Testo

Nota all'Art. 6

Comma 1

1) Il testo  dell’articolo 43 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale è il seguente:

«Art. 43  Funzioni delle C.C.I.A.A.

1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 24.

2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del registro delle imprese».

Azioni sul documento

ultima modifica 2010-02-09T13:02:33+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina