Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati: 

- la Legge 6 marzo 2001, n. 64 e successive modifiche e integrazioni, con la quale è stato istituito il servizio civile nazionale (di seguito SCN) ed è stata conferita delega al governo per l’emanazione dei decreti legislativi d’attuazione; 

- il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stata approvata la disciplina del SCN, in attuazione della delega suddetta, e in particolare:

- l’art. 2, comma 2, che pone a carico della Regione l’attuazione degli interventi di servizio civile secondo le proprie competenze;

- l’art. 6 relativo ai progetti di servizio civile, che al quinto comma prevede la competenza delle Regioni e Province autonome a esaminare ed approvare i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività sul proprio territorio, avendo cura di comunicare all’Ufficio nazionale, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento; 

- la Legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20; 

Visti: 

- la prima intesa tra l’Ufficio Nazionale per il servizio civile e le Regioni e Province autonome, approvata dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 gennaio 2006, per l’attuazione condivisa dell’entrata in vigore integrale del DLgs 77 del 2002; 

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (di seguito UNSC) del 17 giugno 2009, recante norme sull’accreditamento degli Enti di SCN; 

- l’avvenuta attivazione dell’Albo regionale di servizio civile nazionale di cui alla propria deliberazione 132/06, 

- la determinazione 4 aprile 2006, con la quale il Direttore Generale dell’UNSC ha approvato le Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale; 

- il DPCM 4/11/2009, che ha approvato il Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi. Richiamati, in particolare,

- il paragrafo 1. “Caratteristiche dei progetti di servizio civile nazionale in Italia”, ottavo alinea, che prevede la possibilità per le Regioni e Province autonome di consentire che il numero massimo ed il numero minimo dei giovani da impegnare nei progetti presentati da enti iscritti nel proprio albo sia ridotto, rispettivamente, da cinquanta a dieci e da quattro a due;

- il punto 3.1 “Limiti” che consente alle Regioni e Province autonome di prevedere che gli enti iscritti nel proprio albo possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (coprogettazione);

- il punto 4.3 “Criteri per l’attribuzione dei punteggi”, che prevede la possibilità per le Regioni e Province autonome di stabilire ulteriori criteri di valutazione, per un punteggio aggiuntivo a quello massimo complessivo raggiungibile sulla base dei criteri di valutazione adottati dall’UNSC di non oltre 20 punti;

- il punto 4.4 “Formazione delle graduatorie dei progetti”, che prevede la possibilità per le Regioni e Province autonome di stabilire, con proprio atto, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del prontuario, di seguire un procedimento analogo a quello dell’UNSC per l’approvazione delle graduatorie, 

Dato atto:

- che con propria deliberazione 2046/09 sono state approvati i criteri aggiuntivi regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale per il 2010;

- che, avendo verificato la sostanziale utilità dei suddetti criteri rispetto ai fini perseguiti si intendono riproporre con alcuni aggiustamenti, anche in considerazione del nuovo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile e dell’esito del bando 2010; 

Ritenuto, di conseguenza, opportuno: 

- prevedere l’adozione dei criteri regionali aggiuntivi rispetto a quelli fissati a livello nazionale, in coerenza con le previsioni della L.R. 20 del 2003, da utilizzare per valutare i progetti da presentare alla Regione Emilia-Romagna e da proporre per tutti i progetti da realizzare sul territorio emiliano romagnolo, dunque anche alle sedi locali degli Enti iscritti all’Albo nazionale; 

- determinare tali criteri aggiuntivi per assicurare:

- alle giovani generazioni opportunità d’esperienze quotidiane dei valori costituzionali di difesa civile e nonviolenta della Patria e di solidarietà sociale,

- alle comunità di confrontarsi giornalmente con le attività volontarie del SCN a tutela della solidarietà, della coesione sociale, del patrimonio comune,

- agli enti d’intercettare, attraverso i progetti di servizio civile, i bisogni di protagonismo giovanile e d’aggregazione della collettività, nonché le risorse manifestate dall’entusiasmo creativo dei giovani e dall’esperienza generosa e altruista delle nostre comunità; 

Considerato che il numero potenziale dei giovani impiegabile dagli enti accreditati risulta superiore agli effettivi giovani che possono essere impegnati nei progetti di SCN nel territorio emiliano-romagnolo, atteso che nell’ultimo bando nazionale del giugno scorso ammontavano a 483 e che lo stanziamento del Fondo Nazionale per il servizio civile relativo al 2011 è ridotto ulteriormente del 35% rispetto all’anno precedente; 

