Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la propria deliberazione n. 1292 del 28 luglio 2008 recante “Criteri e modalità per l’imputazione a capitale sociale o a fondo consortile o a riserva patrimoniale delle risorse regionali di cui al comma 1, dell’art.41 della L.R. 24/07 da parte dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nei settori del commercio e del turismo”;
Richiamato il punto 1) “Soggetti beneficiari” dell’Allegato A della sopracitata deliberazione che prevede che possono presentare alla Regione la richiesta di autorizzazione all’imputazione al capitale sociale, al fondo consortile o alle riserve patrimoniali delle risorse allocate presso i fondi rischi o altre riserve derivanti da contributi erogati ai sensi delle leggi regionali indicate nel comma 1 dell’art. 41 della L.R. 24/07:
a) i confidi operanti nei settori del commercio e del turismo iscritti nell’elenco di cui all’art.106 del D.Lgs. 385/1993 che operano sull’intero territorio regionale e che intendono attivare le procedure di iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del medesimo decreto legislativo;
b) i confidi operanti nei settori del commercio e del turismo già iscritti nell’elenco di cui all’art.107 del DLgs 385/93, che operano sull’intero territorio regionale, qualora tale richiesta è giustificata dall’obiettivo della conservazione dell’iscrizione nell’elenco medesimo;
c) i confidi operanti nei settori del commercio e del turismo iscritti nell’elenco di cui all’art.106 del DLgs 385/93, che operano sull’intero territorio regionale e che intendano aderire, attraverso processi di fusione, ad un confidi già iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del DLgs 385/93;
ed inoltre che i confidi operanti nel territorio regionale che alla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale n. 24 del 2007 avessero già effettuato, con le modalità previste dal comma 881 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), l’imputazione dei fondi cui al comma 1 dell’art.41 della citata L.R. n. 24/2007 dovevano provvedere ad inoltrare formale richiesta di autorizzazione entro 90 giorni dall’adozione della deliberazione stessa;
Richiamato inoltre il punto 5) “Casi di revoca dell’autorizzazione” dell’Allegato A della sopracitata deliberazione che prevede tra l’altro che l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna è revocata con provvedimento del Direttore generale alle Attività produttive qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
a) qualora i confidi autorizzati non abbiano provveduto ad iscriversi nell’elenco di cui all’art. 107 del DLgs 383/93 entro i termini previsti nel D.M. 9 novembre 2007;
b) nei casi in cui, per le ragioni indicate nel medesimo D.M. 9 novembre 2007, i confidi autorizzati siano stati cancellati dall’elenco di cui all’art. 106 del DLgs 383/93;
c) qualora decorsi due anni dal provvedimento di autorizzazione non siano in grado di provare l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 107 del DLgs 383/93;
d) qualora decorsi due anni dal provvedimento di autorizzazione non abbia avuto luogo la fusione.
Rilevato, anche sulla base di procedure in essere, che i termini dei due anni risultano molto brevi in considerazione delle procedure complesse necessarie per l’ottenimento della iscrizione nell’elenco di cui all’art. 107 del DLgs 383/93 (ora art. 106, come modificato con DLgs 141/10);
Considerato che l’interesse preminente perseguito dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la citata deliberazione n.1292 del 2008 è sostenere l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 107 del DLgs 383/93 (ora art. 106, come modificato con DLgs 141/10) delle Cooperative di garanzia collettiva fidi operante nel settore del commercio e del turismo;
Rilevato altresì che in taluni casi le procedure di iscrizione di cui sopra si sono concluse positivamente ma in termini successivi ai due anni previsti;
Ritenuto comunque che, una volta ottenuta l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 107 del DLgs 383/93 (ora art. 106, come modificato con DLgs 141/10) a termine scaduto nelle more del procedimento, non persista un interesse pubblico alla revoca dell’autorizzazione, dal momento che questa potrebbe essere subito richiesta e ottenuta nuovamente;
Ritenuto perciò congruo estendere il termine di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1292 del 28 luglio 2008 fino a tre anni, applicabile anche a tutti i procedimenti avviati nel frattempo;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore regionale al Turismo. Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera:
- di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, il termine dei due anni previsto al punto 4 “Obblighi a carico del Confidi” e 5 “Casi di revoca dell’Autorizzazione” dell’Allegato A della propria deliberazione n. 1292 del 28 luglio 2008 con il termine di tre anni;
- di applicare il nuovo termine anche per i procedimenti già autorizzati con la propria deliberazione n. 1292 del 28 luglio 2008;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.