Testo

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste:

  • la L.R. 25 marzo 2016, n. 5, concernente "Norme per la promozione e il sostegno delle pro loco. Abrogazione della Legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (Istituzione dell’albo regionale delle associazioni “pro-loco”)", ed in particolare l’art. 7, comma 2;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 958/2023, con cui è stato approvato il bando per la concessione di contributi per la realizzazione dei progetti delle pro loco per l'anno 2023, ai sensi del sopra citato art. 7, comma 2, della L.R. n. 5/2016;

Rilevato che entro il termine stabilito dal bando sono pervenute n. 17 domande;

Dato atto che:

  • al Paragrafo 2) “Beneficiari dei contributi e requisiti soggettivi di ammissibilità” del bando è previsto, tra l’altro, che la domanda di contributo deve essere presentata da una Pro Loco capofila di un’aggregazione di almeno 4 Pro Loco che alla data della presentazione della domanda siano iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.lgs. 117/2017 e al D.M. n. 106/20201”;
  • al successivo Paragrafo 5) “Modalità e termini per la presentazione della domanda di contributo”, è stabilito che nel caso in cui una o più Pro Loco facenti parte dell’aggregazione non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti al precedente art. 2, queste saranno escluse dal contributo e le azioni ad esse imputate, con le relative spese, stralciate dal progetto, e che laddove, per effetto dell’inammissibilità di tali Pro Loco, l’aggregazione dovesse presentare meno di 4 partecipanti, o la spesa ammissibile dovesse risultare inferiore a euro 10.000,00, la domanda di contributo sarà considerata interamente inammissibile”;

Viste le determinazioni n. 22319/2022, n. 23724/2022, n. 25079/2022 e n. 4474/2023 adottate dal Responsabile area infanzia e adolescenza, pari opportunità, terzo settore, entrambe ad oggetto: “Provvedimento di mancata iscrizione al RUNTS, di più enti iscritti nei preesistenti registri regionali ex articoli 54 comma 2 D.lgs. 117/2017 e 31 commi 4 e 6 D.M. 106/2020”;

Preso atto che tali determinazioni attestano la mancata iscrizione al RUNTS delle seguenti associazioni, già iscritte nel registro regionale di cui all’art. 4 della L.R. 34/2002 e nell’elenco delle associazioni di rievocazione storica di cui all’art. 3 della L.R. n. 3/2017:

  • ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE DI LONGIANO APS – C.F. 02106570407 (rif. det. n. 23724/2022);
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ALBINEA APS – C.F. 80038350353 (rif. det. n. 4474/2023);
  • PRO LOCO BAGNO DI ROMAGNA TERME – C.F. 90019950402 (rif. det. n. 22319/2022);
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI SCURANO APS – C.F. 00561350349 (rif. det. 25079/2022);

Considerato che tali provvedimenti dispongono la cessazione, in capo alle Associazioni che non sono state iscritte al RUNTS, dei diritti derivanti dalla pregressa iscrizione nei registri regionali;

Dato atto che tali associazioni sono inserite nelle aggregazioni di Pro Loco che hanno presentato le seguenti domande di contributo a valere sul bando approvato con D.G.R. n. 958/2023:

  • ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE DI LONGIANO APS fa parte della aggregazione di Pro Loco con capofila la PRO LOCO DI MONTIANO APS che ha presentato domanda di contributo acquisita agli atti con prot. 766431 del 28/07/2023;
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ALBINEA APS è capofila dell’aggregazione di Pro Loco che ha presentato domanda di contributo acquisita agli atti con prot. 772117 e 772118 del 31/07/2023;
  • PRO LOCO BAGNO DI ROMAGNA TERME fa parte della aggregazione di Pro Loco con capofila la PRO LOCO MONTE CASTELLO APS che ha presentato domanda di contributo acquisita agli atti con prot. 772402 del 1/08/2023;
  • ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI SCURANO APS – C.F. 00561350349 (rif. det. 25079/2022) fa parte della aggregazione di Pro Loco con capofila la PRO LOCO DI TRAVERSETOLO APS che ha presentato domanda di contributo acquisita agli atti con prot. 771181 del 31/07/2023;

Dato atto che:

