Testo

Nota all'Art. 6

Comma 1

1) Il testo  dell’articolo 43 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale è il seguente:

«Art. 43  Funzioni delle C.C.I.A.A.

1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 24.

2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del registro delle imprese».

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ultima modifica 2010-02-09T14:02:33+02:00

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