Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni sul progetto di ampliamento di un invaso ad uso irriguo in località Fondovalle Rubicone nel comune di Borghi, provincia di Forlì - Cesena, proposto dall’Azienda Agricola Guidi Roberto, poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 13 settembre 2010, nel complesso, ambientalmente compatibile;
b) di ritenere quindi possibile realizzare l’intervento di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:
- i prelievi idrici dal Fiume Rubicone necessari alla gestione dell’invaso dovranno permettere il mantenimento del deflusso minimo vitale lungo il corso d’acqua; a tal fine dovrà essere realizzata una opportuna temporizzazione dei prelievi dal corso d’acqua evitando gli attingimenti durante i periodi siccitosi; il programma di temporizzazione sarà definito dal Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, e dovrà essere sottoposto ad approvazione dello stesso Servizio;
- al fine della conformità del progetto al PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, andranno evitate, come previsto in progetto, le eventuali interferenze con le aree boscate di cui all’art. 10 delle NTA, compresa l’attività di cantiere;
- la realizzazione dell’invaso è subordinata al regolare ottenimento di concessione di derivazione di acqua pubblica per i quantitativi necessari alla gestione dell’invaso mediante presentazione di regolare domanda al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena;
- dovrà essere garantita l’ottimale impermeabilizzazione dell’invaso al fine di evitare interferenze con le acque di falda e di garantire la tenuta idraulica dell’opera; a tale scopo le caratteristiche di impermeabilità dei materiali costituenti il substrato dovrà essere verificata in fase di realizzazione adottando, in caso di presenza di fratturazioni o intercalazioni di livelli porosi, le opportune misure atte a garantire l’impermeabilizzazione ottimale; in corrispondenza dei livelli alluvionali permeabili presenti al di sopra del substrato, le opere di impermeabilizzazione dovranno essere tali da garantirne l’efficienza anche in caso di invaso vuoto, annullando l’effetto della spinta idrostatica delle acque di falda; la tenuta idraulica dell’invaso andrà comunque verificata in fase di collaudo;
- non rientrando nelle previsioni degli strumenti di pianificazione delle attività estrattive, i materiali di risulta derivanti dallo scavo non potranno essere commercializzati; le quantità non riutilizzate all’interno dell’azienda agricola andranno smaltite come rifiuto mediante conferimento ad impianto di recupero, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia (DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni); a tal fine, eventualmente, dovrà essere fornita al Comune di Borghi la documentazione comprovante la regolarità delle operazioni di trasporto e di recupero (dati relativi al registro di carico e scarico di cui all’art. 12 del DLgs 152/06);
- dovrà essere garantita la non interferenza dell’invaso e le relative opere di cantierizzazione con la zona identificata dal P.T.C.P. della Provincia di Forlì - Cesena come “Formazioni boschive del piano basale submontano”;
- oltre alle prescrizioni già individuate nell’ambito del presente rapporto, si ritiene necessario al fine di minimizzare gli impatti attesi, che la realizzazione del progetto avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni: al fine di ottenere un adeguato inserimento paesaggistico e un sufficiente effetto di mascheramento dell’opera, dovranno essere realizzate opere di ripristino vegetazionale che prevedano la messa a dimora di essenze arboree e/o arbustive autoctone o naturalizzate, evitando le specie riconosciute come infestanti (Robinia, Ailanthus altissima, ecc.); al fine di non comprometterne le caratteristiche di impermeabilità le piantumazioni non dovranno interessare direttamente il corpo arginale; per l’inerbimento delle scarpate arginali e della aree di cantiere si riutilizzerà il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e del quale si provvederà alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
c) di dare atto che la Concessione di derivazione di acqua pubblica costituisce l’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente delibera;
d) di dare atto che il Comune di Borghi con nota acquisita al n. PG/2010/0220544 del 9/09/2010, ha rilasciato il proprio parere favorevole in merito alla valutazione di impatto ambientale del progetto in esame;
e) di dare atto che il Comune di Borghi con nota acquisita al n. PG/2010/0220544 del 9/9/2010, ha rilasciato il proprio permesso di costruire n. 504/05V (prot. n. 2671 del 13/04/2007);
f) di dare atto che ARPA con nota prot. n. PGFC/2009/5131 del 11 maggio 2009, ha rilasciato il proprio parere positivo in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in esame;
g) di dare atto che il parere della Provincia di Forlì - Cesena, espresso ai sensi dell’art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, non intervenuta alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione allo Sportello Unico per le Attività roduttive del Comune di Borghi ed alla proponente Azienda Agricola Guidi Roberto;
i) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, all’Amministrazione provinciale di Forlì – Cesena, all’Amministrazione comunale di Borghi, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici per le Province di Forlì – Cesena, alla Soprintendenza per i beni Archeologici dell’Emilia-Romagna e ad ARPA;
j) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale è fissata in anni 5 (cinque);
k) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
l) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.