R. 30 giugno 2008, n. 10 recante “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”; 

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, comma 2, della L.R. 40/01 nonché dell’art. 4, comma 2, della L.R. n. 25/2009 e che pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto; 

Viste:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 18 novembre 2010, n. 8 e del 22 dicembre 2010, n. 10 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

Richiamate: 

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1173 del 27/7/2009; 

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e succ. mod.; 

Dato atto dei pareri allegati; 

Su proposta del Vicepresidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza”, Simonetta Saliera; 

a voti unanimi e palesi 

delibera:

1) di prendere atto delle domande presentate dagli Enti locali e loro associazioni ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera b), della L.R. 24/03 e a’ termini dei criteri e delle modalità fissati dalla propria delibera 1321/10, riportate nell’allegato prospetto A parte integrante della presente deliberazione; 

2) di dichiarare ammissibili a finanziamento, sulla base degli esiti istruttori compiuti dal Servizio Politiche per la sicurezza e della polizia locale, le richieste di contributo corredate dai relativi progetti presentati da parte degli Enti locali e loro associazioni di cui agli allegati prospetti B1 e B2, parti integranti della presente deliberazione; 

3) di escludere le richieste di contributo presentate da parte degli Enti locali riportate negli allegati prospetti C, C1 e C2, facenti parti integranti della presente deliberazione, in quanto ritenute non ammissibili per la motivazione a fianco dettagliatamente indicata; 

4) di assegnare e concedere ai 9 Enti locali elencati nell’allegato prospetto B1, il contributo a fianco di ciascuno indicato per l’importo complessivo di Euro 996.140,18 per spese di investimento; 

5) di assegnare e concedere ai 15 Enti locali elencati nell’allegato prospetto B2, il contributo a fianco di ciascuno indicato per l’importo complessivo di Euro 554.032,77 per spese di investimento; 

6) di imputare la conseguente spesa complessiva di Euro 1.550.172,95 registrata con il n. 4236 di impegno sul Capitolo 02698 “Contributi a enti locali per la realizzazione di progetti per investimenti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale (art. 15, comma 1 lett. b), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)”, UPB 1.2.3.3.4420, del Bilancio per l’esercizio finanziario 2010 che presenta la necessaria disponibilità; 

7) di dare atto che alla liquidazione dei contributi provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente in applicazione dell’art. 51, comma 3, della L.R. 40/01 nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e succ. mod., secondo le modalità previste al punto 9) dell’Allegato Quadro della propria deliberazione n. 1321 del 13 settembre 2010; 

8) di prendere atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni tecnico operative e di dettaglio indicate nella deliberazione1321/10 sopracitata; 

9) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2011-02-01T16:29:18+01:00

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