Si comunicano le seguenti modifiche dello Statuto del Comune di Pavullo nel Frignano approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 56 del 30/09/2010, n. 62 del 14/10/2010 e n. 64 del 28/10/2010:
- all’art. 9
- è aggiunto il seguente comma 4bis:
«Negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni della Provincia, ove consentito dalla normativa vigente, va perseguita una rappresentanza paritaria dei sessi e garantita comunque una presenza non inferiore ad un terzo per ciascun sesso.»
- all’art. 9 quater
- è aggiunto il seguente comma 5:
«Il Presidente si fregia di una fascia con i colori del Comune riportante il logo dello stesso e lo stemma della Repubblica Italiana.»;
- all’art. 13
- è modificata la denominazione dell’articolo come segue:
«art. 13
Commissione per le Pari Opportunità»
- all’art. 16
- è sostituito il comma 2 con il seguente:
«I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.»
- è aggiunto il seguente comma 2bis:
«I consiglieri che non intendono aderire a nessun gruppo, o che dopo l’adesione ad un gruppo non intendano più farvi parte, o che, in seguito allo scioglimento del precedente gruppo di appartenenza non abbiano aderito a nessun gruppo, formano il Gruppo Misto.
Il Gruppo Misto può essere composto anche da un solo membro.»
- nei commi 3 e 6
le parole «capigruppo» sono sostituite con le parole «Presidenti dei Gruppi consiliari»
- all’art. 23
- è aggiunto il seguente comma 2bis:
«La composizione della giunta, ove consentito dalla normativa vigente, deve perseguire una rappresentanza paritaria dei sessi e garantire comunque una presenza non inferiore ad un terzo per ciascun sesso.»
- all’art. 25
- è modificata la denominazione dell’articolo come segue:
«art. 25
Pubblicità e trasparenza della attività, situazione patrimoniale e delle spese elettorali dei candidati e titolari di cariche elettive»
- è sostituto il comma 3 con il seguente:
«Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri sono tenuti a dare pubblicità della loro situazione patrimoniale, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge 05.07.1982 n. 441 e s.m. ed i. per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, secondo le modalità che dovranno essere stabilite dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo. Tale provvedimento dovrà inoltre contenere ulteriori disposizioni finalizzate alla trasparenza e informazione sull’attività svolta degli amministratori.”»