Testo

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “progetto di modifica dell’impianto di recupero RAEE per il trattamento di rifiuti pericolosi”, localizzato nel comune di Sogliano al Rubicone (FC) proposto da Sogliano Ambiente S.p.A.,per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto della condizione ambientale di seguito indicata:

  1. dovranno essere effettuati, all’emissione E1a e per gli inquinanti attualmente autorizzati, quattro monitoraggi/anno con frequenza trimestrale, per i primi due anni di attività nella nuova configurazione. I risultati di tali monitoraggi andranno inviati ad Arpae entro 30 giorni dalla loro effettuazione;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1, dovrà essere effettuata da ARPAE;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAC di Forlì-Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza della condizione ambientale contenuta nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza della condizione ambientale contenuta nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Sogliano Ambiente S.p.A., al Comune di Sogliano al Rubicone, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'AUSL della Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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ultima modifica 2024-01-24T08:30:31+01:00

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