a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto denominato “ Campagna di triturazione mobile degli inerti derivanti dalla demolizione e bonifica dell’ex zuccherificio Sacofin, nel Comune di Sarmato (PC), ad opera della ditta Eco.Ge Srl” da realizzarsi mediante l’impianto mobile di cui all’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Genova con provvedimento dirigenziale (Prot. generale n. 0115411/2006, Atto n. 5765 del 30/10/2006), da ulteriore procedura di VIA, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
potranno essere fatti oggetto di trattamento solo i rifiuti di cui ai codici CER 17.01.01 (cemento), 17/1/2002 (mattoni), 17/01/2003 (mattonelle e ceramiche), 17/1/2007 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17/1/2006), 17.09.04 (rifiuti misti dalle attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17/09/2001; 17/9/02; 17/9/2003) e per una quantità complessiva di 48.380 t circa;
per minimizzare gli impatti sull’ambiente, andranno messi in atto tutti gli interventi ed azioni di mitigazione previsti nel progetto;
dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico e l’emissione di polveri in atmosfera;
nell’istanza di comunicazione della campagna di attività, da inoltrare all’Amministrazione provinciale di Piacenza, dovranno essere presentate sia le valutazioni concernenti l’impatto acustico sui recettori identificati con gli uffici della Ditta Edison posti in confine con l’area in questione sia copia della domanda presentata al Comune di Sarmato ai sensi della D.G. R.E.R. 45/02 utilizzando il fac-simile (All.1 e 2), ritenuto più opportuno ed allegato alla medesima norma; copia di tale richiesta, debitamente protocollata dal Comune, dovrà altresì essere allegata all’istanza provinciale succitata;
resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
b. di trasmettere la presente delibera alla ditta Eco.Ge Srl, alla Provincia di Piacenza, all’ARPA, all’AUSL e al Comune di Sarmato;
c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.