Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, come convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13;
Considerato che:
- l’art. 63, comma 1, del DLgs 152/06 e s.m.i. istituisce le Autorità di Bacino distrettuale; lo stesso articolo al comma 3 dispone la soppressione delle Autorità di Bacino previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, a far data dal 30 aprile 2006 e l’esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuale; al comma 2 dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;
- l’art. 170, comma 1, del DLgs 152/06 stabilisce che, limitatamente alle procedure di adozione e approvazione dei piani di bacino, continuano ad applicarsi le procedure previste dalla L. 183/1989, fino all’entrata in vigore della Parte terza del decreto medesimo;
- l’art. 170, comma 2-bis, del DLgs 152/06 dispone la proroga delle Autorità di Bacino di cui alla L. 183/1989, fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., di cui al comma 2 del sopracitato art. 63;
- l’art. 2 del D.L. 208/2008, convertito dalla L. 13/09, fa salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di Bacino dal 30 aprile 2006;
Visti pertanto:
- l’art. 16 della L. 183/89, che individua i bacini di rilievo regionale;
- l’art. 17 della L. 183/89, che individua il valore, le finalità ed i contenuti del Piano di bacino, ed in particolare il comma 6-ter, che prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;
- l’art. 20 della L. 183/89, che stabilisce le modalità di approvazione dei piani di bacino regionali;
- l’art. 19, comma 1, e l’art. 18, comma 9, della L. 183/89, che prevedono in particolare che le Regioni si esprimano sulle osservazioni presentate al Progetto di Piano di Bacino;
- l’art. 1-bis del decreto-legge 279/00, convertito, con modificazioni, dalla Legge 365/00, relativo alla procedura per l’adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico;
- l’art. 12, comma 13, della Normativa del Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli (di seguito denominato P.S.R.I.) approvato con propria deliberazione n. 350 del 17 marzo 2003;
Premesso che:
- con deliberazione n. 3/1 del 29 luglio 2009 del Comitato Istituzionale dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, ha adottato il “Progetto di Variante al Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico. Variante cartografica e normativa all’area a rischio di frana (art. 12) denominata ‘Spinello’ in Comune di Santa Sofia in Provincia di Forlì – Cesena” (di seguito denominato Progetto di variante);
- l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. 496 del 3/8/2009, il Progetto di variante per gli adempimenti di competenza regionale di cui all’art. 20 della L. 183/1989;
- l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha dato notizia dell’avvenuta adozione del Progetto di variante, ai sensi dell’art. 20 della L. 183/89, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Parte Seconda) n. 152 del 26/8/2009;
- con il medesimo comunicato pubblicato nel Bollettino Ufficiale l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha reso noto che gli atti relativi al Progetto di variante erano depositati presso il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna, il Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio della Provincia di Forlì - Cesena, il Comune di Bertinoro e presso la sede della Autorità di bacino medesima, ai fini della consultazione per 45 giorni dopo l’avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;
- entro i successivi 45 giorni dal termine del periodo di consultazione potevano essere inoltrate osservazioni al Progetto di variante, secondo le modalità di cui al comma 8 dell’art. 18 della L. 183/89;
Constatato che il Progetto di variante in esame è costituito da:
- Elaborato cartografico: “Nuova Zonizzazione 2009”
- Elaborato cartografico: tavola di confronto tra perimetrazione vigente e Nuova Zonizzazione 2009
- Normativa: “Art. 12 quater - Perimetrazione delle aree a rischio di frana sottoposte a specifici approfondimenti geognostica. – Spinello in Comune di Santa Sofia”
Preso atto che non è stata avanzata alcuna richiesta di consultazione del Progetto di variante presso le sedi di deposito e consultazione, così come risulta dai registri appositamente predisposti in ottemperanza al comma 7 dell’art. 18 della L. 183/89 e acquisiti agli atti del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica;
Dato atto che entro i termini previsti per la presentazione di osservazioni è pervenuta alla Regione Emilia-Romagna una osservazione da parte dallo Studio Associato di Geologia Tecnica e Ambientale dei geologi dott. Alberto Antoniazzi e dott. Aldo Antoniazzi, in nome e per conto della società Il Villaggio s.r.l.; tale osservazione, la cui sintesi è riportata nell’Allegato A, è stata oggetto di istruttoria al fine dell’espressione regionale di cui al comma 9 dell’art. 18 della L. 183/89, come riportato nel medesimo Allegato A;
Dato atto inoltre che:
- il Direttore generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa ha convocato, con nota prot. PG.2010.183640 del 16/07/2010, le Direzioni Agricoltura, Attività produttive, commercio e turismo, Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali, Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità, l’Agenzia regionale di Protezione Civile, nonché i propri Servizi direttamente interessati, per illustrare il Progetto di variante ed acquisire le valutazioni di rispettiva competenza necessarie alla formazione del parere regionale da proporre alla Conferenza programmatica di cui all’art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito dalla L. 365/00;
- l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, con nota prot. PG/2010/188264 del 22/07/2010, ha convocato la Conferenza programmatica, come previsto dal comma 3 dell’art. 1-bis del D.L. 279/00, convertito dalla L. 365/00;
- il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, congiuntamente al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, ha effettuato l’istruttoria del Progetto di variante ed ha predisposto la proposta del parere regionale in merito al “Progetto di Variante al Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico. Variante cartografica e normativa all’area a rischio di frana (art. 12) denominata ‘Spinello’ in comune di Santa Sofia in Provincia di Forlì – Cesena” in seguito denominato Parere istruttorio regionale, come riportato nell’Allegato B;
