Testo
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica dei volumi di attività svolta e della qualità dei suoi risultati, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica documentale positiva;
Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati;
Richiamati:
- il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;
- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della sopracitata propria deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010, che definisce il fabbisogno di assistenza residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale per la psichiatria adulti, dipendenze patologiche, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, da soddisfare con nuovi accreditamenti di strutture, ovvero attraverso l’ampliamento e la riconversione di posti in strutture private già accreditate;
- la propria determinazione n. 4745 del 29 aprile 2008 con la quale viene concesso l’accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni, secondo le priorità definite nella determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007, nei confronti della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Casa San Matteo”, ubicata in via Argini Nord n. 3205, Crevalcore (BO), gestita dall’ente “Cooperativa sociale Il Pettirosso”, con sede legale in Ozzano dell’Emilia (BO), via del Partigiano n. 3, per una ricettività complessiva di 30 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa e un modulo di 15 posti residenziali per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica;
Acquisita la nota del 12/5/2010 pervenuta a questa Amministrazione in data 14/5/2010 con protocollo n. 2010.0131568, agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante di “Cooperativa sociale Il Pettirosso”, chiede l’accreditamento provvisorio di un modulo di trattamento residenziale per persone dipendenti da sostanze d’abuso affette da patologie psichiatriche all’interno della struttura “Casa San Matteo”, ubicata in Via Argini Nord n. 3205, Crevalcore (BO), con la trasformazione di 12 posti residenziali già accreditati in tipologia terapeutico-riabilitativa con la citata determinazione n. 4745 del 29 aprile 2008;
Preso atto che la struttura “Casa San Matteo” ubicata in via Argini Nord n. 3205, Crevalcore (BO) risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Sindaco del Comune competente;
Considerato che la trasformazione di 12 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa della struttura “Casa San Matteo” in modulo di trattamento per persone dipendenti da sostanze d’abuso affette da patologie psichiatriche rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d’abuso, come attestato dalla nota trasmessa a questa Amministrazione dalla Direzione del Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche dell’Azienda USL di Bologna, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;
Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici posseduti dalla Struttura “Casa San Matteo” per l’accreditamento provvisorio di un modulo di trattamento per persone dipendenti da sostanze d’abuso affette da patologie psichiatriche;
Vista la relazione in ordine all’accreditamento provvisorio del suddetto modulo, realizzata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2010/8303 del 29 giugno 2010, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;
Dato atto che ai sensi dell’art. 22 della L.R. 4/08 le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione all’esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. medesima continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati in attuazione della L.R. 34/98;
Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies;
Richiamato il DPR 252/98;
Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, dott.ssa Mila Ferri;
determina:
1. di concedere l’accreditamento provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni, alla struttura “Casa San Matteo”, ubicata in Via Argini Nord n. 3205, Crevalcore (BO)e gestita dalla “Cooperativa sociale Il Pettirosso”, con sede legale in Via Scipione dal Ferro n. 4, Bologna, di un modulo di trattamento di 12 posti residenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso affette da patologie psichiatriche, con la contestuale trasformazione di 12 posti residenziali già accreditati con la citata determinazione n. 4745 del 29 aprile 2008 in tipologia terapeutico- riabilitativa;
2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3. di atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies;
4. di dare atto che l’accreditamento provvisorio in oggetto decorre dalla data di adozione del presente provvedimento ed ha la validità di sedici mesi e che entro lo stesso termine debba essere trasformato in accreditamento istituzionale previa verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
5. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.