Testo
La I Commissione“Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, in particolare gli articoli 3, 4, 6 e 7;
Visto l’articolo 5, comma 3, della legge n. 11/2005;
Visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
Vista la Risoluzione dell’Assemblea legislativa n. 1434 del 8 giugno 2011 contenente “Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea - Sessione comunitaria 2011”, in particolare le lettere m), n), o), v);
Vista la Risoluzione della I Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 1235 del 21 aprile 2011 contenente “Osservazioni dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna sul Libro bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” – COM(2011) 144 definitivo del 28 marzo;
Vista la lettera del Presidente dell’Assemblea legislativa (prot. n. 35008 del 28 ottobre 2011);
Vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti - COM(2011) 650 definitivo del 19 ottobre 2011;
Visto l’articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
Visto il parere reso dalla III Commissione Territorio, ambiente, mobilità nella seduta del 17 novembre 2011 (prot. n. 37578 del 18 novembre 2011);
Considerato che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 ha rafforzato il ruolo regionale nel processo decisionale dell’Unione europea, introducendo, con il Protocollo n. 2 ad esso allegato, il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. “early warning system”;
Considerato che la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti fa parte degli atti segnalati nell’ambito della sessione comunitaria 2011, sui quali l’Assemblea e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l’opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all’eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell’Assemblea;
Considerato che già a seguito della segnalazione effettuata nel corso della sessione comunitaria 2010, la I Commissione aveva inviato osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 11 del 2005, articolo 5, comma 3, sul Libro bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” - COM(2011) 144 definitivo del 28 marzo 2011, che delineava la strategia della Commissione europea per la creazione di uno Spazio unico europeo dei trasporti competitivo e sostenibile, individuando nel potenziamento delle reti transeuropee, uno dei fattori chiave in grado di consentire il raggiungimento degli obiettivi;
Considerato chela Proposta di regolamento, in quanto finalizzata a contribuire alla creazione di uno Spazio unico europeo dei trasporti attraverso la proposta di possibili soluzioni alle problematiche che derivano dalla mancanza di collegamenti nelle tratte transfrontaliere, dalle “strozzature” presenti soprattutto nei collegamenti est-ovest, dalla mancanza di multi-modalità nonchè dalla necessità di interventi mirati ad ottenere una significativa riduzione delle emissioni di gas,è coerente con la strategia già annunciata dalla Commissione europea nel Libro bianco “Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti”;
Considerato infine, che le soluzioni proposte dovrebbero consentire il collegamento tra le diverse modalità di trasporto, determinando un profondo cambiamento negli attuali modelli di trasporto sia dei passeggeri che delle merci, fondamentale per conseguire l’obiettivo finale della riduzione delle emissioni di gas serra, provocate dai trasporti, del 60% entro il 2050.
Si esprime in senso favorevole con riferimento agli aspetti di cui ai successivi punti a), b) e c) rilevando quanto segue:
a) la base giuridica appare correttamente individuata nell’articolo 172 del TFUE;
b) Ai fini dell’applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. “early warning system”, le proposte di regolamento appaiono conformi al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definito dall’articolo 5, paragrafi 3 e 4 del TUE;
c) Per quanto attiene il merito della proposta, osserva che:
- In linea generale la proposta di regolamento appare in linea con la strategia delineata dalla Commissione europea nel nuovo Libro bianco sui trasporti che definisce le priorità di intervento dell’Unione nel settore sino al 2050, e ne condivide l’impianto generale in quanto, ridisegnando le reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) che attraversano il territorio regionale e, in particolare, gli assi ferroviari e i nodi che si ritengono fondamentali per la produzione e il trasporto di merci e persone, rappresenta una opportunità unica per il rafforzamento della sostenibilità ambientale e della competitività del territorio;
- Per l’adozione degli Orientamenti sottolinea la positività della scelta dello strumento giuridico del Regolamento, in grado di garantire una maggiore incisività delle disposizioni in esso contenute per tutti i soggetti che saranno successivamente coinvolti in fase di attuazione;
- Infine, con riferimento specifico al recente inserimento da parte della Commissione europea del corridoio Baltico – Adriatico (BAC) tra le priorità infrastrutturali strategiche dell’Unione europea (con Ravenna che assumerà il ruolo di terminale meridionale e di “core-port”, cioè porto strategico) sottolinea che, nell’ambito dei futuri negoziati e passaggi istituzionali che si svolgeranno a livello europeo, il Governo e tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti dovranno continuare a vigilare affinchésia mantenuta l’attuale definizione del corridoio e siano tutelati gli interessi delle regioni italiane che, come l’Emilia-Romagna, attualmente ne fanno parte.
d) Sulla base di quanto precede rileva l’opportunità di trasmettere la presente Risoluzione al Governo, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, quali osservazioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 11/2005, ai fini della formazione della posizione italiana;
e) Dispone l’inviodella presente Risoluzione, al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per l’inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini dell’espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea e sul funzionamento dell’Unione europea;
f) Dispone l’inviodella presente Risoluzione alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento;
g) Dispone inoltre l’invio della presente Risoluzione ai parlamentari europei eletti in Emilia-Romagna e ai membri emiliano-romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni, alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente.
Approvata a maggioranza nella seduta del 21 novembre 2011, ai sensi dell’articolo 38, comma 4 del Regolamento interno e della legge regionale n. 16 del 2008.