1) Il testo dell’articolo 43 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale è il seguente:
«Art. 43 Funzioni delle C.C.I.A.A.
1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 24.
2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del registro delle imprese».