Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

- il D.Lgs 334/99 “Attuazione della DIR 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” come modificato dal D.Lgs. 238/05;

- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/2/2005 “Pianificazione dell’Emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio d’incidente rilevante - Linee Guida”;

- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 luglio 2009, n.139 “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di Emergenza esterni, ai sensi dell’art. 20, comma 6 del D.Lgs. 334/99”;

- la Legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” come modificata dalla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la delibera di Giunta regionale del 21/7/2010 n. 1144 con cui è stato approvato il documento “Redazione dei Piano di Emergenza esterna per stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli artt. 6 e 7 del DLgs. 334/99 e s.m.i. - Linee guida regionali”;

Considerato che l’emanazione del citato decreto 139/09 comporta alcune necessarie integrazioni alle citate Linee Guida regionali per la corretta definizione della fase di consultazione della popolazione nell’iter di approvazione di un Piano di emergenza esterno;

Rilevato inoltre, di cogliere l’opportunità di tale aggiornamento per apportare alcune modifiche migliorative al testo delle Linee guida evidenziate nel trascorso biennio di applicazione;

Acquisita la condivisione delle modifiche proposte nell’ambito del Gruppo di Coordinamento regionale in materia di stabilimenti a rischi di incidente rilevante coordinato dal Servizio Risanamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, composto dai rappresentanti delle Province appartenenti ai Servizi Ambiente, Pianificazione e Protezione Civile, dall’ARPA C.T.R.- RIR, dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, e da rappresentanti regionali dei Servizi Sanità Pubblica, Servizio Programmazione territoriale e negoziata e Servizio Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e ss.mm.ii.;

Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1150 del 31 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Ambiente e Riqualificazione urbanistica

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, le seguenti modifiche/integrazioni al testo della DGR n. 1144 del 21/07/2008 “Redazione dei Piani di Emergenza esterna per stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli artt.6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.- Linee Guida regionali”:

a) Paragrafo 1.3 - Proposta di iter di approvazione di un P.E.E.

Dopo la frase «Sarà cura del Gruppo di coordinamento, definire e condividere le informazioni necessarie e disponibili sullo stabilimento, concordare il metodo di lavoro, i compiti dei componenti ed i tempi per la redazione del P.E.E.» si sostituisce l’attuale testo da «La Provincia prima…. a …la massima diffusione ed informazione.» con il seguente:

«La Provincia, prima dell’approvazione del P.E.E. procede alla consultazione della popolazione per mezzo di idonee modalità quali ad esempio, assemblee pubbliche, sondaggi, questionari, stampa integrativa locale o altre modalità idonee, compreso l’utilizzo di mezzi informatici e telematici.

Con le medesime modalità la Provincia, ai fini di cui all’art. 20, comma 3, del DLgs 334/99 e s.m.i. consulta la popolazione nel corso della revisione e dell’aggiornamento del P.E.E.

Ai fini delle consultazione della popolazione, la Provincia rende disponibili alla popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilità, anche con l’utilizzo dei mezzi informatici e telematici, il PEE o le informazioni in suo possesso relative a:

  1. la descrizione e le caratteristiche dell’area interessata dal Piano;
  2. la natura dei rischi;
  3. le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e delle conseguenze di un incidente;
  4. le autorità pubbliche coinvolte;
  5. le fasi ed il relativo cronoprogramma della pianificazione o della sperimentazione;
  6. le azioni previste dal P.E.E. concernenti il sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di autoprotezione da adottare.

Tali informazioni sono messe a disposizione della popolazione prima dell’inizio della fase di consultazione, la cui durata non può essere inferiore a 30 giorni.

Durante questo periodo la popolazione può presentare alla Provincia osservazioni, proposte o richieste, purchè circostanziate, relativamente a quanto forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto nell’ambito delle attività di predisposizione, revisione o aggiornamento del Piano.

Infine la Provincia procede con l’acquisizione delle intese del Prefetto e del Comune.

Il Piano è approvato dalla Provincia nei modi e nei termini previsti dallo statuto dell’Ente. Il P.E.E. viene quindi pubblicato e trasmesso agli Enti ed organismi di competenza, essendo in carico alla Provincia il compito di assicurarne la massima diffusione ed informazione.»

b) Paragrafo 2.2.1 - Tipologia degli eventi incidentali, valori di soglia per la valutazione degli effetti e delle delimitazioni delle Zone di pianificazione.

