Si rende noto che con decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena prot. n. 5010 del 20/1/2011 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, comma 7, della L.R. 20/00 e s.m.i., l’ Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica sottoscritto in data 30 dicembre 2010 dai rappresentanti del Comune di Longiano, della Provincia di Forlì-Cesena, della Società COCIF Soc. Coop., della Società Orogel Fresco Coop. Agricola, della Società Ceccarelli Giulio Srl, della Società SAFIMM Srl, della Società Befac di Athos Lombardini e C. Snc e della Società M.B. Mangimi SpA, relativo alla “ Riqualificazione della Via Emilia in territorio di Longiano attraverso i primi interventi di messa in sicurezza della stessa, il reperimento di aree da destinare alla delocalizzazione delle funzioni abitative ad essa prospicienti, l’ampliamento dell’edilizia scolastica del comune e per la realizzazione di insediamenti produttivi a tali interventi correlati”.
Il suddetto decreto di approvazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 40, comma 7 della L.R. 20/00 e s.m.i., produce gli affetti di approvazione di variante al PRG vigente del Comune di Longiano, di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree individuate nel “Piano particellare di esproprio” allegato ai progetti e di dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dall’accordo.
Si dà inoltre atto che il termine per la realizzazione del le opere pubbliche previste dall’Accordo di programma in oggetto è fissato in anni tre a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nel presente Bollettino Ufficiale della Regione Emilia–Romagna, fatte salve eventuali proroghe approvate dal Collegio di vigilanza; il medesimo termine è fissato per l’acquisizione delle aree necessarie alla delocalizzazione delle funzioni residenziali insistenti sulle fasce di rispetto della Via Emilia, pur essendo correlato ad un successivo e specifico procedimento di variante urbanistica ovvero ad uno specifico procedimento integrativo dell’accordo di programma in oggetto; in questo secondo caso il prospettato procedimento integrativo non richiederà il coinvolgimento dei Privati sottoscrittori l’accordo di programma in oggetto.