Testo
Visti:
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” ed in particolare l’art. 6 che regola, tra l’altro, la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di alcune tipologie di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili e prevede quanto segue:
- il proponente presenta al Comune quale ente competente, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore;
- la sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari (comma 7);
- decorso il termine previsto, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge (comma 7 bis);
- la legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28” ed in particolare:
- l’art. 4 che stabilisce che siano pubblicati nella seconda parte del BURERT, tra gli altri, gli atti regionali o di altri Enti o Amministrazioni, la cui pubblicazione è prevista da legge o da regolamento o per esigenze di pubblica conoscenza;
- l’art. 5 che prevede, tra l’altro, che il BURERT sia di norma pubblicato con cadenza settimanale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e che la pubblicazione degli atti di altri Enti o Amministrazioni, obbligatoria per previsione di legge o di regolamento, sia effettuata senza oneri per l'Ente o l'Amministrazione interessata. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo sia a carico del soggetto richiedente;
Preso atto che:
- il decreto legislativo n. 28/2011 ha previsto, per gli interventi relativi alla realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), un obbligo in capo al soggetto proponente di pubblicare la copia della dichiarazione trasmessa all’Ente competente i cui contenuti minimi sono fissati nella stessa norma;
- dalla pubblicazione decorrono i termini per l’impugnazione del titolo;
Rilevato che:
- sono state inoltrate alla Regione Emilia-Romagna alcune dichiarazioni ai fini della loro pubblicazione nel BURERT;
- le dichiarazioni contengono dati personali di cui non si ritiene necessaria la pubblicazione in conformità a quanto previsto dal Regolamento EU 679/2016, dal D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
Ritenuto che, al fine di conciliare le esigenze di pubblicità previste dall’art. 6, comma 7 bis, del D. Lgs. n. 28/2011 con le esigenze di tutela dei dati personali previsti dalle norme sopra richiamate, risulta necessario:
- approvare un modulo che contenga tutti gli elementi previsti al comma 7 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 ed assolva agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo richiamato nel rispetto della normativa in materia di Privacy con l’indicazione dell’Ufficio dell’Ente competente presso cui è possibile consultare tutta la documentazione prodotta;
- prevedere che sul territorio regionale gli oneri di pubblicazione previsti dal comma 7 bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 siano assolti dalla pubblicazione del modulo debitamente compilato da parte del soggetto interessato;
- approvare il format della lettera di trasmissione del modulo;
- prevedere che il modulo sia inoltrato al Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna che provvederà alla sua pubblicazione entro 10 giorni;
- stabilire che la pubblicazione, essendo prevista da una norma di legge, sia senza oneri a carico del richiedente;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 2329 del 22/11/2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 1004 del 20/06/2022 ad oggetto “Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2018”;
- n. 2360 del 27 dicembre 2022 ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti”;
- n. 380 del 13 marzo 2023 ad oggetto “Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e ss.mm.ii.;
- n. 2077 del 27/11/2023 ad oggetto “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024”;
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 ad oggetto “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
Richiamate inoltre:
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte, in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
- la D.D. n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Microorganizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
- la determinazione n. 1633 del 27 gennaio 2023 “Modifica della Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese. Conferimento di incarichi dirigenziali”;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
A voti unanimi e palesi
1. di approvare il modulo di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente tutti gli elementi previsti dall’art. 6, comma 7, del D.Lgs. n. 28/2011, per la pubblicazione della PAS, con l’indicazione dell’Ufficio dell’Ente competente presso cui è possibile consultare tutta la documentazione prodotta;
2. di prevedere che sul territorio regionale gli oneri di pubblicazione previsti dal comma 7 bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 siano assolti dalla pubblicazione del modulo di cui all’allegato 1 debitamente compilato da parte del soggetto interessato;
3. di approvare il format della lettera di trasmissione del modulo di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di prevedere che il modulo sia inoltrato ai seguenti indirizzi PEC:
- bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it e
- pubblicazionePAS@postacert.regione.emilia-romagna.it,
e sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna entro 10 giorni dalla trasmissione;
5. di dare atto che la pubblicazione, essendo prevista da una norma di legge, sia senza oneri a carico del richiedente;
6. di stabilire che il presente provvedimento diventi efficace dalla data di pubblicazione nel BURERT;
7. di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal PIAO e dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013.