a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale totale pari a 6,13234 MWp, potenza di immissione pari a 5,985 MWp e relative opere di connessione alla rete elettrica” localizzato in comune di Valsamoggia (BO) proposto da Canino PV Solar S.r.l.,per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
in fase autorizzativa dovranno essere presentati i dettagli relativi ai due sottobacini previsti per la laminazione (superfici afferenti e volumi di ciascun bacino) e indicato il diametro dello scarico recettore di dimensioni massime pari a 150 mm. Inoltre, qualora venga modificato il progetto della laminazione, e/o della viabilità, dovrà essere presentato, sempre in fase autorizzativa, il nuovo progetto idraulico;
in fase autorizzativa si prescrive di presentare un aggiornamento progettuale che preveda l’incremento della siepe monofilare con un ispessimento della stessa, mediante la realizzazione di una siepe formata da almeno due file sfalsate arboreo-arbustive;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata da Consorzio della Bonifica Renana e punto 2, dovrà essere effettuata da Comune di Valsamoggia;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE AACM Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA gli Enti individuati al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza. Gli Enti preposti alla verifica dovranno trasmetterne l’esito adARPAE AACM di Bologna alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Canino PV Solar S.r.l., al Comune di Valsamoggia, alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna, all'ARPAE di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.