Testo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”:

  • ha confermato la delega ai Comuni delle funzioni sismiche, prevedendo la possibilità per essi o di esercitarle autonomamente, in forma singola o associata, dotandosi di strutture tecniche adeguate per l’esercizio di tali compiti, o di avvalersi stabilmente delle strutture tecniche regionali (art. 3, commi 1, 2 e 4);
  • ha previsto che i Comuni che intendessero optare per l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche, in conformità agli standard minimi da definirsi con apposita delibera della Giunta regionale (definiti con D.G.R. n. 1804 del 3/11/2008, come integrata dalla D.G.R. n. 120/2009), dovessero esprimere tale volontà mediante una comunicazione da inviare alla Regione entro il termine perentorio di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale, ossia entro il 12 febbraio 2009;
  • ha stabilito che entro la data del 14 novembre 2009 (data di entrata in vigore del Titolo IV della legge) i Comuni, singoli o associati, assumessero i conseguenti provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali necessarie al fine di rendere effettivo l’esercizio delle funzioni sismiche (art. 3, comma 6);
  • ha attribuito alla Regione il compito di verificare che i Comuni abbiano assunto i provvedimenti necessari per l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche (art. 3, comma 7);

Considerato che la medesima legge regionale n. 19 del 2008:

  • ha previsto al Titolo IV nuove modalità di vigilanza sulle opere e costruzioni per ridurre il rischio sismico, ossia l’autorizzazione sismica preventiva nei Comuni a media sismicità e il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei Comuni a bassa sismicità (art. 9 e 11);
  • ha stabilito, all’art. 11, comma 2, che sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità:
  • gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
  • i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
  • gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31;
  • le sopraelevazioni degli edifici di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

 Preso atto delle comunicazioni ricevute entro il termine indicato del 12 febbraio 2009, con cui le seguenti amministrazioni comunali, in forma singola o associata, hanno espresso la volontà di esercitare in modo autonomo le funzioni sismiche:

  1.  Comune di Piacenza
  2. Comune di Parma
  3. Comune di Reggio Emilia
  4. Comune di Modena
  5. Comune di Cesena
  6. Comune di Ravenna
  7. Unione dei Comuni Valli Savena e Idice
  8. Comuni di Porretta Terme e Granaglione
  9. Nuova Comunità montana Appennino Bolognese
  10. Nuovo Circondario Imolese
  11. Associazione intercomunale Alto ferrarese
  12. Nuova Comunità montana Appennino Forlivese - Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana
  13.  Nuova Comunità montana del Frignano
  14. Unione delle Terre d’Argine
  15. Unione Terre di Castelli
  16.  Nuova Comunità montana Parma est
  17. Unione Terre Verdiane
  18. Unione dei Comuni della Bassa Romagna
  19. Unione Reno Galliera
  20.  Nuova Comunità montana Appennino Cesenate
  21. Nuova Unione Valli Dolo, Dragone, Secchia - Comuni modenesi del distretto ceramiche
  22. Nuova Comunità montana Valli del Taro e del Ceno
  23. Nuova Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda
  24. Unione dei Comuni Valle del Samoggia 

Dato atto che la Regione, a seguito di tali comunicazioni, ha potuto attuare una prima quantificazione dei Comuni che per l’esercizio delle funzioni sismiche si sarebbero avvalsi delle strutture tecniche regionali, e, al fine di assicurare un controllo delle pratiche sismiche efficace e tempestivo, ha conseguentemente:

  • attivato un primo corso di formazione e aggiornamento del proprio personale assegnato alle funzioni sismiche;
  • indetto una procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di n. 12 posti vacanti dell’organico del personale della Giunta regionale di categoria D – posizione economica D.3 - Funzionario esperto in materia sismica - da assegnare alla struttura centrale competente in materia sismica e presso le sedi territoriali degli STB;
  • assunto, con delibera di Giunta regionale n. 1435 del 28 settembre 2009, un provvedimento organizzativo interno in merito alle strutture chiamate all’esercizio delle funzioni sismiche, in attuazione della L.R. n. 19 del 2008;

Considerato:

  • che dal 1 luglio 2009 trovano applicazione obbligatoria le norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2009;
  • che l’intero territorio regionale è stato oggetto di classificazione sismica e che ciò comporta l’applicazione, in tutti i Comuni della regione, dei procedimenti per la vigilanza sulle costruzioni in zone simiche, previsti dal Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 (autorizzazione preventiva o deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture); 

Considerato, inoltre, che nei mesi successivi alle comunicazioni indicate in precedenza, nel corso di incontri organizzati per verificare e supportare il percorso organizzativo e amministrativo che gli enti indicati hanno intrapreso al fine dell’assunzione delle funzioni sismiche, sono emerse diverse difficoltà operative riscontrate dai Comuni, legate in particolare:

  • al concomitante processo di riordino territoriale degli enti, previsto dalla L.R. n. 10 del 2008, recante “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”,>che ha comportato la costituzione, la trasformazione, la soppressione e la ridelimitazione di diverse forme associative;<li>
  • alla difficoltà di assumere il personale da assegnare alla struttura tecnica competente in materia sismica, per l’obbligo del rispetto del patto di stabilità di cui all’art. 76 del D.L. 25-6-2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
  • ai tempi per l’assunzione degli ingegneri per quegli enti (Comune di Cesena, Comune di Modena, Nuova Comunità montana dell’Appennino cesenate, Nuova Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno, Unione Reno Galliera, Unione Terre d’Argine) che si sono convenzionati con la Regione al fine di utilizzare la graduatoria finale di merito del concorso regionale indicato in precedenza (delibera di Giunta regionale n. 1401 del 21 settembre 2009); 

Rilevato che, da ultimo, in vista della prossimità dell’entrata in vigore della legge regionale, sono stati richiesti agli enti i dati circa l’avvenuta costituzione della struttura tecnica deputata al controllo delle pratiche sismiche (composizione del team, indicazione del responsabile della struttura, nominativo del referente, ecc..), da cui è desumibile il seguente quadro complessivo:

1) i seguenti Comuni e forme associative hanno comunicato di aver provveduto tempestivamente alla costituzione della struttura tecnica competente in materia sismica, operante alla data del 14 novembre 2009: 

  1. Comune di Piacenza
  2. Comune di Parma
  3. Comune di Reggio Emilia
  4. Comune di Modena
  5. Comune di Ravenna
  6. Comuni di Porretta Terme e Granaglione
  7. Nuova Comunità montana Appennino Bolognese, che esercita le funzioni anche per Sasso Marconi per effetto di convenzione
  8. Nuovo Circondario Imolese, che esercita le funzioni anche per i Comuni di Ozzano dell’Emilia, Molinella e Monterenzio per effetto di convenzione
  9. Associazione intercomunale Alto ferrarese
  10.  Nuova Comunità montana del Frignano
  11. Unione delle Terre d’Argine
  12. Unione Terre di Castelli
  13.  Nuova Comunità montana Parma est
  14. Unione Terre Verdiane, che esercita le funzioni anche per i Comuni di Polesine Parmense e Zibello per effetto di convenzione
  15. Unione Reno Galliera

2) i seguenti Comuni e forme associative hanno espresso la necessità di un ulteriore periodo di 6 mesi per completare l’organizzazione della struttura tecnica e, a tal fine, hanno richiesto, per tale limitato periodo, di potersi avvalere delle strutture tecniche regionali per il controllo delle pratiche sismiche:

  1. Comune di Cesena
  2. Unione dei Comuni Valli Savena e Idice
  3. Nuova Comunità montana Appennino Cesenate
  4. Nuova Unione Valli Dolo, Dragone, Secchia - Comuni modenesi del distretto ceramico
  5. Nuova Comunità montana Appennino Forlivese - Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana
  6. Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che eserciterà le funzioni anche per il Comune di Argenta per effetto di convenzione 

3) le seguenti forme associative hanno dichiarato di rinunciare all’esercizio autonomo delle funzioni sismiche e di volersi avvalere pertanto degli STB:

  1. Nuova Comunità montana Valli del Taro e del Ceno
  2. Nuova Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda
  3. Unione dei Comuni Valle del Samoggia.