Ritenuto utile per il sistema regionale del servizio civile, in conseguenza a quanto sopra evidenziato, confermare le misure già adottate nel passato, coerentemente integrate rispetto alla situazione contingente, per: 

- incentivare la coprogettazione tra Enti accreditati autonomamente nell’albo della Regione Emilia-Romagna, quale esito di percorsi condivisi a livello provinciale (monitoraggio condiviso, formazione coordinata e congiunta giovani e olp, iniziative di promozione e sensibilizzazione) grazie ai quali gli Enti riconoscono il valore e l’originalità della proposta di servizio civile e scelgono di attuarla congiuntamente attraverso un unico progetto, finalizzato al maggior beneficio dei giovani e delle comunità e propedeutico, per quanto possibile, ad un futuro accreditamento unico degli Enti coinvolti; 

- prevedere, sempre in rapporto alla netta prevalenza degli enti accreditati in 4° classe, che il numero minimo dei giovani da impegnare nei progetti presentati dagli enti accreditati in ambito regionale sia ridotto da quattro a due; 

- confermare, come nel passato, l’attribuzione del punteggio aggiuntivo regionale ai soli Enti che prevedano nei progetti di servizio civile nazionale il coinvolgimento complessivo di un numero di giovani nel rispetto di un limite massimo fissato per ciascuna classe d’accreditamento, che a seguito delle riduzioni subite al numero di giovani da avviare occorre aggiornare come di seguito indicato: 2^classe: a 10 posti; 3^classe: 5 posti; 4^classe: 3 posti, al fine di favorire una diffusa partecipazione del territorio regionale, inteso come coinvolgimento di un maggior numero di Enti accreditati, di un più vasto ambito territoriale, non limitato solo alle città capoluogo, e quindi di un potenziale maggior numero di giovani, pur mantenendo un’attenzione alla qualità progettuale attraverso la fissazione di un punteggio minimo sotto al quale non procedere al finanziamento dei progetti; 

- valorizzare le previsioni progettuali che consentano l’accesso dei giovani al servizio civile a prescindere dal titolo di studio e/o da specifiche esperienze lavorative e/o valorizzino una quota di posti a favore di giovani che in precedenza hanno presentato domanda di partecipazione al servizio civile senza essere selezionati, a giovani disabili o con disagio sociale o con bassa scolarizzazione, a conferma del carattere “universale” del servizio civile; 

- assicurare equità d’accesso e di beneficio del servizio civile, oltre a un maggior equilibrio nella distribuzione dei giovani da avviare al servizio civile mediante la ripartizione degli stessi sulla base di nove graduatorie provinciali, esigenze ancor più necessarie in considerazione dell’ulteriore riduzione delle risorse statali destinate al servizio civile (- 35% rispetto al 2010), valorizzando a tal fine l’approvazione e sottoscrizione in ambito Co.Pr.E.S.C. del Piano Provinciale del Servizio Civile; 

Ritenuto, altresì, che: 

- sia importante non riconoscere il punteggio aggiuntivo regionale ai progetti di servizio civile nazionale degli Enti che avendo ottenuto il punteggio in parola nella valutazione dei progetti presentati alla Regione Emilia-Romagna entro il 31/10/2008 (bando progetti 2009) non abbiano dato seguito agli impegni assunti con la scheda d’attuazione per il 2009 del Protocollo d’intesa Co.Pr.E.S.C./Enti, in aggiunta ai progetti di servizio civile nazionale finanziati nel bando 2009 che non presentino entro la scadenza progettuale 2011 gli esiti finali del monitoraggio interno secondo le indicazioni regionali e ai progetti nei cui territori provinciali non sia stato approvato e sottoscritto il Piano Provinciale del Servizio Civile; 

- la formazione generale dei giovani rappresenti un elemento strategico perché il nuovo servizio civile consolidi la propria identità e un’occasione per fornire ai giovani gli strumenti necessari per vivere correttamente l’esperienza del servizio civile, attraverso momenti d’apprendimento e d’attività comune, parti integranti dell’intero progetto di servizio civile e nel rispetto della centralità del progetto stesso, durante i quali gli OLP e i giovani vengono accompagnati lungo un percorso valoriale e avvicinati alla realtà e al Servizio civile attraverso la sua storia, i suoi ideali, i suoi ambiti d’intervento radicati nella quotidianità più prossima, per meglio comprendere quella più lontana e viceversa, integrando il saper fare con il saper essere; 