- la Conferenza programmatica, che si è svolta in data 29/7/2010, si è espressa sul Progetto di variante; la discussione si è svolta sulla base del parere istruttorio regionale, tutti gli interventi dei partecipanti alla Conferenza sono stati verbalizzati e il verbale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è riportato nell’Allegato C;
Riscontrato che il Progetto di variante:
- si basa anche sui risultati degli ultimi studi realizzati nel 2009 nell’area di Spinello (“Studio finalizzato alla valutazione della risposta sismica locale e della stabilità del versante di Spinello”, del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di Firenze, oggetto del contratto di cui alla determinazione 15637/07 del D.G. Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, e “Microzonazione sismica del versante di Spinello, Comune di S. Sofia (FC)” del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli) ed è stato elaborato anche in accordo con i Servizi competenti della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- prevede una perimetrazione dell’abitato di Spinello articolata in 5 zone, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, a diverso grado di pericolosità; in particolare la pericolosità della Zona 2s è da verificare e la normativa del Progetto di variante prevede (commi 5 e 6 dell’art. 12 quater) che nella Zona 2s vengano acquisiti ulteriori dati dal sistema di monitoraggio del versante “per un periodo di un anno a decorrere dalla data di adozione della presente Variante di Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico”; trascorso il termine di un anno l’Autorità di bacino provvederà all’assegnazione del livello di pericolosità della zona e alla esatta individuazione della perimetrazione coerentemente con gli esiti del monitoraggio;
Considerato che:
- il Progetto di variante si inserisce adeguatamente nel percorso tracciato dal P.S.R.I., aggiornandone e integrandone il quadro conoscitivo e i contenuti, a seguito dell’attività di verifica e di approfondimento derivato dalla disponibilità di dati e di rilievi più recenti e completi;
- la nuova proposta di perimetrazione e zonizzazione, con relativa normativa, tende verso una migliore rispondenza ai diversi gradi di pericolosità esistenti nell’area in esame;
- nell’anno trascorso dalla data di adozione del Progetto di Variante sono stati acquisiti nuovi dati dal sistema di monitoraggio installato sul versante di Spinello;
Ritenuto di condividere sostanzialmente il Progetto di variante e di proporre all’Autorità di bacino alcune modifiche, come di seguito elencate, sulla base dei dati di monitoraggio, con particolare attenzione alle letture inclinometriche dell’ultimo anno, e in base alle considerazioni espresse nel Parere istruttorio regionale, a cui si rimanda (Allegato B):
- attribuire uno o più livelli di pericolosità alla Zona 2s coerentemente con gli esiti del monitoraggio, seguendo la procedura prevista ai commi 5 e 6 dell’art 12 quater della Normativa del Progetto di variante;
- valutare se ricorrono le condizioni per ridurre il livello di pericolosità dell’area a monte della Strada comunale Spinello-Maestà, ricadente in Zona 4s, da “pericolosità media” ad “area di possibile influenza”;
- rendere la normativa della Zona 5s maggiormente rispondente al livello di pericolosità attribuitole, con specifico riferimento al fatto che le nuove edificazioni dovranno essere realizzate senza determinare un aggravio della pericolosità per l’area stessa e per quelle adiacenti, prestando particolare attenzione alla valutazione dei carichi e alla presenza di acqua nel terreno;
- nelle norme della Zona 5s fare riferimento alla normativa vigente senza riportare nel testo disposizioni già in essa contenute;
- nel quarto alinea del comma 10 dell’art. 12 quater della Normativa richiamare oltre al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 anche il D.M. I. 14 gennaio 2008;
- valutare i dati ottenuti con l’interferometria radar da satellite nel periodo 1992-2007 relativi al versante di Spinello, che il Ministero dell’Ambiente ha acquistato e ha recentemente trasmesso al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;
Preso atto che in sede di Conferenza programmatica:
- il Comune di Santa Sofia ha presentato un documento critico nei confronti del Parere istruttorio regionale, ma intende comunque condividere un percorso di revisione della perimetrazione e pertanto ha richiesto che l’Autorità di bacino riveda tutte le Zone della perimetrazione e non solo quelle indicate nel Parere istruttorio regionale, anche sulla base dei nuovi dati dell’interferometria radar da satellite forniti dal Ministero, come risulta dal verbale (Allegato C);
- è stato concordato un percorso di revisione della perimetrazione a partire dal parere regionale e dalle proposte del Comune di Santa Sofia;
Ritenuto infine necessario trasmettere il Parere istruttorio regionale (Allegato B) e il verbale della Conferenza programmatica (Allegato C) all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli per il proseguimento dell’iter di approvazione del Progetto di variante, così come previsto dalla L. 183/89;
Richiamate:
- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, avente ad oggetto “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, Paola Gazzolo,
a voti unanimi e palesi
delibera:
1) di prendere atto delle risultanze della Conferenza programmatica tenutasi il 29/7/2010 e di trasmetterne il verbale all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, riportato nell’Allegato C alla presente deliberazione, da cui si evince che la Conferenza programmatica ha discusso il parere istruttorio regionale, riportato nell’Allegato B, prevedendo un percorso di revisione della perimetrazione contenuta nel “Progetto di Variante al Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico. Variante cartografica e normativa all’area a rischio di frana (art. 12) denominata ‘Spinello’ in Comune di Santa Sofia in Provincia di Forlì – Cesena” del Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3/1 del 29 luglio 2009;
2) di esprimersi sull’osservazione pervenuta, sintetizzata nell’Allegato A, nei termini di cui al medesimo Allegato A;
3) di precisare che gli Allegati A, B e C sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) di inviare copia del presente atto deliberativo, completo di tutti gli allegati, all’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, per gli adempimenti di competenza;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.