Testo

IL DIRIGENTE FIRMATARIO  

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Aumento della capacità produttiva del prodotto RAV 7 da 8.000 t/anno attuali autorizzate a 10.600 t/anno”, presso lo stabilimento nel Comune di Ravenna (RA) proposto da Acomon S.r.l.,per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

  1. la realizzazione dell’impianto fotovoltaico dovrà avvenire, nelle modalità previste dal progetto e nel rispetto della capacità di abbattimento stimata, prima dell’entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all’aumento di produzione;
  2. per quanto riguarda l’aumento del traffico, in particolare per ciò che concerne il trasporto pesante su gomma che interessa direttrici strategiche della città di Ravenna, la Ditta dovrà presentare nell’ambito dell’iter autorizzativo successivo soluzioni di miglioramento in termini di emissioni inquinanti (a titolo meramente esemplificativo, sottoscrivendo contratti di fornitura, sia per le materie prime sia per il prodotto finito, che prevedano automezzi Euro 5 o 6, o comunque a minor impatto emissivo rispetto allo stato attuale) ed eventualmente, più in generale, mitigazioni degli effetti che tale aumento induce;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata da ARPAE SAC di Ravenna mentre per il punto 2 da ARPAE APA EST;

c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l’entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all’aumento di produzione;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Acomon S.r.l., al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna,all'AUSL della Romagna, all'ARPAE di Ravenna, Autorità di Bacino del Fiume Po, Consorzio di Bonifica della Romagna, al Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.) c/o Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Emilia-Romagna;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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ultima modifica 2023-11-29T09:02:32+01:00

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