  • per effetto dell’inammissibilità di ASSOCIAZIONE TURISTICA CULTURALE DI LONGIANO APS e di ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ALBINEA APS, le relative aggregazioni presentano meno di 4 partecipanti;
  • è stata pertanto inviata in data 21/09/2023 alle associazioni capofila delle citate aggregazioni, rispettivamente con note prot. 969474 e prot. 969451, comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., prevedendo il termine di 10 giorni decorrenti dal ricevimento per presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
  • con PEC acquisita agli atti con prot. 978471 del 25/09/2023 la PRO LOCO DI MONTIANO APS ha comunicato che in data 06/07/2023 è stata presentata, tramite l'UNPLI Nazionale di Roma, la domanda di iscrizione al RUNTS per la Pro Loco di Longiano A.P.S., che è stata accolta in data 18/09/2023;
  • con PEC acquisita agli atti con prot. 998561 del 1/10/2023 la ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ALBINEA APS ha comunicato che gli organi recentemente costituiti dell’Associazione, eletti il 4 maggio 2023, hanno appreso della mancata trasmigrazione al R.U.N.T.S. solo successivamente alla presentazione della richiesta di contributo, ed hanno immediatamente provveduto, tramite UNPLI Nazionale, ad inviare la richiesta di iscrizione al competente Ufficio regionale, protocollata dal sistema informatico del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 28/09/2023, con n. 0993303, e pertanto la richiesta è ora in fase di esame ed evasione;

Ritenuto che le domande di contributo presentate dalle aggregazioni con capofila PRO LOCO DI MONTIANO APS e ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ALBINEA APS non siano ammissibili in quanto il requisito di cui al Paragrafo 2) “Beneficiari dei contributi e requisiti soggettivi di ammissibilità” del bando relativo alla iscrizione di tutte le Pro Loco aderenti all’aggregazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.lgs. 117/2017 e al D.M. n. 106/20201”, stabilisce esplicitamente che tale requisito sia posseduto al momento di presentazione della domanda e prevede, quale unica deroga, l’ammissibilità degli Enti del Terzo Settore iscritti nei vecchi registri regionali di cui alle LL.RR. 34/2002 e 12/2005, in fase di trasmigrazione al RUNTS, la cui pratica di trasmigrazione fosse in fase istruttoria al momento della domanda, purché il provvedimento di accoglimento venisse rilasciato dagli uffici del RUNTS entro la data dell’atto di concessione del contributo;

Dato inoltre atto che a seguito dell’esclusione di PRO LOCO BAGNO DI ROMAGNA TERME e di ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI SCURANO APS dal contributo e lo stralcio delle azioni e delle spese ad esse imputate, le relative aggregazioni presentano almeno 4 partecipanti e la spesa ammissibile risulta superiore a euro 10.000,00, e pertanto i progetti sono stati ammessi alla valutazione tecnica;

Vista la determinazione n. 19729/2023 del Direttore Generale competente con la quale è stato istituito il Nucleo che ha proceduto alla valutazione tecnica dei n. 15 progetti presentati risultati ammissibili dal punto di vista amministrativo, secondo quanto previsto dal Bando approvato con la citata deliberazione n. 958/2023;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria tecnica contenute nel verbale della seduta del 18/10/2023 del suddetto Nucleo di valutazione;

Visti:

  • la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni;
  • la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;
  • l’art. 11, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Dato atto che è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, ai progetti oggetto del presente provvedimento, il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) indicato a fianco di ogni beneficiario nella graduatoria in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che le spese per i contributi in oggetto sono escluse dal campo di applicazione dell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, in quanto i beneficiari rientrano fra i soggetti esclusi ai sensi dell’articolo stesso;

Visti inoltre:

  • il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 83, comma 3 lett. e), come modificato con Legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
  • la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, Abrogazione della L.R. 6/07/1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n.4” per le parti in essa ancora applicabili;
  • le LL.RR. nn. 24 e 25 del 27/12/2022;
  • la L.R. n. 11 del 28/07/2023;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 2357/2022 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025” e succ.mod.;

     Dato atto che il bando prevede che il contributo sia definito secondo il seguente schema:

  • Progetti con valutazione da 100 a 70: contributo pari al 70% della spesa;
  • Progetti con valutazione da 69 a 50: contributo pari al 60% della spesa;
  • Progetti con valutazione da 49 a 0: non ammissibile a contributo;

     Preso atto che relativamente agli interventi da porre in essere con il presente atto è prevista nel bilancio finanziario-gestionale 2023-2025, anno di previsione 2023, una disponibilità di € 200.000,00, sul capitolo 25668 "Contributi alle pro-loco per la valorizzazione e l'animazione turistica e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali (art. 7, L.R. 25 marzo 2016, n. 5)";

