Testo

Note all'Art. 17

Comma 2

1) Il testo  dell’articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2001, n. 32 Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell’artigianato è il seguente:

« Art. 5>Funzioni e compiti<em>

1. Ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge n. 443 del 1985 è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, quale organo di coordinamento delle attività delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

2. In relazione alla tenuta degli Albi delle imprese artigiane, la Commissione regionale per l'artigianato svolge le seguenti funzioni:

a) decide in via definitiva, ai sensi dell'7 della legge n. 443 del 1985, sui ricorsi proposti contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modifica, e cancellazione dall'albo; art.

b) coordina lo svolgimento delle attività di revisione periodica, nell'àmbito delle direttive impartite dalla Giunta regionale.

3. La Commissione predispone, sulla base dei dati relativi all'attività svolta e di quelli comunicati dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, comprensivi dello stato di revisione degli albi, un rapporto annuale alla Giunta regionale concernente le attività artigianali nella regione Emilia-Romagna.

4. La Regione contribuisce al finanziamento di progetti di particolare interesse per la promozione delle attività artigiane con particolare riferimento allo sviluppo dell'associazionismo economico e alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi artigiani

5. Al finanziamento delle attività e delle iniziative promozionali previste al comma 4, nonché ai criteri e alle modalità per la concessione dei contributi, provvede la Giunta regionale con proprio atto nel limite dello stanziamento autorizzato dalla legge di approvazione del bilancio di previsione regionale, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 2, lettera c).».

 

2) Il testo  dell’articolo 2 della legge regionale n. 32 del 2001 è il seguente:

«Art. 2  Commissioni provinciali per l'artigianato

1. Ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 hanno sede presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, quali organi amministrativi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'art. 9 della legge n. 443 del 1985. Sempre ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 3 del 1999 le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura sono delegate allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse all'attività di dette Commissioni.

2. In materia di tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, le Commissioni deliberano sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese e delle forme associative artigiane dall'Albo o dalla separata sezione, nonché sulle iscrizioni, modificazioni, cancellazioni, negli elenchi previdenziali ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dispongono la revisione periodica degli albi. Le Commissioni, inoltre, esprimono parere e formulano proposte su piani di formazione professionale e di istruzione artigiana.

3. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono, le seguenti funzioni:

a) ricezione ed istruttoria delle pratiche inerenti i requisiti delle imprese;

b) rilascio di certificati, atti e visure, nonché riscossione, a favore della tesoreria camerale, dei relativi diritti di segreteria;

c) attività di revisione periodica degli albi.

4. La Giunta regionale emana direttive, sentita Unioncamere Emilia-Romagna, nelle quali sono definiti criteri omogenei per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e per la sua armonizzazione con le procedure attinenti al Registro delle imprese.

5. Ciascuna Commissione provinciale predispone, sulla base dei dati relativi all'attività svolta, un rapporto annuale alla Giunta regionale concernente lo stato dell'artigianato nel territorio di competenza.».

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ultima modifica 2010-02-09T14:02:33+02:00

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