Testo
Note all’Art. 2
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 5 - Cartografia regionale
(omissis)
a) Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del Sistema informativo regionale
Esercizio 2010: Euro 420.000,00;
(omissis) »
Comma 2
2) Il testo dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 5 - Cartografia regionale
(omissis)
b) Cap. 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali ( L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”, afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 – Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2010: Euro 400.000,00;
(omissis)».
Note all’Art. 4
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 6 - Interventi nel settore delle bonifiche
(omissis)
b) Cap. 16400 - “Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l’immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2010: Euro 2.000.000,00;
(omissis)».
Comma 2
2) Il testo dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 6 Interventi nel settore delle bonifiche
(omissis)
c) Cap. 16352 “Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 – Manutenzione opere di bonifica
Esercizio 2010: Euro 1.835.000,00».
Nota all’Art. 6
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 febbraio 2006, n. 105, che concerne Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale è il seguente:
«Art. 1
(omissis)
3. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1 milione di euro annui, sono destinate, per il triennio 2005-2007, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna».
Note all’Art. 7
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 8 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l’esercizio 2010)
(omissis)
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all’esercizio 2010 le autorizzazioni di spesa disposte dall’40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati: articolo 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo
a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:
1) Cap. 23752 “Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013”
Euro 14.484.659,00
2) Cap. 23754 “Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013”
Euro 5.065.341,00
b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 – Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 – Risorse statali:
1) Cap. 23756 “Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico – Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 – Mezzi statali”
Euro 1.478.902,00.
(omissis)».
Comma 2
2) Il testo dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 8 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 (Riproposizione per l’esercizio 2010).
(Omissis)
3. Al fine di consentire l’ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio, ad apportare, per l’esercizio 2010, ove necessario, con proprio atto, variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base. Tali provvedimenti di variazione possono disporre altresì l’eventuale modifica e/o istituzione di nuovi capitoli di spesa, nell’ambito delle unità previsionali di base di cui al comma 2».
Nota all’Art. 8
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 9 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
(omissis)
a) Cap. 25558 “Spese per l’attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)”
Esercizio 2011: Euro 8.500.000,00;
(omissis)».
Nota all’Art. 10
Il testo dell’articolo 41 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 che concerne Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni è il seguente:
« Art. 41 - Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano S.p.A
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore S.p.A. e Terme di Castrocaro S.p.A.) è autorizzata, ai sensi dell’articolo 64 dello Statuto regionale, la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società risultante dalla fusione per incorporazione della società Terme di Tabiano S.p.A. nella partecipata società Terme di Salsomaggiore S.p.A., ferme restando le condizioni di partecipazione di cui alla legge regionale n. 8 del 1999 .
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione della fusione».
Note all’Art. 13
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 18 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale.
1. Per la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto è disposta, per l’esercizio 2010, l’autorizzazione di spesa di Euro 1.000.000,00 a valere sul Capitolo 39050, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale».
Comma 2
2) Il testo dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 19- Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua di competenza regionale.
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e relativa manutenzione nei corsi d’acqua di competenza regionale è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00 a valere sul Capitolo 39220 “Interventi di sistemazione idrografica superficiale e relativa manutenzione ( L.R. 6 luglio 1974, n. 27)” afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 – Interventi di sistemazione idraulica e ambientale».
Note all’Art. 14
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 26 - Rete viaria di interesse regionale.
(Omissis)
a) Cap. 45184 “Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)”
Esercizio 2010: Euro 1.200.000,00.
(Omissis)».
Comma 2
2) Il testo dell’articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è già citato alla nota 1) dell’articolo 14.