Testo

Allegato

Criteri per la composizione ed il funzionamento del ‘Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche sul governo del territorio’

 Art. 1 – Composizione

1. Il Tavolo è composto da:

a) dieci rappresentanti dei Comuni e delle Province (8 Comuni e 2 Province), designati dal Consiglio delle Autonomie locali;

b) un rappresentante degli Ordini degli Architetti, uno degli Ordini degli Ingegneri, uno degli Ordini dei Geologi, uno degli Ordini degli Agronomi, uno dei Collegi dei Geometri, uno dei Collegi dei Periti Industriali e uno dei Collegi dei Periti Agrari, designati dai rispettivi organi regionali;

c) quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, dei quali uno designato da ANCE Emilia-Romagna, uno designato da Confindustria Emilia-Romagna, e due designati dal Tavolo Regionale dell’Imprenditoria;

d) un dirigente regionale con funzioni di coordinamento organizzativo del Tavolo;

2. Gli Assessori regionali con deleghe all’urbanistica e alle attività produttive provvedono con proprio decreto congiunto alla nomina dei componenti di cui alle lettere a), b) e c).

3. Ogni componente può comunicare agli Assessori di cui al comma 2 la designazione di un proprio supplente abilitato a rappresentarlo in caso di assenza.

Art. 2 – Attività

1. Il Tavolo svolge funzioni consultive sulle problematiche inerenti l’applicazione, l’aggiornamento e la semplificazione della normativa regionale sul governo del territorio.

2. In particolare il Tavolo supporta gli organi e le strutture della Giunta regionale nella predisposizione delle linee di indirizzo e degli atti normativi necessari all’aggiornamento ed alla semplificazione delle disposizioni regionali sul governo del territorio, nella predisposizione degli atti di indirizzo per l’attuazione uniforme delle stesse disposizioni regionali, e nel monitoraggio delle problematiche applicative.

3. Per l’approfondimento di specifiche tematiche, il Tavolo può deliberare la costituzione di appositi Gruppi tecnici, con la partecipazione di membri del Tavolo o di loro delegati, e di altri operatori esperti nella materia.

Art. 3 – Funzionamento

1. Il Tavolo è convocato e presieduto, in ragione delle tematiche da affrontare, dall’Assessore regionale con delega all’urbanistica o dall’Assessore regionale con delega alle attività produttive.

2. Alle riunioni possono partecipare, su invito del presidente, oltre ai componenti della struttura operativa di supporto di cui al successivo articolo 4, altri dirigenti e collaboratori regionali, nonché altri operatori esperti nelle materie all’ordine del giorno.

 Art. 4 – Coordinamento organizzativo e struttura operativa di supporto

1. Con atto del Direttore generale alla Programmazione territoriale è designato il dirigente regionale con funzioni di coordinamento organizzativo del Tavolo ed è costituita una struttura operativa la quale svolge funzioni di segreteria e di supporto tecnico e giuridico al Tavolo.

2. La struttura operativa è posta alle dipendenze funzionali del coordinatore organizzativo del Tavolo.

 Art. 5 – Durata e decadenza

1. Il Tavolo dura in carica quattro anni dalla data del decreto di nomina dei componenti di cui all’articolo 1, comma 2. In caso di non ricostituzione il Tavolo può prorogare i lavori per una durata massima di 90 giorni.

2. I componenti decadono qualora per tre sedute consecutive risultino assenti senza sostituzione da parte di un supplente designato a norma dell’articolo 1, comma 3. Alla dichiarazione di decadenza ed alle conseguenti sostituzioni si provvede con decreto congiunto degli Assessori di cui all’articolo 1, comma 2.

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ultima modifica 2010-12-06T17:12:39+02:00

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