- la formazione OLP, la formazione generale dei giovani, i percorsi di condivisione del monitoraggio interno dei progetti, la sensibilizzazione e la promozione aderita da più enti e coordinata dai Co.Pr.E.S.C. rafforzi un’idea partecipata della proposta del servizio civile e consolidi un modello di servizio civile inteso come bene comune, che appartiene allo stesso tempo a tutti e a ciascuno e in quanto tale venga riconosciuto, attuato e rigenerato; 

- per coinvolgere i giovani dal punto di vista emotivo, cognitivo e operativo nella formazione generale siano essenziali l’approccio personale e la condivisione di gruppo e pertanto si ritiene opportuno incentivare e valorizzare i programmi formativi generali che prevedano le sole metodologie delle dinamiche non formali e della lezione frontale; 

Considerato necessario, da ultimo, modificare il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi previsto nella propria deliberazione 132/06, in conseguenza dell’adozione dei D.P.C.M. nn. 142 e 143 del 17 luglio 2010, trattandosi di materia di competenza statale riferita alla difesa della Patria; 

Viste le proprie delibere:

- n. 1057 del 24/7/2006, “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

- n. 1663 del 27/11/2006 “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “ Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/07” e successive modificazioni;

- n. 1173 del 27 luglio 2009 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2009)”;

- n.1377 in data 20/09/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune direzioni generali”; 

Richiamato l’art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione, Volontariato, Associazionismo e Terzo settore, Teresa Marzocchi; 

a voti unanimi e palesi 

delibera: 

A) di recepire il Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la valutazione degli stessi, approvato con D.P.C.M. 4/11/2009, limitatamente alle previsioni riguardanti i progetti di servizio civile da presentare alla Regione Emilia-Romagna; 

B) di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa che qui devono intendersi integralmente richiamate, i criteri aggiuntivi regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile riportati nell’allegato 1 parte integrante del presente atto, ai sensi e ad integrazione del Prontuario di cui al precedente punto A); 

C) di prevedere esplicitamente, in conformità al richiamato Prontuario, che: 

1. il numero minimo dei giovani da impegnare nei progetti presentati dagli enti accreditati in ambito regionale sia ridotto da quattro a due; 

2. il numero massimo di giovani per progetto sia pari a 20, corrispondente al numero massimo di giovani per classe in formazione generale coordinata e congiunta; 

3. gli enti iscritti nell’albo della Regione Emilia-Romagna del servizio civile possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (coprogettazione), coinvolgendo esclusivamente sedi d’attuazione situate nella stessa provincia e sottoscrivendo l’Accordo per la coprogettazione del servizio civile di cui all’allegato 2 parte integrante del presente atto; 

4. il punteggio aggiuntivo regionale (20 punti) venga attribuito ai soli Enti che facciano richiesta, direttamente e/o in coprogettazione per le proprie sedi d’attuazione, di un numero complessivo di giovani per il servizio civile nazionale nel rispetto dei seguenti limiti massimi:

  • ente di 2^classe: limite massimo di 10 giovani richiesti;
  • ente di 3^classe: limite massimo di 5 giovani richiesti;
  • ente di 4^ classe: limite massimo di 3 giovani richiesti,

allo scopo di favorire l’“universalità” del servizio civile, nei termini di una sua maggiore diffusione geografica nel territorio periferico e appenninico e di pluralismo nel coinvolgimento di enti e giovani.

Agli Enti che faranno richiesta di un numero superiore di giovani verrà effettuata la valutazione del progetto di servizio civile nazionale sulla base del solo punteggio nazionale di cui al citato DPCM; 

5. il punteggio aggiuntivo regionale di cui al precedente punto 4. non verrà riconosciuto agli Enti: 

A. che non presentino gli esiti finali del monitoraggio interno del progetto di servizio civile nazionale finanziato nel bando 2009 (progetti presentati entro il 31/10/2008) e/o l’andamento iniziale del progetto di servizio civile nazionale finanziato nel bando 2010 (progetti presentati entro il 4/3/2010), secondo la modulistica di cui all’allegato 3 parte integrante della presente deliberazione; 

