Testo
Nota all’Art. 17
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 28, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 28 Lavori d’urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza.
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all’esecuzione di lavori d’urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), è disposta l’autorizzazione di spesa, per l’esercizio finanziario 2010, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 – Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.900.000,00».
Nota all’Art. 18
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 30 - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.
1. Al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 173, lettera f) e 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell’esercizio 2010, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2009 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l’anno 2010, per un importo massimo di Euro 205.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 – Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.
(Omissis) ».
Nota all’ Art. 19
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 31 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale.
1. L’autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene determinata, per l’esercizio 2010, in complessivi Euro 37.000.000,00 a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771“Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia sanitaria regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”:
Euro 3.400.000,00;
b) Cap. 51773 “Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”:
Euro 21.000.000,00;
c) Cap. 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”:
Euro 9.500.000,00;
d) Cap. 51799 “Spese per l’attuazione di progetti di ricerca e in ambito socio-sanitario (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 2.720.000,00;
e) Cap. 51801 “Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l’Agenzia Sanitaria e Sociale per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”:
Euro 380.000,00».
Nota all’Art. 20
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 39 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 39 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari.
1. Per la concessione di contributi straordinari in conto capitale agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari, a norma dell’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 15 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione) è disposta, per l’esercizio 2010, un’autorizzazione di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 – Edilizia residenziale e universitaria».