  • nella sezione iniziale del paragrafo, dopo l’elenco dei cinque elementi costituenti la relazione tecnica, e prima dell’inizio della sezione dal titolo “descrizione degli eventi incidentali (evento sorgente), aggiungere la seguente frase «Sulla base dei contenuti di tale relazione tecnica, gli Enti/Strutture coinvolti in caso di emergenza, sono tenuti ad adeguare la propria dotazione strumentale (attrezzature, DPI, ecc.) e ad adottare le misure organizzative (pianificazione, procedure, esercitazioni, informazione, formazione, addestramento degli addetti, ecc.) necessarie ad intervenire in sicurezza, come già affermato nella “Premessa” alle presenti Linee Guida.”»
  • nella sezione dal titolo “Descrizione delle sostanze coinvolte” lasciare solo la prima frase, ed eliminare il resto del testo, in quanto contenente elementi di competenza delle ASL;
  • nella Tabella 2 della sezione “Valutazione delle conseguenze…” apportare le seguenti modifiche:
    • eliminare la colonna centrale (relativa alle aree di danno) in quanto non pertinente con la tabella e foriera di confusione;
    • in conseguenza della modifica di cui al punto precedente, inoltre, eliminare la NB sottostante la tabella e modificare il titolo della tabella con il seguente “Correlazione tra i valori di soglia e le zone di pianificazione delle emergenze esterne”;

c) Paragrafo 2.3.3. - Ruoli, compiti ed attività degli Enti/strutture interessate.

  • Nella sezione relativa al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tra le attività In fase di pianificazione, aggiungere un secondo trattino con la seguente frase: «Adegua la propria dotazione strumentale e adotta le misure organizzative necessarie ad intervenire in sicurezza in fase di emergenza.»;
  • Nella sezione relativa all’Agenzia di Protezione Civile, sostituire il titolo con “Regione Emilia-Romagna- Agenzia Protezione Civile” e l’intero testo relativo alla fase di allarme-emergenza con il seguente:
    • Raccoglie immediatamente le informazioni sulle caratteristiche dell’incidente;
    • Attiva il Centro Operativo Regionale (COR) nelle sue componenti Sala Operativa e Centro Multirischio e fornisce supporto tecnico-scientifico mediante gli strumenti (reti, software e banche dati) disponibili al proprio interno;
    • Convoca, se necessario, la Commissione Regionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi – sezione rischio chimico – industriale e il Comitato Operativo Regionale per l’Emergenza (COREM) per assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie al superamento dell’emergenza;
    • Attiva, su autorizzazione dell’Assessore regionale delegato, gli interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza anche su richiesta degli Enti territorialmente interessati.
  • Nella sezione relativa all’ARPA. (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente), eliminare dal primo trattino della fase di pianificazione, la dicitura «Eccellenza Grandi Rischi Industriali» ed inserire al suo posto la corretta dicitura «Centro tematico Regionale impianti a rischio di incidente rilevante della Direzione tecnica (ARPA-C.T.R.-R.I.R.)».
  • Nella sezione relativa al Servizio 118 tra le attività In fase di pianificazione, aggiungere un secondo trattino con la seguente frase: «Adegua la propria dotazione strumentale e adotta le misure organizzative necessarie ad intervenire in sicurezza in fase di emergenza.»

d) Paragrafo 2.6 “Aggiornamenti, esercitazioni e formazione del personale”

Nel terzo capoverso, dopo le parole «…deve avvenire mediante esercitazioni periodiche», aggiungere le seguenti «da calendarizzare in fase di predisposizione del Piano».

e) Note

nota n. 4 - sostituire il testo incompleto ed errato «sono state approvate con DGR.» con il seguente «sono state approvate con Determinazione n. 10699/2007» perché puro errore materiale;

nota n. 9 – eliminarla, in quanto il testo contiene un errore derivante dalla norma nazionale, che genera confusione.

2) di dare atto infine che il presente atto non comporta oneri di spesa per la Regione Emilia-Romagna;

3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Azioni sul documento

ultima modifica 2010-12-20T16:16:42+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina