la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e, in particolare l’art. 35 “Autorizzazione di strutture e servizi socio assistenziali e socio sanitari”;
la DGR 11 giugno 2007, n. 846 “Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi (Legge 4 maggio 1983, n.184 e successive modifiche e articoli 5 e 35, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche)”;
vista inoltre la L.R. 28 luglio 2008, n.14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e, in particolare l’art. 31 “Affidamento familiare e accoglienza in comunità”.
Dato atto:
che la richiamata DGR 846/07, all’allegato, paragrafo 5 parte III “Norma transitoria per le comunità funzionanti” stabilisce: «5 (omissis) Le comunità per minori funzionanti e già autorizzate alla data di approvazione della presente direttiva rimangono soggette alla normativa previgente fino al 31dicembre2010; entro tale data presentano domanda di autorizzazione in base alla presente direttiva.
Le comunità che, in base alla normativa previgente, non erano soggette ad autorizzazione al funzionamento, presentano domanda di autorizzazione entro dodici mesi dalla data di approvazione della presente direttiva. L’atto di autorizzazione prevede i tempi per l’adeguamento, comunque compresi entro il 31 dicembre 2010».
Dato atto inoltre che la stessa deliberazione, prevede:
- al paragrafo 2.1.1 della parte III «A far data dall’approvazione dell’atto regionale in materia di accreditamento dei servizi per minori, e comunque dall’1 gennaio 2011, la comunità familiare potrà ospitare un massimo di sei bambini e ragazzi (inclusi gli eventuali figli minori dei due adulti residenti). Nei casi di fratelli, per i quali è ragionevole non prevedere una separazione, né rinunciare all’inserimento, il numero massimo può essere in via temporanea elevato a sette, fermo l’obbligo di non accogliere altri ospiti fino al rientro nel numero massimo di sei bambini o ragazzi accolti. Tale capacità potrà essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno.»
e al paragrafo 2.1.2 della parte III: «A far data dall’approvazione dell’atto regionale in materia di accreditamento dei servizi per minori, e comunque dall’1 gennaio 2011, la comunità socio-educativa potrà ospitare un massimo di otto minori. Tale capacità potrà essere elevata di due posti dedicati alla pronta accoglienza, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo di due posti letto e un ulteriore bagno.»
che dal territorio è pervenuta la segnalazione di alcune criticità applicative, anche in relazione alla sostenibilità economica di alcune scelte operate dalla direttiva stessa;
che, anche in vista della approvazione dei provvedimenti in materia di accreditamento delle strutture ricomprese nella DGR 846/07, in attuazione dell’art. 38 della L.R. 2/03, è necessario valutare le segnalazioni del territorio, in vista di una possibile modifica della disciplina ivi contenuta;
che tale eventuale rivisitazione della normativa richiamata richiede tempi tecnici fino alla scadenza dei quali è opportuno posticipare la piena operatività della direttiva stessa;
valutato in un anno il tempo necessario alla verifica e all’eventuale modificazione della disciplina;
valutato pertanto opportuno prorogare di un anno i termini sopra riportati per l’adeguamento delle comunità funzionanti;
considerato che la necessità della proroga è stata condivisa in sede di cabina di regia di cui alla DGR 2187 del 2005 in data 25 ottobre 2010;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1057 del 24 luglio 2006 e n. 1150 del 31 luglio 2006, 1663/2006 e 1377/2010;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione. Volontariato, Associazionismo e Terzo settore Teresa Marzocchi
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di stabilire:
- il termine del 31 dicembre 2010 contenuto al paragrafo 5 della parte III dell’allegato alla DGR 11 giugno 2007, n. 846 è prorogato al 31 dicembre 2011;
- il termine dell’1 gennaio 2011 contenuto ai paragrafi 2.1.1 e 2.1.2 dell’allegato alla richiamata DGR 846/07 è prorogato all’1 gennaio 2012;
- negli atti di autorizzazione al funzionamento precedentemente emanati dai Comuni in attuazione della DGR 846/07, i termini per l’adeguamento in scadenza il 31 dicembre 2010 sono automaticamente prorogati al 31 dicembre 2011;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Telematico.