Testo
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, articolo 2, comma 3, stabilisce che è fatto d’obbligo procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- il D.L. n. 248/2007, dispone all’articolo 20, comma 5, che “le verifiche tecniche di cui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2”;
Visto che la legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”, stabilisce all’art. 11, comma 2, lettera c), che sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità, gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31;
Dato atto che il gruppo di lavoro interdirezione per la predisposizione degli atti previsti dalla L.R. n.19/2008, costituito con determinazione n. 774 del 12/02/2009 del Direttore Generale Ambiente e difesa del suolo e della costa, ha formulato la proposta di elenco delle categorie di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché delle categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, avendo a tal fine consultato anche i diversi servizi regionali competenti per dette categorie di edifici ed opere infrastrutturali;
Ritenuto opportuno specificare che:
- gli interventi su edifici ed opere delle categorie elencate negli allegati A e B sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera c) della L.R. n. 19/2008, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 5 della medesima legge regionale;
- le verifiche tecniche, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2010 a cura dei rispettivi proprietari, sia pubblici che privati, devono riguardare gli edifici e le opere delle categorie elencate negli allegati A e B, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984;
Ritenuto pertanto di approvare l’elenco di “Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile” di cui all’allegato A, e l’elenco di “Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso” di cui all’allegato B;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta congiunta dell’Assessore alla “Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile”, Marioluigi Bruschini e dell’Assessore alla “Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione”, Gian Carlo Muzzarelli;
A voti unanimi e palesi
delibera:
- di approvare l’elenco di “Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile” di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare l’elenco di “Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso” di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di specificare che gli interventi su edifici ed opere delle categorie elencate negli allegati A e B sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera c) della L.R. n. 19/2008, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 5, della L.R. n. 19/2008;
- di precisare, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che le verifiche tecniche, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2010 a cura dei rispettivi proprietari, sia pubblici che privati, devono riguardare gli edifici e le opere delle categorie elencate negli allegati A e B, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984;
- di dare atto che le verifiche tecniche di cui al punto 4) devono essere depositate presso lo Sportello unico per l’edilizia, ai sensi dell’art. 14, comma 1 della L.R. n. 19/2008;
- di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.