1) Il testo dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 che concerne Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è il seguente:
«Art. 17 - Fondo di garanzia danni.><p>
(omissis)
2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno sei consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:
a) essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;
b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;
c) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;
d) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.
(omissis) ».
Note all’Art. 35
Comma 1
1) Il testo dell’articolo30, comma 2, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro è il seguente:><p>
« Art. 30 Accesso alla formazione professionale iniziale.
(omissis)
2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, il biennio integrato di cui all’articolo 27 della presente legge.
(omissis) ».
Note all’Art. 36
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, che concerne Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale è il seguente:
« Art. 10 - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(omissis)
6. La Regione nomina i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della salute.