Testo

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, richiamando a tal proposito:

  • i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" e del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, che prevedono, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;
  • la Legge del 24 ottobre 2000 n. 323 “Riordino del settore termale”, che all’art. 3 comma 5 recita “Le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

Richiamato l’iter amministrativo attualmente in essere per l’accreditamento degli Stabilimenti termali della Regione Emilia-Romagna:

  • DGR n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si è, tra l’altro provveduto ad approvare le “linee generali per l’accreditamento delle Aziende termali presso le Aziende USL”, ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, che contengono i questionari di cui alla lettera “A4” (sub1 e sub2) per l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti e il conseguente livello tariffario raggiunto
  • Circolare Regionale n. 14 del 6 giugno 1997, concernente i criteri generali per l’attuazione dell’istituto dell’accreditamento e del sistema di remunerazione tariffaria dei soggetti erogatori – articolo 8, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • DGR n. 218 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto: “Autorizzazione all’esercizio degli stabilimenti termali dell’Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell’Accordo Stato–Regioni del 23 settembre 2004”;
  • DGR n. 636 del 8 maggio 2006, che ha stabilito, tra l’altro, “gli Stabilimenti termali già accreditati, continuano a soggiacere integralmente alla regolamentazione di cui alla propria deliberazione n. 638/1997, anche oltre la data di scadenza di cui al punto 4) della propria deliberazione n. 218/2005, fino all’avvio del processo concernente l’accreditamento ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni”;
  • DGR n. 1110/2014 del 14 luglio 2014 avente per oggetto: “Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali ai sensi dell’art.1, comma 796, lettera T) Legge n. 296/2006”;
  • DGR n. 589 del 23 aprile 2018 avente per oggetto: ”Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali: Aggiornamento della Delibera di Giunta Regionale n. 1110/2014”, con la quale si stabilisce il passaggio di competenze dalla Giunta regionale alla Direzione Generale “Cura della persona, salute e welfare” relativamente all’adozione di atti di accreditamento delle Aziende termali”.
  • Dgr n. 917 del 21 giugno 2021 avente per oggetto: “Applicazione delibera di giunta regionale n. 638/1997: monitoraggio stabilimenti termali accreditati nella regione Emilia-Romagna”, con la quale si stabilisce di procedere ad un monitoraggio degli stabilimenti accreditati che non hanno mai richiesto ampliamenti e non sono stati quindi oggetto di ulteriori verifiche successivamente al Decreto assessorile del primo accreditamento, al fine di verificare se i requisiti previsti nella propria deliberazione n. 638 del 29 aprile 1997 sono ancora presenti negli stabilimenti stessi.

Richiamati inoltre:

  • Le tabelle 1A e 1B degli accordi nazionali per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024 (Intesa della Conferenza Stato-Regioni - Rep. Atti n. 188/CSR del 14 febbraio 2022), dove l’elenco dei cicli di prestazioni erogabili in regime di accreditamento è stato uniformato a quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 che definisce i nuovi LEA;
  • il punto 4, lettere a) e b) del dispositivo della già citata deliberazione n. 638/1997, nel quale - relativamente all’analisi delle autocertificazioni e alla verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento - si dispone l'individuazione del gruppo tecnico per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali, della presenza effettiva dei requisiti autocertificati;

Tenuto conto che con determinazione del Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare Sociali n. 1204 del 20/01/2020, si è provveduto alla ridefinizione del Gruppo di valutazione, previsto al punto 4, lettera a, del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n.638/97 sopraccitata, per l’analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento;

Preso atto che lo Stabilimento termale “Terme di Riccione”, sito in Viale Torino, 4/16 – Riccione (Rn), risulta accreditato con Decreto regionale n. 6/2005 per le seguenti prestazioni termali e relativo livello attribuito:

 

Codice prestazioni

termali

Prestazioni termali erogate in accreditamento Decreto Assessore alla Sanità n. 41/2005

Livello attribuito

89.90.1

Fanghi con bagni

1S

89.90.2

Fanghi con bagni terapeutici

1S

89.90.3

Bagni per malattie artroreumatiche

1 S

89.90.4

Bagno per malattie dermatologiche

1 S

89.90.5

Bagni ozonizzati o carbonici o ossigenati (solo INAIL)

1 S

89.91.2

Cure inalatorie

1 S

89.92.4

Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie renali e sue recidive

1 S

89.92.5

Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico

1 S

89.93.2

Ciclo della sordità rinogena

Unico

89.93.3

Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata

1S

89.93.4

Ciclo di ventilazioni polmonari controllate (solo INAIL)

Unico

89.94.1

Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (con esami)

Unico

89.94.5

Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (senza esami)

Unico

89.94.2

Ciclo di cura per riabilitazione motoria (solo INAIL)

Unico

89.94.3

Ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria (solo INAIL)

Unico

 

 Preso atto:

  • dell’autorizzazione all’esercizio dello Stabilimento termale denominato “Terme di Riccione”, sito in Viale Torino, 4/16 – Riccione (Rn), n. 180 del 04/07/2007 rilasciata dal Comune di Riccione; 
  • degli Accordi nazionali per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024 (Rep. Atti n. 188/CSR del 14 febbraio 2022) che hanno previsto un aggiornamento delle tabelle allegate (1A e 1B), dove, nello specifico, è stato eliminato il ciclo di cure 89.90.5 “Bagni ozonizzati o carbonici o ossigenati (solo INAIL)”.

Dato atto dei risultati positivi delle verifiche dei requisiti autocertificati ai fini dell’esercizio in regime di accreditamento, anche tenendo conto di alcune criticità rilevate di carattere autorizzativo, effettuate in data 19 dicembre 2023 dal Gruppo di Valutazione presso lo Stabilimento termale “Terme di Riccione”, sito in Viale Torino, 4/16 – Riccione (Rn) e del parere favorevole, espresso sulla base degli atti e della documentazione prodotta (Allegato A4, sub 2, ex D.G.R. n. 638/1997), contenuto nel verbale dello stesso Gruppo di Valutazione conservato agli atti del Settore di competenza.

Ritenuto pertanto che si debba provvedere all’adozione dell’atto di cui trattasi;

Richiamati:

  • il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
  • la DGR n. 1615 del 28 settembre 2022 “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni generali/Agenzie della Giunta regionale”;
  • la delibera di Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023, recante “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” così come modificata successivamente dalla DGR 719 del 08/05/2023 e dalla DGR 1097 del 26/06/2023; 
  • la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
  • 2317 del 222 dicembre 2023 “DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE. AGGIORNAMENTI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2024”;
  • la DGR n. 325 del 7 marzo 2022 recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
  • la DGR n. 426 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto: “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
  • la DGR n. 2077 del 27/11/2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di confermare, a seguito del verbale di sopralluogo effettuato in data 19 dicembre 2023, al relativo livello tariffario (vedasi tabella punteggi di seguito) allo stabilimento termale “Terme di Riccione”, sito in Viale Torino, 4/16 – Riccione (Rn), in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, le seguenti prestazioni termali:

 

Codice prestazioni termali

Prestazioni termali erogate in accreditamento Decreto Assessore alla Sanità n. 41/2005

Livello attribuito

89.90.1

Fanghi con bagni

1S

89.90.2

Fanghi con bagni terapeutici

1S

89.90.3

Bagni per malattie artroreumatiche

1 S

89.90.4

Bagno per malattie dermatologiche

1 S

89.91.2

Cure inalatorie

1 S

89.92.4

Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie renali e sue recidive

1 S

89.92.5

Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico

1 S

89.93.2

Ciclo della sordità rinogena

Unico

89.93.3

Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata

1S

89.93.4

Ciclo di ventilazioni polmonari controllate (solo INAIL)

Unico

89.94.1

Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (con esami)

Unico

89.94.5

Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (senza esami)

Unico

89.94.2

Ciclo di cura per riabilitazione motoria (solo INAIL)

Unico

89.94.3

Ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria (solo INAIL)

Unico

 

2. di prevedere che il venir meno dei requisiti previsti e già valutati per l’accreditamento comporta la revoca, per lo Stabilimento termale interessato, dell’accreditamento stesso;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;

5. di disporre che la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2024-01-29T10:01:05+01:00

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