     Ritenuto pertanto, sulla base delle sopra riportate premesse, delle risultanze dell'istruttoria amministrativa effettuata dal Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport, e della valutazione tecnica effettuata dal Nucleo di valutazione, di:

  • ammettere a contributo i progetti presentati e risultati ammissibili dal punto di vista amministrativo e tecnico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo quanto riportato nella graduatoria indicata in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo di spesa ammessa indicato per ciascuno, applicando le percentuali previste dal bando, ad esclusione dell’ASSOCIAZIONE PRO LOCO TERRA DEL SOLE APS, a cui viene assegnata solo parte del contributo spettante al fine di utilizzare tutte le risorse disponibili e sino a concorrenza della dotazione finanziaria totale prevista dal bando;
  • di prendere atto che il progetto presentato dalla PRO LOCO TIRAMOLA APS, acquisito agli atti del settore con prot. 771228 del 31/07/2023 ha ottenuto in sede di valutazione tecnica un punteggio inferiore al minimo previsto dal bando per l’ammissibilità a contributo;
  • che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributi a rendicontazione concessi per attività da realizzare nel 2023, e che pertanto si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore dei soggetti beneficiari del presente provvedimento, per la somma complessiva di € 000,00;

     Preso atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull’anno 2023 sono compatibili con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

     Visti:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

     Richiamato l’art. 1, commi 125 e 126, della Legge n. 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti inoltre i seguenti atti amministrativi:

  • la deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod., per quanto ancora applicabile;
  • le deliberazioni di Giunta regionale n. 468/2017, n. 426/2022, n. 325/2022, n. 1615/2022, n. 380/2023 e ss.mm., n. 474/2023 e n. 719/2023;
  • le determinazioni dirigenziali n. 5595/2022, n. 3697/2023 e n. 14040/2023;

 Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del procedimento non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

Attestata la regolarità ammnistrativa del presente atto;

determina

1) la non ammissibilità delle domande di contributo presentate dalle aggregazioni con capofila PRO LOCO DI MONTIANO APS e ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI ALBINEA APS, per tutto quanto dettagliato in premessa;

2) la non ammissibilità delle azioni e delle spese imputate a PRO LOCO BAGNO DI ROMAGNA TERME e ad ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO DI SCURANO APS, afferenti rispettivamente ai progetti presentati da PRO LOCO MONTE CASTELLO APS (domanda acquisita agli atti con prot. 772402 del 1/08/2023) e da PRO LOCO DI TRAVERSETOLO APS (domanda acquisita agli atti con prot. 771181 del 31/07/2023), per tutto quanto dettagliato in premessa;

3) di ammettere a contributo i progetti presentati e risultati ammissibili dal punto di vista amministrativo e tecnico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo quanto riportato nella graduatoria che si approva in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo di spesa ammessa indicato per ciascuno;

4) di assegnare e concedere i contributi per gli importi indicati, ai soggetti elencati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale complessivo di € 200.000,00, per la realizzazione dei programmi presentati;

5) di imputare la somma di € 200.000,00, registrata al 9831 di impegno, sul Capitolo 25668 "Contributi alle pro-loco per la valorizzazione e l'animazione turistica e delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali (art. 7, L.R. 25 marzo 2016, n. 5)" del bilancio finanziario gestionale 2023-2025, anno di previsione 2023, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2357/2022 e succ. mod. che presenta la necessaria disponibilità;

6) che in attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, è di seguito espressamente indicata:

Capitolo 25668 - Missione 07 - Programma 01 - Codice economico U.1.04.04.01.001 - COFOG 04.7 - Transazione UE 8 - SIOPE 1040401001 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3

e che in relazione ai codici CUP si rinvia allegato 1 parte integrante del presente atto;

7) che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi della vigente normativa contabile ed in attuazione delle disposizioni previste dalle deliberazioni di Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni e n. 474/2023, con le modalità previste dal paragrafo 8) dell'allegato 1 della predetta deliberazione n. 958/2023;

8) che i beneficiari dei contributi previsti dal presente bando devono provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1, commi 125 e 126 della legge n. 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019;

9) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del medesimo D.lgs.;

10) che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente determinazione si rinvia alle prescrizioni indicate nella deliberazione n. 958/2023 sopracitata;

11) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Il Responsabile di Area
Fabio Longo

 

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ultima modifica 2023-11-20T12:40:50+01:00

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