Il secondo comma dell’articolo 6 della Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4 “Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento”, prevede la pubblicazione, a cura delle Province, dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili, entro il 31 ottobre di ciascun anno, all’effettivo esercizio della professione turistica per la quale sono stati abilitati.
Tale pubblicazione viene effettuata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ad opera del Servizio competente, per favorire la massima diffusione ed una più agevole consultazione dei dati in essa contenuti.
Il Responsabile del Servzio
Paola Castellini
Note in ordine a talune norme del Codice della Privacy (DLgs n.196/2003)
La diffusione dei dati personali di cui agli elenchi allegati è effettuata ai sensi di quanto stabilito dal comma 3, art. 19 del Codice della Privacy.
Ai sensi dell’art. 7 del richiamato Codice l’interessato ha, tra l’altro, diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati riportati negli elenchi allegati.