Testo

Nota all’Art. 3

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 25, recante Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010e bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:

«Art. 12 - Variazioni di bilancio a norma dell’articolo 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell’articolo 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio finanziario 2010, con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro n. 91046, 91048, 91050, 91055, 91070, 91120, 91135, 91140, 91150, 91160, 91289, 91312, 91322, in corrispondenza con gli accertamenti dei correlati capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi».

Note all’Art. 4

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 16, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 25, recante Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009e bilancio pluriennale 2009-2011 è il seguente:

«Art. 16 - Mutui e prestiti

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2010 entro i limiti di cui all’articolo 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di cui è data dimostrazione nell’elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell’articolo 34 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Euro 689.000.000,00».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2009 è il seguente:

«Art. 16 - Mutui e prestiti

(omissis)

2. Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2010 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo di Euro 693.000.000,00 già autorizzati dall’articolo 4, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2009».

Comma 3

3) Il testo dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale n. 25 del 2009 è il seguente:

«Art. 16 - Mutui e prestiti

(omissis)

3. Sono altresì rinnovate per l’esercizio 2010 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo di Euro 1.174.000.000,00 già autorizzati dall’articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 23 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011) come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 10, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2009».

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ultima modifica 2010-07-22T16:39:50+02:00

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