Testo

Nota all’Art. 29

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 30, che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SAPIR di Ravenna è il seguente:

«Art. 3 - Esercizio dei diritti sociali.

1. I diritti nascenti dalla proprietà delle azioni saranno esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale dallo stesso delegato.

(omissis) ».

 

Note all’Art. 30

Comma 1

1) Il testo dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42, che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale è il seguente:

« Art. 1 - Trattamento indennitario e rimborsi per i Consiglieri regionali.

(omissis)

b) indennità di missione;

(omissis)».

Comma 2

2) Il testo dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale è il seguente:

«Art. 8 -. Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto.><p>

(omissis)

2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, sono dovuti il rimborso integrale delle spese di trasporto, nonché una indennità giornaliera pari a un trentesimo dell’importo previsto al comma 1, lettera a), dell’articolo 6. Per missioni all’estero oltre al rimborso integrale delle spese di trasporto è dovuta una indennità giornaliera pari a un quindicesimo dell’importo previsto al comma 1, lettera a), dell’articolo 6.

(omissis)».

Comma 3

3) Il testo dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale è il seguente:

«Art. 9 - Rimborso spese effettivamente sostenute.

(omissis)

2. La misura della indennità di trasferta è ridotta della metà se vengono rimborsate le spese di vitto; di un terzo se vengono rimborsate le spese di alloggio; e di due terzi se vengono rimborsate le spese di vitto e di alloggio.

3. La facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto è data anche se il Consigliere non acquista per quella missione il titolo alla indennità di trasferta di cui all’art. 8.

(omissis)».

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-21T18:38:18+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina