Testo
Nota all’Art. 15
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 27, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 è il seguente:
«Art. 27 - Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF “Aeroporto L.Ridolfi” – Forlì.><p>
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall’assemblea della società per azioni SEAF “Aeroporto L. Ridolfi” con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 1.510.000,00, per l’esercizio 2010, a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 – Aeroporti regionali ».
Nota all’Art. 16
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione è il seguente:
« Art. 18 Interventi del “Sistema Emilia-Romagna” nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009.
1. A seguito del disastroso sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito i territori della provincia dell’Aquila, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 2009, la Giunta regionale, con proprio atto, autorizza l’Agenzia regionale di protezione civile ad attivare un apposito conto corrente postale finalizzato a raccogliere le donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati e destinate al finanziamento di un programma di attività urgenti di soccorso alle popolazioni colpite nonché di interventi di realizzazione, ripristino o ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche o di infrastrutture pubbliche o private di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni colpiti.
2. Il programma di attività ed interventi di cui al comma 1 può essere articolato anche in stralci successivi e può prevedere sia l’erogazione di contributi a soggetti pubblici aventi sede nelle aree colpite dall’evento per la realizzazione di strutture, sia l’acquisizione di beni o servizi finalizzati al superamento dell’emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree interessate.
3. Le risorse versate sul conto corrente di cui al comma 1 sono introitate periodicamente dall’Agenzia ed iscritte nel bilancio della stessa in appositi capitoli di entrata e di spesa, all’uopo istituiti, con determinazione del direttore dell’Agenzia medesima.
4. All’approvazione dei programmi delle attività e degli interventi di cui al comma 1 provvede, con proprio atto, la Giunta regionale su proposta della cabina di regia costituita con D.P.G.R. n. 125 del 2009.
5. Per l’attuazione dei programmi degli interventi, definiti come specificato al comma 4, l’Agenzia regionale provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici nonché, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e delle successive disposizioni attuative.
6. L’Agenzia regionale è tenuta ad informare costantemente la Giunta regionale sull’entità delle somme acquisite e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, nonché a fornire alla cabina di regia, di cui al comma 4, a seguito della chiusura del conto corrente postale di cui trattasi, una dettagliata rendicontazione delle somme impiegate ed una relazione sugli interventi realizzati, per la successiva pubblicazione sul sito internet della Regione e su quello dell’Agenzia medesima.
7. La Regione, nell’ambito degli interventi previsti dal presente articolo, è autorizzata a stanziare, per l’esercizio 2009, la somma di Euro 1.000.000,00 per la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate nel territorio dei comuni della provincia dell’Aquila, colpiti dall’evento sismico del 6 aprile 2009.
8. La Giunta regionale, con proprio atto, attribuisce la somma di cui al comma 7 all’Agenzia regionale e definisce contestualmente gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.
9. L’Agenzia regionale è tenuta a fornire alla Giunta regionale una dettagliata rendicontazione degli stati di avanzamento delle somme impiegate e degli interventi realizzati.
10. Agli oneri derivanti dal comma 7, la Regione fa fronte mediante l’istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, del Capitolo 47445 “Assegnazione all’Agenzia regionale di protezione civile per interventi finalizzati alla realizzazione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture pubbliche distrutte o danneggiate, nel territorio dei comuni della provincia dell’Aquila, colpito dal sisma del 6 aprile 2009” afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17430 - Interventi urgenti per eventi calamitosi nei territori di altre regioni.».