Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l’art. 38 della L.R. 12/3/2003, n. 2, recante “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, come sostituito dall’articolo 39 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, che prevede che l’accreditamento sia rilasciato dai Comuni referenti per l’ambito distrettuale, acquisito il parere di un apposito Organismo tecnico di ambito provinciale. L’articolo specifica che la composizione e le modalità di funzionamento dell’Organismo tecnico siano stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale;
Vista la DGR 772/2007, con la quale, in attuazione dell’art. 38 succitato, si è provveduto a definire i criteri generali e le linee guida di applicazione dell’accreditamento in ambito sociosanitario e sociale, rimandando ad ulteriori provvedimenti attuativi, tra l’altro, la disciplina della composizione e delle modalità di funzionamento dell’Organismo tecnico;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 514, approvata il 20/4/2009 e recante “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”, che anticipa alcune indicazioni sulla composizione, nomina e funzionamento dell’Organismo stesso, precisandone la funzione tecnica di verifica dei requisiti di qualità, a supporto del soggetto istituzionalmente competente al rilascio dell’accreditamento; tale atto rinvia a successivo provvedimento la determinazione più puntuale di tali aspetti;
Considerata pertanto la necessità di dare attuazione alla DGR 514/09, regolamentando la composizione e il funzionamento dell’Organismo tecnico di ambito provinciale, al fine di predisporre le condizioni per l’avvio del processo, in particolare precisando:
- competenze, esperienze e condizioni necessarie per accedere al percorso formativo dedicato agli esperti dell’Organismo tecnico
- contenuto dei percorsi formativi e di aggiornamento
- professionalità che devono essere presenti negli organismi tecnici e nelle loro articolazioni distrettuali,
- modalità di nomina dell’Organismo tecnico,
- modalità di funzionamento dell’Organismo tecnico,
- motivi di incompatibilità con l’attività dell’Organismo tecnico;
Considerato che la DGR 514/09 avvia la regolamentazione del sistema, definendo i requisiti tecnici di qualità di cinque tipologie di servizi/strutture e prevede successivi atti di definizione di requisiti relativamente agli altri servizi/strutture individuati dalla DGR 772/2007: la verifica di tali requisiti potrà richiedere la presenza di ulteriori professionalità nella composizione dell’Organismo tecnico;
Valutate le caratteristiche di sperimentalità e gradualità dell’intero sistema dell’accreditamento sociosanitario, come definito dalla citata DGR 514/2009, che prevede in una prima fase, fino al 31/12/2010, la possibilità di rilasciare accreditamenti transitori sulla base di verifica documentale dei requisiti, che verrà svolta dall’Ufficio di piano finché non sarà costituito l’Organismo tecnico di ambito provinciale;
Considerato opportuno, al fine di promuovere e omogeneizzare il processo, individuare il 31/10/2010 quale termine per la costituzione degli organismi tecnici in tutti i territori;
Visto il documento “Composizione e funzionamento dell’Organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento”, allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale;
Dato atto del lavoro istruttorio svolto in sede di Comitato tecnico scientifico e del confronto in sede di “Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali”, istituita con Deliberazione di Giunta regionale n. 2187 del 19/05/2005, che ha dapprima valutato la proposta in data 24 luglio 2009 e successivamente, a seguito delle indicazioni e proposte emerse dagli approfondimenti tecnici e dalla consultazione, approvata nella seduta del 16 novembre 2009;
Sentito il parere, ai sensi dell’articolo 38 della Legge regionale n. 2 del 2003 e successive modifiche, della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all’articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 9 novembre 2009;
Dato atto del confronto realizzato con le Organizzazioni sindacali e del loro parere, ai sensi della L.R. 2/2003;
Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell’art.6 della L.R. 9 ottobre 2009, n.13, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 30 novembre 2009;
Acquisito il parere favorevole della Commissione assembleare competente “Politiche per la salute e politiche sociali”, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 16 dicembre 2009;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute Giovanni Bissoni e dell’Assessore Politiche Sociali ed Educative, Immigrazione, Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore Anna Maria Dapporto,
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di approvare, in attuazione dell’art. 38 L.R. 2/03 e della DGR 514/2009 come precisato in premessa, il documento “Composizione e funzionamento dell’Organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento”, allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale, precisando che la composizione dell’Organismo, per le motivazioni specificate in premessa, potrà se opportuno essere successivamente integrata con ulteriori professionalità, in riferimento alla regolamentazione dell’accreditamento di ulteriori servizi e strutture sociosanitarie;
2) individuare il 31/10/2010 quale termine per la costituzione degli organismi tecnici in tutti i territori;
3) di dare atto che sino alla costituzione dell’Organismo tecnico, in attuazione della DGR 514/09, l’Ufficio di piano svolge anche sui requisiti tecnici di qualità la verifica documentale prevista dalla DGR 514/09;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.