Richiamate:

  • la delibera di Giunta regionale n. 1435/2009 sopracitata, che individua la struttura tecnica regionale competente allo svolgimento delle funzioni in materia sismica, di cui all’art. 3, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, nei Servizi tecnici di bacino territorialmente competenti, cui sono assegnate le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni di autorizzazione, controllo, vigilanza;
  • la determinazione n. 16155 del 2003 del Direttore generale all’ambiente difesa del suolo e della costa, che definisce l’ambito territoriale di competenza di ciascun STB, precisando altresì che eventuali eccezioni alla gestione unitaria, da parte del Servizio tecnico di bacino territorialmente competente, vanno comunicate ai Comuni interessati;

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare l’interazione tra la Pubblica amministrazione e l’utenza e di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità dei processi urbanistici ed edilizi di cui le costruzioni oggetto delle pratiche sismiche costituiscono l’attuazione, affidare l’esame delle pratiche sismiche dei Comuni che si avvarranno delle strutture tecniche regionali agli STB nel cui territorio ricade il capoluogo della provincia di appartenenza, rimanendo fermo che le restanti funzioni in materia di difesa del suolo e della costa sono svolte dagli STB in riferimento agli ambiti territoriali stabiliti dalla determina n. 16155/2003;

Considerato che:

  • la Giunta regionale, pur confermando l’esigenza di elevare i livelli di prevenzione sismica attraverso l’applicazione della nuova normativa tecnica delle costruzioni e il rafforzamento sin dal 14 novembre 2009 dei controlli preventivi per le costruzioni aventi maggiore rilevanza per l’incolumità pubblica, indicate all’art. 11, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, ha preso atto delle difficoltà organizzative incontrate dai Comuni e della complessità della normativa tecnica per le costruzioni sopravvenuta e ha quindi ritenuto opportuna un’applicazione del nuovo regime di vigilanza sulle restanti opere e costruzioni ispirata a criteri di gradualità e progressività;
  • a tale scopo è stato presentato un emendamento alla L.R. n. 19 del 2008 nell’ambito del progetto di legge “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della lr n. 20/2000 e norme transitorie in merito alla lr n. 19/2008”, licenziato dalla Commissione territorio, ambiente e mobilità, in data 11 novembre 2009, che prevede quanto segue: 
  1. “Le disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati dall’art. 11, comma 2, della medesima legge regionale. Per i restanti interventi di cui all’art. 9, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 e dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33.
  2. Per agevolare l’applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008.
  3.  I Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 1 marzo 2010, predisponendo le necessarie misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010, nell’osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell’art. 3 della medesima legge regionale.”;

Ritenuto opportuno avviare, anche in vista della fase di prima e graduale applicazione del Titolo IV della legge regionale n. 19 del 2008 prevista dalla disposizione legislativa appena richiamata, un puntuale monitoraggio volto a verificare l’adeguatezza e l’efficienza delle strutture tecniche competenti, secondo gli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo alle forme associative caratterizzate dalla esigua dimensione demografica;

 Ritenuto opportuno altresì specificare:

