Testo

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

(omissis)

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Consorzio autonomo acquedotto rurale Casale di Bismantova - sorgente Vurè e Curta, la concessione a derivare acqua pubblica dalle sorgenti “Vurè” in località Casale di Bismantova e “Curta” in località Case Fiori, in comune di Castelnovo ne’ Monti, ad uso consumo umano tramite l’acquedotto di Casale di Bismantova;

b) di fissare la quantità d’acqua prelevabile nella portata massima di l/s 4 e media di l/s 0,70, per il corrispondente volume annuo di mc. 22’075 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che la concessione sia rilasciata sino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 11/11/2010 n 12908

(omissis)

Art. 1 - Quantità dell’acqua da derivare, modalità di esercizio della derivazione e destinazione d’uso della stessa

Il prelievo di risorsa idrica, ad uso consumo umano tramite l’acquedotto di Casale di Bismantova, è stabilito nella portata massima di l/s 4 e media di l/s 0,70, per il corrispondente volume annuo di mc. 22’075.

L’acquedotto che rifornisce l’abitato di Casale di Bismantova è alimentato principalmente dalla sorgente “Vurè” ed in situazioni di necessità anche dalla sorgente “Curta”. Le acque captate vengono fatte confluire in serbatoi posti immediatamente a valle dai quali partono le condotte di distribuzione e di scarico.

Art. 2 - Descrizione delle opere di presa e loro ubicazione

Le opere di captazione sono costituite da manufatti con retrostanti drenaggi addossati alle sorgenti.

La sorgente principale “Vurè” è in località Casale di Bismantova catastalmente al Fg 53, particella 249, coordinate UTM X=1613448 Y=4919324. La sorgente secondaria “Curta” è in località Case Fiori catastalmente al Fg 53, particella 435, coordinate UTM X=1613230 Y=4919155.

Art. 3 - Deflusso minimo vitale

Il concessionario è tenuto a porre in essere le disposizioni che in qualunque momento l’Amministrazione Regionale assumerà al fine della definizione del deflusso minimo vitale, ai sensi dell’art. 50 delle norme del Piano di tutela delle acque approvato con delibera dell’Assemblea legislativa regionale n. 40 in data 21/12/2005.

(omissis)

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ultima modifica 2010-12-06T16:15:58+01:00

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