B. che dagli accertamenti effettuati dalla Regione Emilia-Romagna risultino inadempienti rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione della scheda d’attuazione per l’anno 2009 del Protocollo d’intesa con il Co.Pr.E.S.C.. In questo ultimo caso l’azzeramento del punteggio aggiuntivo regionale verrà attuato qualora nella valutazione dei progetti di servizio civile nazionale presentati alla Regione entro il 31/10/2008 un Ente abbia beneficiato, anche parzialmente, del punteggio aggiuntivo regionale e, in fase di attuazione delle previsioni progettuali non abbia partecipato e non abbia realizzato, anche solo in parte, gli impegni assunti con la scheda d’attuazione del protocollo d’intesa Co.Pr.E.S.C./Enti per la realizzazione dei progetti a bando nel 2009. Allo stesso modo non verrà riconosciuto il punteggio aggiuntivo regionale qualora l’allegato 3 in parola non venga consegnato alla Regione Emilia-Romagna (l’obbligo sussiste per tutti gli Enti che nel bando 2009 hanno avuto finanziati progetti di servizio civile nazionale, anche per quelli che nel 2011 intendono partecipare ad una coprogettazione o progettare in altri settori o aree d’intervento), ovvero l’allegato 3 venga compilato parzialmente; 

C. dei territori provinciali nei quali non verrà approvato e sottoscritto il Piano Provinciale del Servizio Civile. 

Ai fini che precedono, la presenza di 1 solo Ente in coprogettazione con le caratteristiche suddette comporterà la non attribuzione del punteggio aggiuntivo regionale all’intera coprogettazione;

D) di prevedere, inoltre, la predisposizione di graduatorie provinciali dei progetti, in base alla sede legale dell’Ente titolare del progetto (o capofila della coprogettazione) e il punteggio minimo di 60 punti per consentire l’avvio dei progetti in ciascuna graduatoria (gli eventuali posti residui di una graduatoria, non attribuiti per mancanza di progetti, verranno distribuiti nuovamente tra le restanti graduatorie provinciali secondo le percentuali sotto indicate). Allo scopo si prevede una ripartizione provinciale dei posti disponibili con riferimento alle seguenti percentuali, determinate per il 50% in base alla popolazione giovanile residente d’età compresa tra i 18 e i 27 anni come risulta dall’ultimo censimento e per il restante 50% in base ai posti di servizio civile approvati e finanziati dalla Regione dal 2007 al 2010:

  • Bologna 19,2%
  • Ferrara 12,8%
  • Forlì - Cesena 12,0%
  • Modena 14,1%
  • Parma 10,9%
  • Piacenza 6,4%
  • Ravenna 7,9%
  • Reggio Emilia 9,6%
  • Rimini 7,1%;

Da quanto precede deriva la possibilità di presentare progetti che ricomprendano solo sedi d’attuazione situate nella stessa provincia; 

E) di prevedere, altresì, che gli Enti che intendono finanziare posti di servizio civile nazionale debbano dichiararlo in fase di presentazione dei progetti, nell’istanza da predisporre obbligatoriamente. Resta inteso che il numero di posti autofinanziati possa eccedere i limiti di cui alla precedente punto C) 4.; 

F) di confermare che gli atti conseguenti e attuativi della presente deliberazione (graduatoria dei progetti, schema di bando per individuare i giovani da avviare al Servizio Civile, ecc.) siano approvati con provvedimento del Dirigente responsabile del servizio regionale competente per il servizio civile; 

G) di ribadire che:

1. per la procedura di valutazione dei progetti, così come per quella dell’accreditamento/adeguamento dell’iscrizione all’Albo regionale del servizio civile, la Regione si rapporterà esclusivamente con l’Ente accreditato, o con l’Ente capofila della coprogettazione;

2. il principio della delega non appartiene al sistema regionale di servizio civile e pertanto ciascun Ente dovrà avere propri referenti (dipendente/a contratto per Enti pubblici; dipendente/a contratto/volontario per organizzazioni private) diversi da quelli degli altri Enti; 

H) di modificare e integrare, infine, il quarto alinea del dispositivo della propria deliberazione n. 132/2006, nella parte in cui prevede «il termine entro il quale dovrà concludersi il procedimento amministrativo relativo alle istanze d’iscrizione, attualmente fissato in 90 giorni»”, sostituendola con le seguenti previsioni:

- «il termine: di 180 giorni dalla ricezione dell’istanza per la conclusione del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione e adeguamento all’Albo regionale degli enti di servizio civile;

di 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei progetti indicato dall’Ufficio mediante Avviso pubblicato sul Sito Istituzionale per la conclusione del procedimento amministrativo relativo all’esame e valutazione comparativa dei progetti di servizio civile;»,

in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2010, n. 142

:

- «il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo relativo alla contestazione degli addebiti e irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti di enti di servizio civile»,

in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2010, n. 143; 

I) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale.

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ultima modifica 2011-02-01T16:29:38+01:00

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