  • che la piena applicazione della L.R. n. 19 del 2008 per gli interventi di cui all’art. 11, comma 2, comporta l’obbligo della corresponsione del rimborso delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di cui all’art. 20 della medesima legge e alla delibera di Giunta regionale n. 1804/2008, per le medesime pratiche soggette ad autorizzazione;
  •  che il relativo rimborso deve essere versato:
  • alla Regione nel caso in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle strutture tecniche regionali, sul conto corrente postale 367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale “ L.R. n. 19 del 2008 – Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale”, secondo le indicazioni dettate dalla delibera di Giunta regionale n. 1804/2008;
  • al Comune o alla forma associativa presso cui è incardinata la struttura tecnica competente, con le modalità definite dalla medesima amministrazione;
  • che la riapertura dei termini per assumere la gestione autonoma delle funzioni sismiche, prevista dalla disposizione legislativa in corso di esame da parte dell’Assemblea legislativa, appena richiamata, opererà sia per i Comuni che entro il 12 febbraio 2009 non hanno espresso tale volontà, sia per le forme associative (Nuova Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno; Nuova Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda; Unione dei Comuni Valle del Samoggia) che hanno dovuto rinunciare alla gestione autonoma della funzione per le difficoltà operative precedentemente indicate;
  •  che per i 7 Comuni della Val Marecchia (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello) che sono entrati a far parte delle Regione Emilia - Romagna, ai sensi della L. 117 del 2009, si chiarisce che per effetto della disciplina speciale prevista dall’art. 9 della L.R. n. 17 del 2009 e della disposizione legislativa in corso d’esame da parte dell’Assemblea legislativa, richiamata in precedenza:
  • le modalità di vigilanza per gli interventi indicati dall’art. 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008, operano a decorrere dal 5 dicembre 2009;
  • sempre dal 5 dicembre 2009 le funzioni in materia sismica potranno essere assunte autonomamente dai medesimi Comuni ove provvedano alla costituzione, entro il medesimo termine, delle strutture tecniche competenti, ovvero essere esercitate avvalendosi del Servizio Tecnico dei bacini Conca e Marecchia;
  • le nuove modalità di controllo introdotte dal Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, opereranno per i restanti interventi dal 1 giugno 2010; 

Richiamati i restanti provvedimenti attuativi della legge regionale n. 19 del 2008 assunti dalla Regione, e in particolare:

  • la delibera di Giunta regionale n. 1430 del 28 settembre 2009 che prevede l’istituzione del Comitato tecnico scientifico ai sensi della legge regionale n. 19 del 1998, articolo 4;
  • la delibera di Giunta regionale n. 1500 del 12 ottobre 2009, che disciplina la composizione e modalità di funzionamento del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (CRERS), di cui all’art. 4, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008;
  • la delibera di Giunta regionale n. 1661 del 2 novembre 2009, con cui è stato approvato l’elenco delle categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e l’elenco delle categorie di edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

 dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell’Assessore alla “Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile”, Marioluigi Bruschini e dell’Assessore alla “Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione”, Gian Carlo Muzzarelli;

 a voti unanimi e palesi

 delibera:

  1. di approvare la ricognizione dei Comuni che, dal 14 novembre 2009, esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia simica, di cui all’Allegato A, facente parte integrante della presente delibera;
  2. di approvare la ricognizione dei Comuni di cui all’Allegato B, facente parte integrante della presente delibera, che, pur confermando la volontà di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni simiche, si avvalgono fino al 31 maggio 2010 delle strutture tecniche regionali;
  3. di approvare la ricognizione dei Comuni, di cui all’Allegato C facente parte integrante della presente delibera, che non esercitano autonomamente le funzioni sismiche, avvalendosi per l’esercizio delle funzioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, del Servizio tecnico di bacino nel cui territorio ricade il capoluogo della provincia di appartenenza;
  4. di precisare che per effetto dell’art. 9, della L.R. n. 17 del 2009, nei 7 Comuni della Val Marecchia (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria, Talamello) la disciplina per la riduzione del rischio sismico di cui alla L.R. n. 19 del 2008 opera dal 5 dicembre 2009 e che dalla medesima data le funzioni sismiche saranno assunte autonomamente dai medesimi Comuni ove provvedano alla costituzione delle strutture tecniche competenti, ovvero saranno svolte avvalendosi del Servizio tecnico dei bacini Conca e Marecchia;
  5. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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ultima modifica 2023-05-21T18:37:32+01:00

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